stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 4 giugno 2013, n. 63

Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonchè altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/02/2023)
nascondi
Testo in vigore dal: 4-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea  ed,   in
particolare l'articolo 37; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni volte a  favorire  la  riqualificazione  e  l'efficienza
energetica del patrimonio  immobiliare  italiano  in  conformita'  al
diritto dell'Unione europea. 
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' ed urgenza di
emanare disposizioni finalizzate a recepire la direttiva 2010/31/UE e
ad evitare il prossimo aggravamento della procedura di infrazione nei
confronti dell'Italia (procedura di infrazione n. 2012/0368), avviata
dalla Commissione europea in data 24 settembre 2012, per  il  mancato
recepimento della direttiva  e  attualmente  allo  stadio  di  parere
motivato emesso in data 25 gennaio 2013; 
  Ritenuto altresi' di emanare disposizioni per porre definitivamente
rimedio anche alla procedura d'infrazione n. 2006/2378, in materia di
attestato di certificazione energetica e di informazione al  pubblico
al momento di  trasferimenti  e  locazioni,  aperta  da  parte  della
Commissione europea nei confronti dell'Italia il 18 ottobre 2006  per
non completo e conforme recepimento della  direttiva  2002/91/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre  2002,  che  la
direttiva 2010/31/UE rifonde e contestualmente abroga; 
  Ritenuta la  necessita'  di  destinare  ulteriori  risorse  per  il
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga,  nonche'  per
la dotazione del Fondo per gli  interventi  strutturali  al  fine  di
rimodulare gli interventi a sostegno dell'occupazione; 
  Ritenuta la necessita' di razionalizzare  il  trattamento  IVA  dei
prodotti editoriali, nonche' della  somministrazione  di  alimenti  e
bevande con distributori automatici; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2013; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  per  gli  affari  europei,  del  Ministro  dello   sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie,
il Ministro degli affari esteri, il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro della giustizia e con il Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modificazioni all'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto  2005,
                               n. 192 
 
  1. L'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  1.  (Finalita').  -  1.  Il  presente  decreto  promuove  il
miglioramento della  prestazione  energetica  degli  edifici  tenendo
conto delle condizioni locali e  climatiche  esterne,  nonche'  delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia
sotto il profilo dei costi. 
  2. Il presente decreto definisce e integra  criteri,  condizioni  e
modalita' per: 
    a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; 
    b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle
fonti rinnovabili negli edifici; 
    ((b-bis) determinare i criteri  generali  per  la  certificazione
della prestazione energetica degli edifici  e  per  il  trasferimento
delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; 
    b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti  per  la
climatizzazione invernale ed estiva al fine  di  ridurre  il  consumo
energetico e le emissioni di biossido di carbonio)); 
    c) sostenere la diversificazione energetica; 
    d)  promuovere   la   competitivita'   dell'industria   nazionale
attraverso lo sviluppo tecnologico; 
    ((e)  coniugare  le  opportunita'  offerte  dagli  obiettivi   di
efficienza energetica con lo sviluppo di materiali,  di  tecniche  di
costruzione, di  apparecchiature  e  di  tecnologie  sostenibili  nel
settore delle costruzioni e con l' occupazione)); 
    f) conseguire gli obiettivi nazionali  in  materia  energetica  e
ambientale; 
    g) razionalizzare  le  procedure  nazionali  e  territoriali  per
l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre  i  costi
complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e  per
le imprese; 
    h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa  su  tutto
il territorio nazionale. 
    ((h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza  sulle  norme  in
materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso  la
raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati; 
    h-ter) promuovere l'uso razionale dell'energia  anche  attraverso
l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali)).».