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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59

Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (13G00101)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/06/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/04/2023)
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vigente al 16/09/2024
Testo in vigore dal: 13-6-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di
sviluppo, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  aprile  2012,
n. 5; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 26  ottobre  1995,  n.  447,  recante  legge  quadro
sull'inquinamento acustico; 
  Visti gli articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15  marzo  1997,
n. 59, recante delega al Governo per il conferimento  di  funzioni  e
compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della  Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 
  Visto il regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione,  del  6
agosto 2008, ai fini della definizione delle piccole e medie imprese; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Visti gli articoli 25 e 38 del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.
112, recante disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto l'articolo 49, comma 4-quater, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, recante misure urgenti  in  materia  di  stabilizzazione
finanziaria  e   di   competitivita'   economica,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre  2010,
n. 160, recante regolamento per la  semplificazione  ed  il  riordino
della disciplina sullo sportello unico per le  attivita'  produttive,
ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  2011,
n. 227, recante regolamento per  la  semplificazione  di  adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a  norma
dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31  maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18  aprile
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005,
recante  adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei  criteri  di
individuazione  di  piccole  e  medie  imprese  ed,  in  particolare,
l'articolo 2; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  e  del
Ministro per la semplificazione normativa in data 10  novembre  2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  16  novembre  2011,
recante  misure  per  l'attuazione  dello  sportello  unico  per   le
attivita'  produttive  di  cui  all'articolo  38,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 14 settembre 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 22 novembre 2012; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 29 novembre 2012; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Ritenuto, alla luce del  parere  di  Consiglio  di  Stato  e  delle
Commissioni  parlamentari  competenti,  che  l'autorizzazione   unica
ambientale debba avere comunque una durata non inferiore  al  periodo
di  validita'  massimo  previsto  per  le  autorizzazioni  da  questa
sostituite, al fine di evitare maggiori  oneri  per  le  imprese,  in
linea con quanto stabilito dal citato articolo 23, comma  1,  lettera
c),  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 febbraio 2013; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, del Ministro per la pubblica amministrazione e
la semplificazione e del Ministro dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
 
il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente regolamento, in attuazione della previsione  di  cui
all'articolo 23, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, si applica  alle
categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 238 del 12  ottobre  2005,  nonche'  agli  impianti  non
soggetti alle disposizioni in  materia  di  autorizzazione  integrata
ambientale. 
  2. Le disposizioni del presente regolamento  non  si  applicano  ai
progetti sottoposti alla  valutazione  di  impatto  ambientale  (VIA)
laddove  la  normativa  statale   e   regionale   disponga   che   il
provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti  gli  altri
atti di assenso, comunque denominati, in materia ambientale, ai sensi
dell'articolo 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
                                    N O T E 
 
              Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
              Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta l'art. 23  del  decreto-legge  9  febbraio
          2012,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   in   materia   di
          semplificazione   e   di   sviluppo),    convertito,    con
          modificazioni,  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.   35   e
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33,
          S.O.: 
              «Art. 23 (Autorizzazione unica  in  materia  ambientale
          per le piccole e medie imprese) (In  vigore  dal  7  aprile
          2012). - 1. Ferme restando le disposizioni  in  materia  di
          autorizzazione integrata ambientale di cui al titolo  3-bis
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al  fine  di
          semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI  e
          per gli impianti non soggetti alle citate  disposizioni  in
          materia di autorizzazione integrata ambientale, anche sulla
          base dei risultati delle  attivita'  di  misurazione  degli
          oneri amministrativi di cui all'art. 25  del  decreto-legge
          25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  il   Governo   e'
          autorizzato ad emanare un regolamento  ai  sensi  dell'art.
          17, comma 2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione e la semplificazione e del  Ministro  dello
          sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di  cui
          al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  volto  a
          disciplinare  l'autorizzazione   unica   ambientale   e   a
          semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e
          medie  imprese  e  degli   impianti   non   soggetti   alle
          disposizioni  in  materia   di   autorizzazione   integrata
          ambientale,  in  base  ai  seguenti  principi   e   criteri
          direttivi, nel rispetto di quanto previsto  dagli  articoli
          20, 20-bis e 20-ter, della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  e
          successive modificazioni: 
                a)  l'autorizzazione   sostituisce   ogni   atto   di
          comunicazione, notifica ed  autorizzazione  previsto  dalla
          legislazione vigente in materia ambientale; 
                b) l'autorizzazione unica ambientale e' rilasciata da
          un unico ente; 
                c)  il  procedimento  deve   essere   improntato   al
          principio    di    proporzionalita'    degli    adempimenti
          amministrativi in relazione alla dimensione dell'impresa  e
          al settore di attivita',  nonche'  all'esigenza  di  tutela
          degli  interessi   pubblici   e   non   dovra'   comportare
          l'introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. 
              2. Il regolamento di cui al comma 1  e'  emanato  entro
          sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto e dalla data di  entrata  in  vigore  del  medesimo
          regolamento sono identificate le  norme,  anche  di  legge,
          regolatrici dei relativi  procedimenti  che  sono  abrogate
          dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento. 
              2-bis.  La  realizzazione   delle   infrastrutture   di
          ricarica  dei  veicoli   elettrici   e'   sottoposta   alla
          disciplina  della  segnalazione   certificata   di   inizio
          attivita' di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990,  n.
          241, e successive modificazioni. 
              - La legge 7 agosto 1990,  n.  241  (  Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge  26  ottobre  1995,  n.  447  (Legge  quadro
          sull'inquinamento acustico) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 ottobre 1995, n. 254, S.O. 
              - Si riportano gli articoli 20, 20-bis e  20-ter  della
          legge 15 marzo 1997, n.  59,  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la semplificazione amministrativa): 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  Ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
          23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per  le
          norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni  sulla
          legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          art., nell'ambito dei  principi  stabiliti  dalla  legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
                  1) alla  regolazione  ai  fini  dell'incentivazione
          della concorrenza; 
                  2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
                  3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
                  4)   alla   protezione   di   interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
                  5) alla  tutela  dell'identita'  e  della  qualita'
          della   produzione   tipica   e   tradizionale   e    della
          professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
                a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
                b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
                c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
                d)   riduzione    del    numero    di    procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita'; 
                e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
                f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
                f-bis) generale possibilita' di utilizzare, da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
                f-ter) conformazione ai principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
                f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
                f-quinquies)  avvalimento  di  uffici   e   strutture
          tecniche e  amministrative  pubbliche  da  parte  di  altre
          pubbliche amministrazioni, sulla base di  accordi  conclusi
          ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto  legislativo   28   agosto   1997,   n.   281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n. 281, quando siano coinvolti interessi  delle  regioni  e
          delle autonomie locali, del parere del Consiglio  di  Stato
          nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
          della Conferenza unificata e del Consiglio  di  Stato  sono
          resi entro novanta giorni  dalla  richiesta;  quello  delle
          Commissioni  parlamentari  e'  reso,   successivamente   ai
          precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta.  Per  la
          predisposizione degli schemi di regolamento  la  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
          su richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra  le
          amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni  dalla
          richiesta  di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,   i
          regolamenti possono essere comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
                d) soppressione dei procedimenti che comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
                e)  adeguamento  della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
                f) soppressione dei procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
                g) regolazione, ove possibile, di tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  Ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa.». 
              «Art. 20-bis -  1.  I  regolamenti  di  delegificazione
          possono disciplinare anche  i  procedimenti  amministrativi
          che  prevedono  obblighi  la  cui  violazione   costituisce
          illecito  amministrativo   e   possono,   in   tale   caso,
          alternativamente: 
                a) eliminare o modificare  detti  obblighi,  ritenuti
          superflui o inadeguati alle esigenze di semplificazione del
          procedimento;  detta  eliminazione  comporta  l'abrogazione
          della corrispondente sanzione amministrativa; 
                b) riprodurre i predetti obblighi; in  tale  ipotesi,
          le sanzioni amministrative previste dalle norme legislative
          si applicano alle  violazioni  delle  corrispondenti  norme
          delegificate,  secondo  apposite  disposizioni  di   rinvio
          contenute nei regolamenti di semplificazione.». 
