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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 aprile 2013, n. 60

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. (13G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2013
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Testo in vigore dal: 15-6-2013
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante  «Nuova
disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge  30  luglio
1998, n. 274»; 
  Visto l'articolo 39, comma 1,  del  citato  decreto  legislativo  8
luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello sviluppo
economico),  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia   sono
stabiliti i requisiti  di  professionalita'  e  di  onorabilita'  dei
commissari giudiziali e dei commissari  straordinari  da  nominare  a
norma  rispettivamente  dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  b),  e
dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999; 
  Visto l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8  luglio
1999, n.  270,  che  stabilisce  le  cause  di  incompatibilita'  dei
commissari straordinari; 
  Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003,  n.  347,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18  febbraio  2004,  n.  39,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347, il quale prevede che il  commissario  straordinario  e'
nominato secondo le modalita' di  cui  all'articolo  38  del  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in conformita' dei criteri fissati
dallo stesso Ministro; 
  Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 23  dicembre  2003,  n.
347, il quale prevede che per quanto non disposto diversamente  dallo
stesso decreto, si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
  Visto il provvedimento del Ministro delle attivita'  produttive  in
data 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 81 del 6 aprile 2004, con il quale sono stati fissati i
criteri per la nomina  dei  commissari  straordinari,  ai  sensi  del
citato articolo 2, comma 2,  del  citato  decreto-legge  23  dicembre
2003, n. 347; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
della sezione consultiva per gli atti normativi in  data  24  gennaio
2013; 
  Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 4531 del 12
marzo 2013, con la quale ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400,  lo  schema  di  regolamento  e'  stato
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per: 
    a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a
norma dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8
luglio 1999, n. 270; 
    c)  «commissari  straordinari»,  i  commissari  straordinari   da
nominare a norma dell'articolo 38 del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270  e  dell'articolo  2,  comma  2,  del  decreto-legge  23
dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni,  dalla
legge 18 febbraio 2004, n. 39; 
    d) «impresa insolvente»,  l'impresa  dichiarata  insolvente  alla
quale si  riferisce  la  nomina  del  commissario  giudiziale  o  del
commissario straordinario. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto-legge 23 dicembre  2003,  n.  347  (Misure
          urgenti  per  la  ristrutturazione  industriale  di  grandi
          imprese  in  stato  di  insolvenza),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O.: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e) (omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1,  lett.  c),
          del decreto  legislativo  8  luglio  1999,  n.  270  (Nuova
          disciplina dell'amministrazione straordinaria delle  grandi
          imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.  1  della
          legge 30 luglio 1998, n. 274),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185: 
              «Art.  8.  (Sentenza  dichiarativa   dello   stato   di
          insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello  stato
          di insolvenza il tribunale: 
              a) (Omissis). 
              b) (Omissis). 
              c) ordina  all'imprenditore  di  depositare  entro  due
          giorni in cancelleria le scritture contabili e  i  bilanci,
          se non vi si e' provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;». 
              - Si riporta il testo dell'art. 38 del  citato  decreto
          legislativo  n.  270  del  1999:  «Art.  38.  (Nomina   del
          commissario straordinario). - 1. Entro cinque giorni  dalla
          comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura,
          il Ministro dell'industria nomina con  decreto  uno  o  tre
          commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari
          deliberano a maggioranza e la rappresentanza e'  esercitata
          congiuntamente da almeno due di essi. 
              1-bis.   Non   puo'   essere    nominato    commissario
          straordinario e,  se  nominato,  decade  dal  suo  ufficio,
          l'interdetto,  l'inabilitato,  chi  sia  stato   dichiarato
          fallito o chi sia stato condannato ad una pena che  importa
          l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.  Non
          possono inoltre essere nominati commissari straordinari  il
          coniuge,  i  parenti  ed  affini  entro  il  quarto   grado
          dell'imprenditore   insolvente,    ovvero    chi,    avendo
          intrattenuto con l'impresa, personalmente  o  quale  socio,
          amministratore,  o  dipendente  di   altra   organizzazione
          imprenditoriale o professionale, rapporti  non  occasionali
          di collaborazione o consulenza professionale,  abbia  preso
          parte o si sia comunque  ingerito  nella  gestione  che  ha
          portato   al   dissesto   dell'impresa.   Il    commissario
          straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la
          propria  responsabilita',  che  non  ricorre  alcuna  delle
          ipotesi di incompatibilita' di cui al presente comma. 
              2. La nomina di tre commissari e' limitata ai  casi  di
          eccezionale rilevanza e complessita' della procedura. 
              2-bis. Nei casi di cui  all'art.  50-bis,  il  Ministro
          dello sviluppo economico puo'  nominare  lo  stesso  organo
          commissariale. 
              3. Il decreto di nomina e' comunicato al tribunale  che
          ha dichiarato  lo  stato  di  insolvenza,  all'ufficio  del
          registro delle imprese, nonche' alla regione ed  al  comune
          in cui l'impresa ha la sede principale.  Di  esso  e'  data
          altresi' pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del
          Ministero dell'industria, secondo  le  modalita'  stabilite
          con il regolamento previsto dall'art. 94. 
              4. Con la nomina del commissario straordinario  cessano
          le  funzioni  del  commissario  giudiziale,  salvo   quanto
          previsto dall'art. 34». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto
          legge 23 dicembre 2003,  n.  347  (Misure  urgenti  per  la
          ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato  di
          insolvenza), convertito, con modificazioni dalla  legge  18
          febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
          20 febbraio 2004, n. 42:  «Art.  2.  (Ammissione  immediata
          all'amministrazione straordinaria). - 1. (Omissis). 
              2. Con proprio  decreto  il  Ministro  delle  attivita'
          produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1
          all'ammissione immediata  dell'impresa  alla  procedura  di
          amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario
          straordinario, con le modalita'  di  cui  all'art.  38  del
          decreto  legislativo  n.  270  in  conformita'  ai  criteri
          fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti  nel
          settore  dei  servizi  pubblici  essenziali,   l'ammissione
          immediata alla procedura di amministrazione  straordinaria,
          la nomina del commissario straordinario e la determinazione
          del relativo compenso,  ivi  incluse  le  altre  condizioni
          dell'incarico anche in deroga  alla  vigente  normativa  in
          materia, sono  disposte  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro  dello  sviluppo
          economico, con le modalita' di cui all'art. 38 del  decreto
          legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformita'
          ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto  puo'
          prescrivere   il   compimento   di   atti   necessari    al
          conseguimento delle finalita' della procedura».