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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 8 febbraio 2013, n. 34

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183. (13G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/2013
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vigente al 06/12/2024
  • Articoli

  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2

  • Conferimento ed esecuzione
    dell'incarico professionale
  • 3
  • 4
  • 5

  • Partecipazione alla società tra professionisti
  • 6
  • 7

  • Iscrizione all'albo professionale e regime disciplinare
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
Testo in vigore dal: 21-4-2013
 
 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
                           di concerto con 
 
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato», ed in particolare il comma 10, che rimette al  Ministro
della  giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro   dello   sviluppo
economico, l'adozione di regolamento allo scopo  di  disciplinare  le
materie di cui ai commi 4, lettera c), 6 e 7  dello  stesso  articolo
10; 
  Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della
legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Ulteriori  misure  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»; 
  Visto il decreto legislativo  2  febbraio  2001,  n.  96,  recante:
«Attuazione della direttiva 95/5/CE volta  a  facilitare  l'esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro  diverso
da quello in cui e' stata acquisita la qualifica professionale»; 
  Visto l'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340,  recante:
«Disposizioni  per   la   delegificazione   di   norme   e   per   la
semplificazione di procedimenti amministrativi»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  dicembre  1995,
n. 581, recante: «Regolamento di  attuazione  dell'articolo  8  della
legge 29 dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di  istituzione  del
registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  1999,
n. 558, «Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  della
disciplina in materia di  registro  delle  imprese,  nonche'  per  la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio  di
attivita' e per la  domanda  di  iscrizione  all'albo  delle  imprese
artigiane o al registro delle imprese per  particolari  categorie  di
attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici»; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 2012; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri  in
data 4 febbraio 2013 prot. n. 679; 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per 
    a) «societa' tra professionisti» o «societa'  professionale»:  la
societa', costituita secondo i modelli societari regolati dai  titoli
V e VI del libro V del  codice  civile  e  alle  condizioni  previste
dall'articolo 10, commi da 3 a 11, della legge 12 novembre  2011,  n.
183,  avente  ad  oggetto  l'esercizio  di  una  o   piu'   attivita'
professionali per le quali sia prevista l'iscrizione in appositi albi
o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico; 
    b) «societa' multidisciplinare»: la societa'  tra  professionisti
costituita per l'esercizio di piu' attivita' professionali  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
                «Art. 17. Regolamenti. 
                Commi 1.-2. (Omissis). 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Commi 4. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 10 della  legge  21
          novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato.  Legge  di
          stabilita' 2012): 
                «Art.  10.  Riforma  degli  ordini  professionali   e
          societa' tra professionisti 
                (In vigore dal 25 marzo 2012) 
                1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le  parole:  «Gli
          ordinamenti professionali dovranno essere  riformati  entro
          12 mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per recepire i seguenti principi:» sono  sostituite
          dalle  seguenti:  «Con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  gli  ordinamenti
          professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto per recepire
          i seguenti principi:». 
                2. All'articolo 3 del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148, dopo il comma  5  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                  «5-bis.  Le   norme   vigenti   sugli   ordinamenti
          professionali in contrasto con i principi di cui  al  comma
          5, lettere da a) a g), sono abrogate con effetto dalla data
          di entrata in vigore del regolamento governativo di cui  al
          comma 5 e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012. 
                  5-ter. Il  Governo,  entro  il  31  dicembre  2012,
          provvede a raccogliere  le  disposizioni  aventi  forza  di
          legge che non risultano  abrogate  per  effetto  del  comma
          5-bis in un testo unico da emanare ai  sensi  dell'articolo
          17-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400». 
                3. E' consentita  la  costituzione  di  societa'  per
          l'esercizio di attivita'  professionali  regolamentate  nel
          sistema ordinistico secondo i  modelli  societari  regolati
          dai titoli V e  VI  del  libro  V  del  codice  civile.  Le