                «Art. 20-ter  -  1.  Il  Governo,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione, concludono, in  sede  di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o  di
          Conferenza  unificata,  anche  sulla  base  delle  migliori
          pratiche e delle iniziative sperimentali statali, regionali
          e  locali,  accordi  ai  sensi  dell'art.  4  del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  o  intese  ai  sensi
          dell'art. 8 della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  per  il
          perseguimento delle comuni finalita' di miglioramento della
          qualita' normativa nell'ambito dei rispettivi  ordinamenti,
          al fine, tra l'altro, di: 
                a) favorire  il  coordinamento  dell'esercizio  delle
          rispettive competenze normative  e  svolgere  attivita'  di
          interesse comune  in  tema  di  semplificazione,  riassetto
          normativo e qualita' della regolazione; 
                b) definire principi,  criteri,  metodi  e  strumenti
          omogenei  per  il  perseguimento   della   qualita'   della
          regolazione statale e regionale, in armonia con i  principi
          generali stabiliti  dalla  presente  legge  e  dalle  leggi
          annuali  di  semplificazione  e  riassetto  normativo,  con
          specifico  riguardo  ai  processi  di  semplificazione,  di
          riassetto  e   codificazione,   di   analisi   e   verifica
          dell'impatto della regolazione e di consultazione; 
                c) concordare,  in  particolare,  forme  e  modalita'
          omogenee  di  analisi   e   verifica   dell'impatto   della
          regolazione  e  di  consultazione  con  le   organizzazioni
          imprenditoriali   per   l'emanazione   dei    provvedimenti
          normativi statali e regionali; 
                d) valutare,  con  l'ausilio  istruttorio  anche  dei
          gruppi  di  lavoro   gia'   esistenti   tra   regioni,   la
          configurabilita' di  modelli  procedimentali  omogenei  sul
          territorio nazionale per determinate  attivita'  private  e
          valorizzare le attivita' dirette  all'armonizzazione  delle
          normative regionali.». 
              - Il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del
          6 agosto  2008  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
          compatibili con il mercato  comune  in  applicazione  degli
          articoli 87 e 88  del  trattato  (Regolamento  generale  di
          esenzione  per  categoria)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea n. L 214/3 del 9 agosto 2008. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. 
              - Si riporta il  testo  degli  articoli  25  e  38  del
          decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni  urgenti
          per  lo  sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, S.O.: 
              «Art. 25 (Taglia-oneri amministrativi) (In  vigore  dal
          13 luglio 2011) - 1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato
          un programma per la misurazione degli oneri  amministrativi
          derivanti da obblighi informativi  nelle  materie  affidate
          alla competenza dello Stato, con l'obiettivo  di  giungere,
          entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per
          una quota complessiva  del  25%,  come  stabilito  in  sede
          europea.  Per  la  riduzione  relativa  alle   materie   di
          competenza regionale, si provvede ai sensi dell'art. 20-ter
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi  accordi
          attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 10  gennaio  2006,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  marzo
          2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo
          nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di  cui  al
          comma 1. Le regioni,  le  province  e  i  comuni  adottano,
          nell'ambito della  propria  competenza,  sulla  base  delle
          attivita'  di  misurazione,  programmi  di   interventi   a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'art.  20
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.». 
              «Art. 38 (Impresa in  un  giorno)  (In  vigore  dal  13
          luglio 2011) - 1.  Al  fine  di  garantire  il  diritto  di
          iniziativa economica  privata  di  cui  all'art.  41  della
          Costituzione, l'avvio di attivita' imprenditoriale, per  il
          soggetto in possesso dei requisiti di  legge,  e'  tutelato
          sin  dalla  presentazione  della  dichiarazione  di  inizio
          attivita' o dalla richiesta del titolo autorizzatorio. 
              2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),
          m), p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente   art.   introducono,    anche    attraverso    il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai sensi dell' art. 117, primo comma, della Costituzione. 
              3. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'  art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1,e 20, comma 4, della  legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
                a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
                a-bis) viene assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione   unica   disciplinata   dall'art.   9    del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
                b)   le   disposizioni   si   applicano    sia    per
          l'espletamento delle procedure e  delle  formalita'  per  i
          prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sia  per  la  realizzazione  e  la  modifica  di   impianti
          produttivi di beni e servizi; 
                c) l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
                d) i comuni che  non  hanno  istituito  lo  sportello
          unico, ovvero  il  cui  sportello  unico  non  risponde  ai
          requisiti di cui alla lettera a),  esercitano  le  funzioni
          relative allo sportello unico, delegandole alle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  le  quali
          mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che  assume
          la denominazione di "impresainungiorno",  prevedendo  forme
          di gestione congiunta con l'ANCI; 
                e)  l'attivita'  di  impresa  puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
                f) lo sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                g)   per   i   progetti   di   impianto    produttivo
          eventualmente  contrastanti   con   le   previsioni   degli
          strumenti urbanistici, e' previsto  un  termine  di  trenta
          giorni per il rigetto o  la  formulazione  di  osservazioni
          ostative, ovvero  per  l'attivazione  della  conferenza  di
          servizi per la conclusione certa del procedimento; 
                h) in caso di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
          2011 prevista dall'art. 12, comma 7, del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n.  160,  non  hanno  provveduto  ad  accreditare  lo
          sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  ovvero  a
          fornire alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura  competente   per   territorio   gli   elementi
          necessari ai fini dell'avvalimento della stessa,  ai  sensi
          dell'art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010,
          il prefetto  invia  entro  trenta  giorni  una  diffida  e,
          sentita la regione competente,  nomina  un  commissario  ad
          acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
          funzionari dei comuni, delle  regioni  o  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per territorio, al fine di adottare gli atti  necessari  ad
          assicurare  la  messa  a  regime  del  funzionamento  degli
          sportelli unici. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per la semplificazione  normativa,
          sentito il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, sono individuate  le  eventuali  misure  che
          risultino  indispensabili  per  attuare,   sul   territorio
          nazionale, lo sportello unico e per garantire,  nelle  more
          della  sua  attuazione,  la  continuita'   della   funzione
          amministrativa,  anche  attraverso  parziali   e   limitate
          deroghe alla relativa disciplina. 
