stai visualizzando l'atto

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 aprile 2013, n. 60

Regolamento recante determinazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. (13G00103)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/06/2013
nascondi
Testo in vigore dal:  15-6-2013

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;
Visto l'articolo 39, comma 1, del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in forza del quale con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oggi dello sviluppo economico), di concerto con il Ministro della giustizia sono stabiliti i requisiti di professionalità e di onorabilità dei commissari giudiziali e dei commissari straordinari da nominare a norma rispettivamente dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo 38 del medesimo decreto legislativo n. 270 del 1999;
Visto l'articolo 38, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che stabilisce le cause di incompatibilità dei commissari straordinari;
Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che il commissario straordinario è nominato secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in conformità dei criteri fissati dallo stesso Ministro;
Visto l'articolo 8 del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, il quale prevede che per quanto non disposto diversamente dallo stesso decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
Visto il provvedimento del Ministro delle attività produttive in data 24 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 81 del 6 aprile 2004, con il quale sono stati fissati i criteri per la nomina dei commissari straordinari, ai sensi del citato articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 24 gennaio 2013;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 4531 del 12 marzo 2013, con la quale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
a) «Ministero», il Ministero dello sviluppo economico;
b) «commissari giudiziali», i commissari giudiziali da nominare a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;
c) «commissari straordinari», i commissari straordinari da nominare a norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;
d) «impresa insolvente», l'impresa dichiarata insolvente alla quale si riferisce la nomina del commissario giudiziale o del commissario straordinario.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2003, n. 298.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e) (omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1999, n. 185:
«Art. 8. (Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza). - 1. Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:
a) (Omissis).
b) (Omissis).
c) ordina all'imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto a norma dell'art. 5, comma 2;».
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto legislativo n. 270 del 1999: «Art. 38. (Nomina del commissario straordinario). - 1. Entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto che dichiara aperta la procedura, il Ministro dell'industria nomina con decreto uno o tre commissari straordinari. In quest'ultimo caso, i commissari deliberano a maggioranza e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da almeno due di essi.
1-bis. Non può essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.
2. La nomina di tre commissari è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.
2-bis. Nei casi di cui all'art. 50-bis, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale.
3. Il decreto di nomina è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, all'ufficio del registro delle imprese, nonché alla regione ed al comune in cui l'impresa ha la sede principale. Di esso è data altresì pubblica notizia con mezzi informatici, a cura del Ministero dell'industria, secondo le modalità stabilite con il regolamento previsto dall'art. 94.
4. Con la nomina del commissario straordinario cessano le funzioni del commissario giudiziale, salvo quanto previsto dall'art. 34».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza), convertito, con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2004, n. 42: «Art. 2. (Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria). - 1. (Omissis).
2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'art. 1 all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro. Per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria, la nomina del commissario straordinario e la determinazione del relativo compenso, ivi incluse le altre condizioni dell'incarico anche in deroga alla vigente normativa in materia, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico, con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 270, in quanto compatibili, e in conformità ai criteri fissati dal medesimo decreto. Tale decreto può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura».