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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2024)
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vigente al 30/11/2024
  • Articoli

  • Principi generali
  • 1
  • 2

  • Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la
    pubblica amministrazione
  • 3

  • Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di
    diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
  • 4
  • 5

  • Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo
    politico
  • 6
  • 7
  • 8

  • Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto
    privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonchè
    lo svolgimento di attività professionale
  • 9
  • 10

  • Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
    organi di indirizzo politico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  • Vigilanza e sanzioni
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Norme finali e transitorie
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal: 6-6-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1,  commi
49 e 50, che delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia  di
attribuzione  di   incarichi   dirigenziali   e   di   incarichi   di
responsabilita'   amministrativa   di   vertice    nelle    pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  l,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e
negli  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di  beni
e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di  gestione  di
servizi pubblici, da conferire a  soggetti  interni  o  esterni  alle
pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione
e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia  di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di  incarichi
pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati  che  possano
porsi  in  conflitto  con  l'esercizio  imparziale   delle   funzioni
pubbliche affidate; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di
responsabilita'   amministrativa   di   vertice    nelle    pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato
in controllo pubblico si  osservano  le  disposizioni  contenute  nel
presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19  e
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  dalle
altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori  ruolo  o
in aspettativa. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti; 
    b)  per  «enti  pubblici»,  gli  enti  di  diritto  pubblico  non
territoriali nazionali,  regionali  o  locali,  comunque  denominati,
istituiti, vigilati, finanziati dalla  pubblica  amministrazione  che
conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori  siano  da  questa
nominati; 
    c) per «enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico»,  le
societa' e gli altri enti di diritto privato che esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione  di  servizi  pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da  parte  di
amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli   enti   nei   quali   siano
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di  una
partecipazione  azionaria,  poteri  di  nomina  dei  vertici  o   dei
componenti degli organi; 
    d) per «enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati»,  le
societa' e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  privi  di
personalita' giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che
conferisce l'incarico: 
      1) svolga funzioni di regolazione dell'attivita' principale che
comportino,  anche  attraverso  il  rilascio  di   autorizzazioni   o
concessioni, l'esercizio continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di
controllo o di certificazione; 
      2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
      3) finanzi  le  attivita'  attraverso  rapporti  convenzionali,
quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di
concessione di beni pubblici; 
    e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette,
amministratore delegato, le posizioni di  dirigente,  lo  svolgimento
stabile di attivita' di consulenza a favore dell'ente; 
    f) per «componenti di organi di indirizzo politico»,  le  persone
che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi  di  indirizzo
politico delle amministrazioni statali,  regionali  e  locali,  quali
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del  Governo  di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare,
Presidente della giunta o  Sindaco,  assessore  o  consigliere  nelle
regioni, nelle province, nei comuni e  nelle  forme  associative  tra
enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti
di diritto privato in  controllo  pubblico,  nazionali,  regionali  e
locali; ((4)) 
    g)  per  «inconferibilita'»,   la   preclusione,   permanente   o
temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice  penale,  a  coloro
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti  di  diritto
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni  o  svolto
attivita' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano
stati componenti di organi di indirizzo politico; 
    h) per «incompatibilita'», l'obbligo per il  soggetto  cui  viene
conferito l'incarico di scegliere, a  pena  di  decadenza,  entro  il
termine  perentorio   di   quindici   giorni,   tra   la   permanenza
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e  cariche
in enti di diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica
amministrazione  che  conferisce  l'incarico,   lo   svolgimento   di
attivita'  professionali  ovvero   l'assunzione   della   carica   di
componente di organi di indirizzo politico; 
    i) per «incarichi amministrativi di vertice»,  gli  incarichi  di
livello  apicale,  quali  quelli   di   Segretario   generale,   capo
Dipartimento,  Direttore  generale  o  posizioni   assimilate   nelle
pubbliche  amministrazioni  e  negli  enti  di  diritto  privato   in
controllo  pubblico,  conferiti  a   soggetti   interni   o   esterni
all'amministrazione o all'ente che  conferisce  l'incarico,  che  non
comportano  l'esercizio  in  via  esclusiva   delle   competenze   di
amministrazione e gestione; 
    j)  per  «incarichi  dirigenziali  interni»,  gli  incarichi   di
funzione   dirigenziale,   comunque   denominati,   che    comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  amministrazione  e
gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale  nell'ambito
degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a  dirigenti  o  ad
altri dipendenti, ivi comprese  le  categorie  di  personale  di  cui
all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico
ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione; 
    k)  per  «incarichi  dirigenziali  esterni»,  gli  incarichi   di
funzione   dirigenziale,   comunque   denominati,   che    comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  amministrazione  e
gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale  nell'ambito
degli uffici di diretta  collaborazione,  conferiti  a  soggetti  non
muniti  della  qualifica  di  dirigente  pubblico  o   comunque   non
dipendenti di pubbliche amministrazioni; 
    l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici  e  di  enti
privati in controllo  pubblico»,  gli  incarichi  di  Presidente  con
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato  e  assimilabili,
di altro organo di  indirizzo  delle  attivita'  dell'ente,  comunque
denominato, negli enti pubblici e negli enti di  diritto  privato  in
controllo pubblico. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 marzo - 4 giugno  2024,  n.
98  (in  G.U.   1ª   s.s.   05/06/2024,   n.   23),   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1, comma 2, lettera  f),
e 7, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 aprile  2013,  n.
39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190),  nella  parte  in  cui  non
consentono di conferire  l'incarico  di  amministratore  di  ente  di
diritto privato - che si trovi sottoposto  a  controllo  pubblico  da
parte di una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  a
quindicimila abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la
medesima popolazione - in favore di coloro che, nell'anno precedente,
abbiano ricoperto la carica di presidente o  amministratore  delegato
di enti di diritto  privato  controllati  da  amministrazioni  locali
(provincia, comune o loro forme associative in ambito regionale)".