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DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/06/2024)
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vigente al 15/01/2015
  • Articoli

  • Principi generali
  • 1
  • 2

  • Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la
    pubblica amministrazione
  • 3

  • Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di
    diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni
  • 4
  • 5

  • Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo
    politico
  • 6
  • 7
  • 8

  • Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto
    privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonchè
    lo svolgimento di attività professionale
  • 9
  • 10

  • Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e
    negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di
    organi di indirizzo politico
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14

  • Vigilanza e sanzioni
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Norme finali e transitorie
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
Testo in vigore dal: 4-5-2013
al: 5-6-2024
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 92, 95 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione ed in particolare l'articolo 1,  commi
49 e 50, che delega  il  Governo  ad  adottare  uno  o  piu'  decreti
legislativi diretti a modificare la disciplina vigente in materia  di
attribuzione  di   incarichi   dirigenziali   e   di   incarichi   di
responsabilita'   amministrativa   di   vertice    nelle    pubbliche
amministrazioni  di  cui  all'articolo  l,  comma  2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  e
negli  enti  di  diritto  privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
esercitanti funzioni amministrative, attivita' di produzione di  beni
e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di  gestione  di
servizi pubblici, da conferire a  soggetti  interni  o  esterni  alle
pubbliche amministrazioni, che comportano funzioni di amministrazione
e gestione, nonche' a modificare la disciplina vigente in materia  di
incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento di  incarichi
pubblici elettivi o la titolarita' di interessi privati  che  possano
porsi  in  conflitto  con  l'esercizio  imparziale   delle   funzioni
pubbliche affidate; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 marzo 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  conferimento  di  incarichi  dirigenziali  e  di
responsabilita'   amministrativa   di   vertice    nelle    pubbliche
amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto  privato
in controllo pubblico si  osservano  le  disposizioni  contenute  nel
presente decreto, fermo restando quanto previsto dagli articoli 19  e
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  nonche'  dalle
altre disposizioni vigenti in materia di collocamento fuori  ruolo  o
in aspettativa. 
  2. Ai fini del presente decreto si intende: 
    a) per «pubbliche amministrazioni», le pubbliche  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ivi comprese le autorita' amministrative indipendenti; 
    b)  per  «enti  pubblici»,  gli  enti  di  diritto  pubblico  non
territoriali nazionali,  regionali  o  locali,  comunque  denominati,
istituiti, vigilati, finanziati dalla  pubblica  amministrazione  che
conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori  siano  da  questa
nominati; 
    c) per «enti  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico»,  le
societa' e gli altri enti di diritto privato che esercitano  funzioni
amministrative, attivita' di produzione di beni e  servizi  a  favore
delle amministrazioni pubbliche o di gestione  di  servizi  pubblici,
sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da  parte  di
amministrazioni  pubbliche,  oppure  gli   enti   nei   quali   siano
riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di  una
partecipazione  azionaria,  poteri  di  nomina  dei  vertici  o   dei
componenti degli organi; 
    d) per «enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati»,  le
societa' e  gli  altri  enti  di  diritto  privato,  anche  privi  di
personalita' giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che
conferisce l'incarico: 
      1) svolga funzioni di regolazione dell'attivita' principale che
comportino,  anche  attraverso  il  rilascio  di   autorizzazioni   o
concessioni, l'esercizio continuativo  di  poteri  di  vigilanza,  di
controllo o di certificazione; 
      2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 
      3) finanzi  le  attivita'  attraverso  rapporti  convenzionali,
quali  contratti  pubblici,  contratti  di  servizio  pubblico  e  di
concessione di beni pubblici; 
    e) per «incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o
finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette,
