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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2023)
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vigente al 18/07/2013
Testo in vigore dal: 19-6-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
  Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165
del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6
novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine
di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di
corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza,
lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse
pubblico; 
  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre
2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10
aprile 2001; 
  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella
seduta del 7 febbraio 2013; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013; 
  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute
nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di
estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del
presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del
fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come
modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012,
trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di
lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la
valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita'
dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad
organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da
parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in
via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di
estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1,
ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del
fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i
rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano
risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma
2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei
comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla
vigente normativa; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato
"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta',
imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti
ad osservare. 
  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate
dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai
sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e) . 
              2-4-ter (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  54  del   decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche); 
              «Art. 54 (Codice di comportamento).  -  1.  Il  Governo
          definisce un codice di comportamento dei  dipendenti  delle
          pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualita'
          dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione,  il
          rispetto dei doveri costituzionali di  diligenza,  lealta',
          imparzialita' e servizio esclusivo alla cura dell'interesse
          pubblico. Il codice contiene una specifica sezione dedicata
          ai doveri  dei  dirigenti,  articolati  in  relazione  alle
          funzioni  attribuite,  e  comunque  prevede  per  tutti   i
          dipendenti pubblici il divieto di chiedere o di  accettare,
          a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre  utilita',  in
          connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei
          compiti affidati, fatti salvi i regali  d'uso,  purche'  di
          modico valore e  nei  limiti  delle  normali  relazioni  di
          cortesia. 
              2. Il codice,  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione e la semplificazione, previa intesa in sede
          di  Conferenza  unificata,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale e consegnato al dipendente,  che  lo  sottoscrive
          all'atto dell'assunzione. 
              3. La violazione dei doveri  contenuti  nel  codice  di
          comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione  del
          Piano  di  prevenzione  della  corruzione,  e'   fonte   di
          responsabilita' disciplinare. La violazione dei  doveri  e'
          altresi' rilevante ai fini  della  responsabilita'  civile,
          amministrativa  e   contabile   ogniqualvolta   le   stesse
          responsabilita' siano collegate alla violazione di  doveri,
          obblighi, leggi o regolamenti. Violazioni gravi o reiterate
          del codice comportano l'applicazione della sanzione di  cui
          all'art. 55-quater, comma 1. 
              4. Per ciascuna magistratura e per  l'Avvocatura  dello
          Stato, gli organi delle associazioni di categoria  adottano
          un codice etico a cui devono aderire gli appartenenti  alla
          magistratura interessata. In caso di inerzia, il codice  e'
          adottato dall'organo di autogoverno. 
              5. Ciascuna  pubblica  amministrazione  definisce,  con
          procedura  aperta  alla  partecipazione  e  previo   parere
          obbligatorio  del   proprio   organismo   indipendente   di
          valutazione, un proprio codice di comportamento che integra
          e specifica il codice di comportamento di cui al  comma  1.
          Al codice di comportamento di  cui  al  presente  comma  si
          applicano le disposizioni del comma  3.  A  tali  fini,  la
          Commissione  per   la   valutazione,   la   trasparenza   e
          l'integrita'  delle   amministrazioni   pubbliche   (CIVIT)
          definisce criteri,  linee  guida  e  modelli  uniformi  per
          singoli settori o tipologie di amministrazione 
              6. Sull'applicazione dei  codici  di  cui  al  presente
          articolo vigilano  i  dirigenti  responsabili  di  ciascuna
          struttura, le strutture di controllo interno e  gli  uffici
          di disciplina. 
              7. Le pubbliche amministrazioni verificano  annualmente
          lo stato di applicazione dei codici e organizzano attivita'
          di formazione del personale per la conoscenza e la corretta
          applicazione degli stessi.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  8   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici). 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 54 del decreto legislativo  n.
          165 del 2001, si veda nelle note alle premesse.