              3-ter.  In  ogni  caso,  al  fine   di   garantire   lo
          svolgimento delle funzioni affidate  agli  sportelli  unici
          per le attivita' produttive, i comuni  adottano  le  misure
          organizzative e tecniche che risultino necessarie. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all' art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
              5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente art.. 
              6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente art.
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 49, comma 4-quater, del
          decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78  (Misure  urgenti  in
          materia di stabilizzazione finanziaria e di  competitivita'
          economica, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio 2010, n. 122), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          31 maggio 2010, n. 125, S.O.: 
              «Art. 49 (Disposizioni  in  materia  di  conferenza  di
          servizi) - 4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo  del
          sistema produttivo e la competitivita' delle imprese, anche
          sulla base  delle  attivita'  di  misurazione  degli  oneri
          amministrativi di cui  all'art.  25  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e'  autorizzato  ad
          adottare uno o piu'  regolamenti  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione, per la  semplificazione  normativa  e  dello
          sviluppo economico, sentiti i  Ministri  interessati  e  le
          associazioni  imprenditoriali,  volti  a   semplificare   e
          ridurre  gli  adempimenti  amministrativi  gravanti   sulle
          piccole e medie imprese, in base  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi, nel rispetto di  quanto  previsto  dagli
          articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, e successive modificazioni: 
                a) proporzionalita' degli adempimenti  amministrativi
          in relazione alla dimensione dell'impresa e al  settore  di
          attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli  interessi
          pubblici coinvolti; 
                b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,
          ovvero  di  dichiarazioni,  attestazioni,   certificazioni,
          comunque    denominati,    nonche'    degli     adempimenti
          amministrativi e delle procedure  non  necessarie  rispetto
          alla tutela degli  interessi  pubblici  in  relazione  alla
          dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; 
                c) estensione dell'utilizzo  dell'autocertificazione,
          delle  attestazioni  e  delle  asseverazioni  dei   tecnici
          abilitati nonche' delle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all' art. 38, comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle
          procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione digitale; 
                e) soppressione delle autorizzazioni e dei  controlli
          per  le  imprese  in  possesso  di  certificazione  ISO   o
          equivalente,   per   le   attivita'   oggetto    di    tale
          certificazione; 
                f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
          di evitare duplicazioni e sovrapposizioni,  assicurando  la
          proporzionalita' degli  stessi  in  relazione  alla  tutela
          degli interessi pubblici coinvolti.». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   7
          settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la  semplificazione
          ed il riordino della disciplina sullo sportello  unico  per
          le attivita' produttive, ai sensi dell'art.  38,  comma  3,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112), convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre  2010,  n.
          229, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
          2011,  n.  227  (Regolamento  per  la  semplificazione   di
          adempimenti amministrativi in materia  ambientale  gravanti
          sulle imprese, a norma dell'art. 49,  comma  4-quater,  del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 2012, n. 28. 
              - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 18
          aprile 2005 (Adeguamento alla  disciplina  comunitaria  dei
          criteri di individuazione di piccole e medie  imprese),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  12  ottobre  2005,  n.
          238. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 5
          del 2012 e' riportato nelle note alle premesse. 
              I riferimenti al  citato  decreto  del  Ministro  delle
          attivita' produttive 18 aprile 2005  sono  riportati  nelle
          note alle premesse. 