amministratore delegato, le posizioni di  dirigente,  lo  svolgimento
stabile di attivita' di consulenza a favore dell'ente; 
    f) per «componenti di organi di indirizzo politico»,  le  persone
che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi  di  indirizzo
politico delle amministrazioni statali,  regionali  e  locali,  quali
Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del  Governo  di
cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, parlamentare,
Presidente della giunta o  Sindaco,  assessore  o  consigliere  nelle
regioni, nelle province, nei comuni e  nelle  forme  associative  tra
enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti
di diritto privato in  controllo  pubblico,  nazionali,  regionali  e
locali; 
    g)  per  «inconferibilita'»,   la   preclusione,   permanente   o
temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal presente decreto a
coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal
capo I del titolo II del libro secondo del codice  penale,  a  coloro
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti  di  diritto
privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni  o  svolto
attivita' professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano
stati componenti di organi di indirizzo politico; 
    h) per «incompatibilita'», l'obbligo per il  soggetto  cui  viene
conferito l'incarico di scegliere, a  pena  di  decadenza,  entro  il
termine  perentorio   di   quindici   giorni,   tra   la   permanenza
nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e  cariche
in enti di diritto  privato  regolati  o  finanziati  dalla  pubblica
amministrazione  che  conferisce  l'incarico,   lo   svolgimento   di
attivita'  professionali  ovvero   l'assunzione   della   carica   di
componente di organi di indirizzo politico; 
    i) per «incarichi amministrativi di vertice»,  gli  incarichi  di
livello  apicale,  quali  quelli   di   Segretario   generale,   capo
Dipartimento,  Direttore  generale  o  posizioni   assimilate   nelle
pubbliche  amministrazioni  e  negli  enti  di  diritto  privato   in
controllo  pubblico,  conferiti  a   soggetti   interni   o   esterni
all'amministrazione o all'ente che  conferisce  l'incarico,  che  non
comportano  l'esercizio  in  via  esclusiva   delle   competenze   di
amministrazione e gestione; 
    j)  per  «incarichi  dirigenziali  interni»,  gli  incarichi   di
funzione   dirigenziale,   comunque   denominati,   che    comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  amministrazione  e
gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale  nell'ambito
degli uffici di diretta collaborazione, conferiti a  dirigenti  o  ad
altri dipendenti, ivi comprese  le  categorie  di  personale  di  cui
all'articolo 3  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
appartenenti ai ruoli dell' amministrazione che conferisce l'incarico
ovvero al ruolo di altra pubblica amministrazione; 
    k)  per  «incarichi  dirigenziali  esterni»,  gli  incarichi   di
funzione   dirigenziale,   comunque   denominati,   che    comportano
l'esercizio in via esclusiva delle competenze  di  amministrazione  e
gestione, nonche' gli incarichi di funzione dirigenziale  nell'ambito
degli uffici di diretta  collaborazione,  conferiti  a  soggetti  non
muniti  della  qualifica  di  dirigente  pubblico  o   comunque   non
dipendenti di pubbliche amministrazioni; 
    l) per «incarichi di amministratore di enti pubblici  e  di  enti
privati in controllo  pubblico»,  gli  incarichi  di  Presidente  con
deleghe gestionali dirette, amministratore delegato  e  assimilabili,
di altro organo di  indirizzo  delle  attivita'  dell'ente,  comunque
denominato, negli enti pubblici e negli enti di  diritto  privato  in
controllo pubblico. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
          la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato  e  dalle
          Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,  nonche'   dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Si riporta il  testo  degli  articoli  92  e  95  della
          Costituzione: 
              «Art. 92. - Il Governo della Repubblica e' composto del
          Presidente del Consiglio e dei Ministri, che  costituiscono
          insieme il Consiglio dei ministri. 
              Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  e,  su  proposta  di  questo,   i
          Ministri.» 
              «Art. 95. - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          dirige  la  politica  generale  del   Governo   e   ne   e'
          responsabile. Mantiene la unita' di indirizzo  politico  ed
          amministrativo, promovendo e  coordinando  l'attivita'  dei
          Ministri. 
              I Ministri sono responsabili collegialmente degli  atti
          del Consiglio dei ministri, e  individualmente  degli  atti
          dei loro dicasteri. 