          societa' cooperative di professionisti sono  costituite  da
          un numero di soci non inferiore a tre. 
                4. Possono assumere  la  qualifica  di  societa'  tra
          professionisti le societa' il cui atto costitutivo preveda: 
                  a)  l'esercizio  in  via  esclusiva  dell'attivita'
          professionale da parte dei soci; 
                  b)  l'ammissione  in  qualita'  di  soci  dei  soli
          professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in
          differenti  sezioni,  nonche'  dei  cittadini  degli  Stati
          membri dell'Unione europea, purche' in possesso del  titolo
          di studio abilitante, ovvero  soggetti  non  professionisti
          soltanto per  prestazioni  tecniche,  o  per  finalita'  di
          investimento.   In   ogni   caso   il   numero   dei   soci
          professionisti e la partecipazione al capitale sociale  dei
          professionisti  deve  essere   tale   da   determinare   la
          maggioranza di due terzi nelle  deliberazioni  o  decisioni
          dei soci; il venir  meno  di  tale  condizione  costituisce
          causa  di  scioglimento  della  societa'  e  il   consiglio
          dell'ordine o collegio professionale  presso  il  quale  e'
          iscritta  la  societa'  procede  alla  cancellazione  della
          stessa  dall'albo,  salvo  che  la   societa'   non   abbia
          provveduto   a   ristabilire   la   prevalenza   dei   soci
          professionisti nel termine perentorio di sei mesi; 
                  c)  criteri  e  modalita'  affinche'   l'esecuzione
          dell'incarico professionale  conferito  alla  societa'  sia
          eseguito solo  dai  soci  in  possesso  dei  requisiti  per
          l'esercizio della prestazione professionale  richiesta;  la
          designazione  del   socio   professionista   sia   compiuta
          dall'utente  e,  in  mancanza  di  tale  designazione,   il
          nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto
          all'utente; 
                  c-bis) la stipula di polizza di  assicurazione  per
          la copertura dei  rischi  derivanti  dalla  responsabilita'
          civile per i danni causati  ai  clienti  dai  singoli  soci
          professionisti nell'esercizio dell'attivita' professionale; 
                  d) le modalita' di esclusione  dalla  societa'  del
          socio che sia stato  cancellato  dal  rispettivo  albo  con
          provvedimento definitivo. 
                5.  La  denominazione  sociale,  in  qualunque   modo
          formata,  deve  contenere  l'indicazione  di  societa'  tra
          professionisti. 
                6. La partecipazione ad una societa' e' incompatibile
          con la partecipazione ad altra societa' tra professionisti. 
                7. I professionisti soci sono  tenuti  all'osservanza
          del codice deontologico del proprio ordine, cosi'  come  la
          societa' e' soggetta al regime disciplinare dell'ordine  al
          quale  risulti  iscritta.  Il  socio  professionista   puo'
          opporre agli altri soci il segreto concernente le attivita'
          professionali a lui affidate. 
                8.  La  societa'  tra  professionisti   puo'   essere
          costituita  anche  per  l'esercizio   di   piu'   attivita'
          professionali. 
                9.  Restano  salve  le  associazioni   professionali,
          nonche' i diversi modelli societari gia' vigenti alla  data
          di entrata in vigore della presente legge. 
                10. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, il  Ministro  della  giustizia,  di
          concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  entro
          sei mesi dalla data di pubblicazione della presente  legge,
          adotta un regolamento allo scopo di disciplinare le materie
          di cui ai precedenti commi 4, lettera c), 6 e 7. 
                11. La legge 23 novembre 1939, n. 1815, e  successive
          modificazioni, e' abrogata. 
                12.  All'articolo  3,  comma  5,  lettera   d),   del
          decreto-legge 13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n.  148,  le
          parole:   «prendendo   come    riferimento    le    tariffe
          professionali. E' ammessa la pattuizione dei compensi anche
          in deroga alle tariffe» sono soppresse.". 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3,  comma  5,  del
          decreto legge 13 agosto  2011,  n.  138  (Ulteriori  misure
          urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria  e  per   lo
          sviluppo.): 
                «Art.  3.  Abrogazione  delle  indebite   restrizioni
          all'accesso  e  all'esercizio  delle  professioni  e  delle
          attivita' economiche. 
                (In vigore dal 11 agosto 2012) 
                Commi 1. - 4. (Omissis). 
                5.  Fermo  restando   l'esame   di   Stato   di   cui
          all'articolo  33,  quinto  comma,  della  Costituzione  per
          l'accesso alle professioni regolamentate secondo i principi
          della riduzione e dell'accorpamento,  su  base  volontaria,
          fra  professioni  che  svolgono  attivita'  similari,   gli
          ordinamenti professionali devono garantire che  l'esercizio
          dell'attivita' risponda  senza  eccezioni  ai  principi  di
          libera   concorrenza,    alla    presenza    diffusa    dei