              Si riporta il testo dell'articolo 26 del citato decreto
          legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art.  26  (Decisione)   1.   Salvo   quanto   previsto
          dall'articolo  24  l'autorita'  competente   conclude   con
          provvedimento  espresso  e  motivato  il  procedimento   di
          valutazione  dell'impatto  ambientale  nei   centocinquanta
          giorni successivi alla presentazione  dell'istanza  di  cui
          all'articolo 23, comma 1. Nei casi  in  cui  e'  necessario
          procedere  ad  accertamenti  ed  indagini  di   particolare
          complessita', l'autorita' competente,  con  atto  motivato,
          dispone il prolungamento del  procedimento  di  valutazione
          sino ad un massimo di  ulteriori  sessanta  giorni  dandone
          comunicazione al proponente. 
              2. L'inutile decorso dei termini previsti dal  presente
          articolo ovvero dall'articolo 24  implica  l'esercizio  del
          potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, che
          provvede, su istanza delle amministrazioni  o  delle  parti
          interessate,  entro   sessanta   giorni,   previa   diffida
          all'organo competente ad adempire entro il termine di venti
          giorni. Per i progetti sottoposti a valutazione di  impatto
          ambientale  in  sede   non   statale,   si   applicano   le
          disposizioni di cui al periodo precedente fino  all'entrata
          in vigore di apposite  norme  regionali  e  delle  province
          autonome,  da  adottarsi  nel  rispetto  della   disciplina
          comunitaria vigente in materia e  dei  principi  richiamati
          all'articolo 7, comma 7, lettera e) del presente decreto. 
              2-bis.    La     tutela     avverso     il     silenzio
          dell'Amministrazione  e'  disciplinata  dalle  disposizioni
          generali del processo amministrativo. 
              3. L'autorita' competente puo' richiedere al proponente
          entro trenta giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
          all'articolo  24,   comma   4,   in   un'unica   soluzione,
          integrazioni   alla    documentazione    presentata,    con
          l'indicazione di un termine per la risposta  che  non  puo'
          superare i quarantacinque giorni, prorogabili,  su  istanza
          del proponente, per un massimo di ulteriori  quarantacinque
          giorni. L'autorita' competente esprime il provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla presentazione degli elaborati modificati. 
              3-bis.  L'autorita'  competente,  ove  ritenga  che  le
          modifiche apportate siano sostanziali e  rilevanti  per  il
          pubblico, dispone che il proponente  depositi  copia  delle
          stesse   ai   sensi   dell'articolo   23,   comma   3,   e,
          contestualmente, dia avviso dell'avvenuto deposito  secondo
          le modalita' di cui all'articolo 24, commi 2 e 3. Entro  il
          termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto
          emendato ai sensi del  presente  articolo,  chiunque  abbia
          interesse puo' prendere visione del progetto e del relativo
          studio   di   impatto   ambientale,   presentare    proprie
          osservazioni, anche fornendo  nuovi  o  ulteriori  elementi
          conoscitivi e valutativi in relazione alle  sole  modifiche
          apportate agli elaborati ai sensi del comma  3.  In  questo
          caso, l'autorita' competente esprime  il  provvedimento  di
          valutazione dell'impatto ambientale  entro  novanta  giorni
          dalla scadenza del termine previsto  per  la  presentazione
          delle osservazioni. 
              3-ter. Nel caso in cui il proponente non ottemperi alle
          richieste   di   integrazioni   da   parte   dell'autorita'
          competente, non presentando  gli  elaborati  modificati,  o
          ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della
          valutazione. 
              4.  Il  provvedimento   di   valutazione   dell'impatto
          ambientale sostituisce o coordina tutte le  autorizzazioni,
          intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e  assensi
          comunque denominati in materia ambientale, necessari per la
          realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto. 
              5. Il  provvedimento  contiene  le  condizioni  per  la
          realizzazione,  esercizio  e  dismissione   dei   progetti,
          nonche' quelle relative ad eventuali  malfunzionamenti.  In
          nessun caso puo' farsi luogo all'inizio  dei  lavori  senza
          che  sia  intervenuto  il  provvedimento   di   valutazione
          dell'impatto ambientale. 
              6. I  progetti  sottoposti  alla  fase  di  valutazione
          devono  essere   realizzati   entro   cinque   anni   dalla
          pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto
          ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto
          il provvedimento puo'  stabilire  un  periodo  piu'  lungo.
          Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa, su istanza
          del  proponente,   dall'autorita'   che   ha   emanato   il
          provvedimento, la  procedura  di  valutazione  dell'impatto
          ambientale deve essere  reiterata.  I  termini  di  cui  al
          presente  comma  si  applicano  ai   procedimenti   avviati
          successivamente alla data di entrata in vigore del  decreto
          legislativo 16 gennaio 2008, n. 4.».