              La legge provvede all'ordinamento della Presidenza  del
          Consiglio  e  determina  il  numero,  le   attribuzioni   e
          l'organizzazione dei Ministeri.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 1,  commi  49  e  50,
          della legge 6 novembre 2012, n. 190: 
              «Art. 1. 
              (Omissis). 
              49. Ai fini della prevenzione  e  del  contrasto  della
          corruzione, nonche'  della  prevenzione  dei  conflitti  di
          interessi, il Governo e' delegato ad adottare, senza  nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o
          piu' decreti legislativi diretti a modificare la disciplina
          vigente   in   materia   di   attribuzione   di   incarichi
          dirigenziali   e   di    incarichi    di    responsabilita'
          amministrativa di vertice nelle  pubbliche  amministrazioni
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  e  negli
          enti di diritto privato  sottoposti  a  controllo  pubblico
          esercitanti   funzioni   amministrative,    attivita'    di
          produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni
          pubbliche o di gestione di servizi pubblici, da conferire a
          soggetti interni o esterni alle pubbliche  amministrazioni,
          che comportano  funzioni  di  amministrazione  e  gestione,
          nonche' a modificare la disciplina vigente  in  materia  di
          incompatibilita' tra i detti incarichi e lo svolgimento  di
          incarichi pubblici elettivi o la titolarita'  di  interessi
          privati che possano  porsi  in  conflitto  con  l'esercizio
          imparziale delle funzioni pubbliche affidate. 
              50. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  49  sono
          emanati  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi: 
              a)  prevedere  in  modo  esplicito,   ai   fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che sono stati condannati, anche con sentenza  non  passata
          in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II
          del libro secondo del codice penale; 
              b)  prevedere  in  modo  esplicito,   ai   fini   della
          prevenzione e del contrasto della corruzione, i casi di non
          conferibilita' di incarichi dirigenziali, adottando in  via
          generale il criterio della non  conferibilita'  per  coloro
          che per un congruo periodo di tempo, non  inferiore  ad  un
          anno, antecedente al conferimento abbiano svolto  incarichi
          o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
          controllo o finanziati da  parte  dell'amministrazione  che
          conferisce l'incarico; 
              c) disciplinare i criteri  di  conferimento  nonche'  i
          casi di non conferibilita'  di  incarichi  dirigenziali  ai
          soggetti estranei alle amministrazioni che, per un  congruo
          periodo di tempo, non inferiore ad un anno, antecedente  al
          conferimento abbiano fatto parte  di  organi  di  indirizzo
          politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche elettive.  I
          casi  di  non  conferibilita'  devono  essere  graduati   e
          regolati  in  rapporto  alla  rilevanza  delle  cariche  di
          carattere politico ricoperte, all'ente di riferimento e  al
          collegamento, anche territoriale, con l'amministrazione che
          conferisce l'incarico.  E'  escluso  in  ogni  caso,  fatta
          eccezione per gli incarichi di responsabile degli uffici di
          diretta collaborazione degli organi di indirizzo  politico,
          il conferimento di  incarichi  dirigenziali  a  coloro  che
          presso le medesime amministrazioni abbiano svolto incarichi
          di indirizzo politico o abbiano ricoperto cariche pubbliche
          elettive nel periodo, comunque non inferiore  ad  un  anno,
          immediatamente precedente al conferimento dell'incarico; 
              d)  comprendere  tra  gli   incarichi   oggetto   della
          disciplina: 
              1) gli incarichi amministrativi di vertice nonche'  gli
          incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei
          alle pubbliche amministrazioni, che comportano  l'esercizio
          in via esclusiva  delle  competenze  di  amministrazione  e
          gestione; 
              2) gli incarichi di  direttore  generale,  sanitario  e
          amministrativo  delle  aziende  sanitarie  locali  e  delle
          aziende ospedaliere; 
              3) gli incarichi di amministratore di enti  pubblici  e
          di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico; 
              e) disciplinare i  casi  di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi di cui  alla  lettera  d)  gia'  conferiti  e  lo
          svolgimento di attivita', retribuite o no, presso  enti  di
          diritto privato sottoposti a  regolazione,  a  controllo  o
          finanziati da parte dell'amministrazione che  ha  conferito
          l'incarico  o  lo  svolgimento  in  proprio  di   attivita'
          professionali, se l'ente o l'attivita'  professionale  sono
          soggetti   a   regolazione   o    finanziati    da    parte
          dell'amministrazione; 
              f) disciplinare i  casi  di  incompatibilita'  tra  gli
          incarichi  di  cui  alla  lettera  d)  gia'   conferiti   e
          l'esercizio  di   cariche   negli   organi   di   indirizzo
          politico.». 
              La  legge  23   agosto   1988,   n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              La  legge  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, 3, 19  e
          23-bis della citata legge n. 165 del 2001: 
              "Art. 1. (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI." 
              "Art. 3. - 1. In deroga all'articolo 2, commi  2  e  3,
          rimangono  disciplinati  dai  rispettivi   ordinamenti:   i
          magistrati  ordinari,  amministrativi  e   contabili,   gli
          avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e
          le Forze di polizia di Stato, il personale  della  carriera
          diplomatica  e  della  carriera   prefettizia   nonche'   i
          dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita'  nelle
          materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo
          del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691,  e
          dalle  leggi  4  giugno  1985,   n.   281,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, e 10 ottobre 1990, n. 287. 
              1-bis. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          rapporto  di  impiego  del  personale,  anche  di   livello
          dirigenziale, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,
          esclusi il personale volontario previsto dal regolamento di
          cui al decreto del Presidente della Repubblica  2  novembre
          2000, n.  362,  e  il  personale  volontario  di  leva,  e'
          disciplinato in regime di diritto pubblico secondo autonome
          disposizioni ordinamentali. 
              1-ter. In deroga  all'articolo  2,  commi  2  e  3,  il
          personale  della  carriera  dirigenziale  penitenziaria  e'
          disciplinato dal rispettivo ordinamento. 
              2.  Il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei
          ricercatori   universitari   resta    disciplinato    dalle
          disposizioni  rispettivamente  vigenti,  in  attesa   della
          specifica disciplina che la regoli in modo organico  ed  in
          conformita' ai principi della  autonomia  universitaria  di
          cui all'articolo 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e
          seguenti della legge 9 maggio 1989, n.  168,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni, tenuto conto dei principi di
          cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23  ottobre  1992,
          n. 421." 
              "Art. 19. - 1. Ai  fini  del  conferimento  di  ciascun
          incarico  di  funzione  dirigenziale  si  tiene  conto,  in
          relazione  alla  natura  e   alle   caratteristiche   degli
          obiettivi prefissati ed alla complessita'  della  struttura
          interessata,   delle   attitudini   e    delle    capacita'
          professionali  del   singolo   dirigente,   dei   risultati
          conseguiti   in    precedenza    nell'amministrazione    di
          appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche
          competenze   organizzative   possedute,    nonche'    delle
          esperienze di direzione eventualmente maturate  all'estero,
          presso il settore privato o  presso  altre  amministrazioni
          pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico.
          Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi
          diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 
              1-bis.  L'amministrazione  rende   conoscibili,   anche
          mediante  pubblicazione  di  apposito   avviso   sul   sito
          istituzionale, il  numero  e  la  tipologia  dei  posti  di
          funzione  che  si  rendono  disponibili   nella   dotazione
          organica  ed   i   criteri   di   scelta;   acquisisce   le
          disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 
              1-ter.  Gli  incarichi  dirigenziali   possono   essere
          revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di  cui
          all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 
              2. Tutti gli incarichi di funzione  dirigenziale  nelle
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          sono  conferiti  secondo  le  disposizioni   del   presente
          articolo.   Con   il    provvedimento    di    conferimento
          dell'incarico,  ovvero  con  separato   provvedimento   del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  o  del  Ministro
          competente per gli  incarichi  di  cui  al  comma  3,  sono
          individuati l'oggetto  dell'incarico  e  gli  obiettivi  da
          conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani  e  ai
          programmi definiti dall'organo di vertice nei  propri  atti
          di indirizzo e alle eventuali modifiche  degli  stessi  che
          intervengano nel corso  del  rapporto,  nonche'  la  durata
          dell'incarico, che deve  essere  correlata  agli  obiettivi
          prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre
          anni ne' eccedere il termine  di  cinque  anni.  La  durata
          dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se  coincide
          con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento
          a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono  rinnovabili.
          Al provvedimento di conferimento  dell'incarico  accede  un
          contratto individuale con cui e' definito il corrispondente
          trattamento economico, nel rispetto dei  principi  definiti
          dall'articolo  24.  E'  sempre   ammessa   la   risoluzione
          consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento  ad
          un dirigente della seconda fascia di  incarichi  di  uffici
          dirigenziali generali o di funzioni equiparate,  la  durata
          dell'incarico e' pari a tre anni. Resta  fermo  che  per  i
          dipendenti  statali  titolari  di  incarichi  di   funzioni
          dirigenziali  ai  sensi  del  presente  articolo,  ai  fini
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione
          all'incarico  svolto.  Nell'ipotesi  prevista   dal   terzo
          periodo del presente comma, ai fini della liquidazione  del
          trattamento di fine servizio, comunque denominato,  nonche'
          dell'applicazione dell'articolo 43, comma  1,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.  1092,
          e   successive   modificazioni,   l'ultimo   stipendio   va
          individuato nell'ultima retribuzione  percepita  prima  del
          conferimento dell'incarico avente durata  inferiore  a  tre
          anni. 
              3. Gli incarichi di Segretario generale  di  ministeri,
          gli incarichi di direzione di strutture articolate al  loro
          interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
          equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, a  dirigenti
          della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o,  con
          contratto a tempo determinato, a persone in possesso  delle
          specifiche  qualita'  professionali  e  nelle   percentuali
          previste dal comma 6. 
              4. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  livello
          generale sono conferiti  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   Ministri,   su   proposta   del   Ministro
          competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
          all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per  cento
          della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
          ai  medesimi  ruoli   ovvero,   con   contratto   a   tempo
          determinato,  a  persone  in  possesso   delle   specifiche
          qualita' professionali richieste dal comma 6. 
              4-bis. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          funzione dirigenziale di  livello  generale,  conferiti  ai
          sensi del comma 4  del  presente  articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              5. Gli incarichi di direzione degli uffici  di  livello
          dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio  di
          livello dirigenziale generale, ai  dirigenti  assegnati  al
          suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 
              5-bis. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e del 5 per cento della dotazione  organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  anche   a
          dirigenti non appartenenti ai  ruoli  di  cui  al  medesimo
          articolo 23, purche' dipendenti  delle  amministrazioni  di
          cui   all'articolo   1,   comma   2,   ovvero   di   organi
          costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando  o
          analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. 
              5-ter. I criteri di  conferimento  degli  incarichi  di
          direzione degli uffici di livello  dirigenziale,  conferiti
          ai sensi del comma 5 del presente articolo,  tengono  conto
          delle condizioni di pari opportunita' di  cui  all'articolo
          7. 
              6. Gli incarichi di cui ai  commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              6-bis. Fermo restando il  contingente  complessivo  dei
          dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente  derivante
          dall'applicazione delle percentuali previste dai  commi  4,
          5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo
          decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore,  se
          esso e' uguale o superiore a cinque. 
              6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si  applicano  alle
          amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 
              6-quater. Per gli enti  locali  il  numero  complessivo
          degli  incarichi  a  contratto  nella  dotazione   organica
          dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma
          1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti
          locali, di cui al decreto legislativo 18  agosto  2000,  n.
          267, e' stabilito nel limite massimo del 10 per cento della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  inferiore  o
          pari a 100.000 abitanti il limite massimo di cui  al  primo
          periodo del presente comma e' pari al 20  per  cento  della
          dotazione organica della  qualifica  dirigenziale  a  tempo
          indeterminato. Per i comuni  con  popolazione  superiore  a
          100.000 abitanti e inferiore o pari a 250.000  abitanti  il
          limite massimo di cui al primo periodo del  presente  comma
          puo' essere elevato fino al 13 per  cento  della  dotazione
          organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato
          a valere sulle ordinarie facolta' per le assunzioni a tempo
          indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma  6-bis.
          In via transitoria,  con  provvedimento  motivato  volto  a
          dimostrare  che  il  rinnovo  sia  indispensabile  per   il
          corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli  enti,
          i limiti di cui al presente comma possono essere  superati,
          a valere sulle  ordinarie  facolta'  assunzionali  a  tempo
          indeterminato, al fine di rinnovare, per  una  sola  volta,
          gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della
          presente disposizione e in scadenza entro  il  31  dicembre
          2012.   Contestualmente   gli   enti   adottano   atti   di
          programmazione volti ad assicurare, a regime,  il  rispetto
          delle percentuali di cui al presente comma. 
              7. 
              8. Gli incarichi di funzione  dirigenziale  di  cui  al
          comma 3 cessano  decorsi  novanta  giorni  dal  voto  sulla
          fiducia al Governo. 
              9. Degli incarichi di cui  ai  commi  3  e  4  e'  data
          comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei
          deputati, allegando una scheda relativa ai titoli  ed  alle
          esperienze professionali dei soggetti prescelti. 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              11. Per la Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  per
          il  ministero  degli   affari   esteri   nonche'   per   le
          amministrazioni che esercitano  competenze  in  materia  di
          difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di  giustizia,
          la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali
          differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 
              12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il
          conferimento  degli  incarichi  di  funzioni   dirigenziali
          continuera'  ad  essere  regolato  secondo   i   rispettivi
          ordinamenti di settore. Restano ferme  le  disposizioni  di
          cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 
              12-bis.   Le   disposizioni   del   presente   articolo
          costituiscono norme non derogabili dai contratti o  accordi
          collettivi." 
              "Art. 23-bis. - 1. In deroga all'articolo 60 del  testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  i
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  gli
          appartenenti alla carriera  diplomatica  e  prefettizia  e,
          limitatamente  agli  incarichi   pubblici,   i   magistrati
          ordinari, amministrativi  e  contabili  e  gli  avvocati  e
          procuratori dello  Stato  sono  collocati,  salvo  motivato
          diniego dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle
          proprie preminenti esigenze organizzative,  in  aspettativa
          senza  assegni  per  lo  svolgimento  di  attivita'  presso
          soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in
          sede  internazionale,  i  quali  provvedono   al   relativo
          trattamento  previdenziale.  Resta  ferma   la   disciplina
          vigente in materia di collocamento  fuori  ruolo  nei  casi
          consentiti.  Il  periodo   di   aspettativa   comporta   il
          mantenimento della qualifica posseduta. E'  sempre  ammessa
          la  ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  a   domanda
          dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979,  n.
          29, presso una qualsiasi  delle  forme  assicurative  nelle
          quali abbia maturato  gli  anni  di  contribuzione.  Quando
          l'incarico e' espletato presso organismi operanti  in  sede
          internazionale, la ricongiunzione dei periodi  contributivi
          e'  a  carico  dell'interessato,  salvo  che  l'ordinamento
          dell'amministrazione   di   destinazione    non    disponga
          altrimenti. 
              2. I dirigenti di cui all'articolo 19, comma  10,  sono
          collocati a domanda in aspettativa  senza  assegni  per  lo
          svolgimento dei medesimi incarichi di cui al  comma  1  del
          presente     articolo,     salvo      motivato      diniego
          dell'amministrazione di appartenenza in ordine alle proprie
          preminenti esigenze organizzative. 
              3.  Per  i  magistrati   ordinari,   amministrativi   e
          contabili, e per gli avvocati e  procuratori  dello  Stato,
          gli  organi  competenti  deliberano  il   collocamento   in
          aspettativa, fatta salva per  i  medesimi  la  facolta'  di
          valutare ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
              4. Nel caso di svolgimento di attivita' presso soggetti
          diversi dalle  amministrazioni  pubbliche,  il  periodo  di
          collocamento in aspettativa di cui  al  comma  1  non  puo'
          superare i cinque anni e non e'  computabile  ai  fini  del
          trattamento di quiescenza e previdenza. 
              5. L'aspettativa per  lo  svolgimento  di  attivita'  o
          incarichi presso soggetti privati o pubblici da  parte  del
          personale di cui  al  comma  1  non  puo'  comunque  essere
          disposta se: 
              a) il personale, nei  due  anni  precedenti,  e'  stato
          addetto a funzioni di vigilanza, di controllo  ovvero,  nel
          medesimo  periodo  di  tempo,  ha  stipulato  contratti   o
          formulato  pareri  o  avvisi  su   contratti   o   concesso
          autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali  intende
          svolgere  l'attivita'.  Ove  l'attivita'  che  si   intende
          svolgere sia presso una  impresa,  il  divieto  si  estende
          anche al caso in cui le  predette  attivita'  istituzionali
          abbiano interessato imprese che, anche  indirettamente,  la
          controllano o ne sono controllate, ai  sensi  dell'articolo
          2359 del codice civile; 
              b) il personale intende svolgere attivita' in organismi
          e imprese private  che,  per  la  loro  natura  o  la  loro
          attivita',  in  relazione  alle  funzioni   precedentemente
          esercitate,   possa   cagionare   nocumento    all'immagine
          dell'amministrazione   o    comprometterne    il    normale
          funzionamento o l'imparzialita'. 
              6. Il dirigente non  puo',  nei  successivi  due  anni,
          ricoprire  incarichi  che  comportino   l'esercizio   delle
          funzioni individuate alla lettera a) del comma 5. 
              7. Sulla base di appositi protocolli di intesa  tra  le
          parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1,  comma  2,
          possono  disporre,  per  singoli  progetti   di   interesse
          specifico   dell'amministrazione   e   con   il    consenso
          dell'interessato, l'assegnazione  temporanea  di  personale
          presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I
          protocolli  disciplinano  le  funzioni,  le  modalita'   di
          inserimento, l'onere per la corresponsione del  trattamento
          economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel
          caso di assegnazione temporanea presso  imprese  private  i
          predetti   protocolli   possono    prevedere    l'eventuale
          attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a  carico
          delle imprese medesime. 
              8. Il  servizio  prestato  dai  dipendenti  durante  il
          periodo di  assegnazione  temporanea  di  cui  al  comma  7
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera. 
              9. Le disposizioni del presente  articolo  non  trovano
          comunque applicazione nei confronti del personale  militare
          e delle Forze di polizia, nonche' del Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco. 
              10. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'articolo
          17, comma 1, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono
          individuati   i   soggetti   privati   e   gli    organismi
          internazionali di  cui  al  comma  1  e  sono  definite  le
          modalita' e le procedure attuative del presente articolo". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  2359  del  Codice
          civile: 
              «Art. 2359. Sono considerate societa' controllate: 
              1) le societa' in cui un'altra societa'  dispone  della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
              2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
          sufficienti   per   esercitare    un'influenza    dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
              3) le societa' che sono sotto  influenza  dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              Si riporta il testo dell'articolo 11 della citata legge
          n. 400 del 1988: 
              «Art.  11.  -  1.  Al  fine  di  realizzare   specifici
          obiettivi determinati in relazione a programmi o  indirizzi
          deliberati dal Parlamento o dal Consiglio  dei  ministri  o
          per particolari  e  temporanee  esigenze  di  coordinamento
          operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
          nomina  di  commissari  straordinari  del  Governo,   ferme
          restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato.».