          professionisti  su  tutto  il  territorio  nazionale,  alla
          differenziazione e pluralita'  di  offerta  che  garantisca
          l'effettiva possibilita' di scelta degli utenti nell'ambito
          della piu'  ampia  informazione  relativamente  ai  servizi
          offerti.  Con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
          emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge  23
          agosto 1988, n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno
          essere riformati entro 12 mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto  per  recepire  i   seguenti
          principi: 
                  a) l'accesso alla professione e' libero  e  il  suo
          esercizio  e'   fondato   e   ordinato   sull'autonomia   e
          sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del
          professionista.   La   limitazione,   in   forza   di   una
          disposizione di legge,  del  numero  di  persone  che  sono
          titolate ad esercitare una certa professione  in  tutto  il
          territorio dello Stato o in una certa area  geografica,  e'
          consentita unicamente laddove essa risponda  a  ragioni  di
          interesse pubblico, tra cui in particolare quelle  connesse
          alla  tutela  della  salute  umana,  e  non  introduca  una
          discriminazione   diretta   o   indiretta   basata    sulla
          nazionalita' o, in  caso  di  esercizio  dell'attivita'  in
          forma  societaria,  della  sede   legale   della   societa'
          professionale; 
                  b) previsione dell'obbligo per il professionista di
          seguire  percorsi   di   formazione   continua   permanente
          predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati  dai
          consigli nazionali, fermo restando  quanto  previsto  dalla
          normativa vigente in  materia  di  educazione  continua  in
          medicina (ECM). La violazione  dell'obbligo  di  formazione
          continua determina un illecito disciplinare e come tale  e'
          sanzionato sulla base di quanto stabilito  dall'ordinamento
          professionale che dovra' integrare tale previsione; 
                  c) la disciplina del tirocinio per  l'accesso  alla
          professione deve conformarsi  a  criteri  che  garantiscano
          l'effettivo svolgimento dell'attivita' formativa e  il  suo
          adeguamento costante all'esigenza di assicurare il  miglior
          esercizio della professione; 
                  d) abrogato; 
                  e) a  tutela  del  cliente,  il  professionista  e'
          tenuto  a  stipulare  idonea  assicurazione  per  i  rischi
          derivanti dall'esercizio dell'attivita'  professionale.  Il
          professionista deve rendere noti  al  cliente,  al  momento
          dell'assunzione dell'incarico, gli  estremi  della  polizza
          stipulata  per  la  responsabilita'  professionale   e   il
          relativo massimale. Le condizioni  generali  delle  polizze
          assicurative  di  cui  al  presente  comma  possono  essere
          negoziate,  in  convenzione  con  i  propri  iscritti,  dai
          Consigli  Nazionali  e   dagli   enti   previdenziali   dei
          professionisti; 
                  f) gli ordinamenti professionali dovranno prevedere
          l'istituzione di organi a livello territoriale, diversi  da
          quelli  aventi  funzioni  amministrative,  ai  quali   sono
          specificamente affidate l'istruzione e la  decisione  delle
          questioni  disciplinari  e  di  un  organo   nazionale   di
          disciplina.   La   carica   di   consigliere    dell'Ordine
          territoriale o di consigliere  nazionale  e'  incompatibile
          con quella di membro dei consigli di disciplina nazionali e
          territoriali. Le disposizioni della presente lettera non si
          applicano alle professioni sanitarie  per  le  quali  resta
          confermata la normativa vigente; 
                  g) la  pubblicita'  informativa,  con  ogni  mezzo,
          avente   ad   oggetto   l'attivita'    professionale,    le
          specializzazioni ed i titoli  professionali  posseduti,  la
          struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni,  e'
          libera.  Le   informazioni   devono   essere   trasparenti,
          veritiere,  corrette  e  non   devono   essere   equivoche,
          ingannevoli, denigratorie. 
                Commi 5.1 - 12-bis (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma  1,  della
          legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge,  con
          modificazioni, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,
          recante ulteriori misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
          finanziaria e per lo sviluppo. Delega  al  Governo  per  la
          riorganizzazione della distribuzione sul  territorio  degli
          uffici giudiziari): 
                «Art. 1. 
                (In vigore dal 28 febbraio 2012) 
                1. Il decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  recante
          ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria
          e  per  lo  sviluppo,  e'  convertito  in  legge   con   le
          modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
                Commi 2. - 6. (Omissis).». 
              Il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001,  n.  96,  reca:
          «Attuazione della  direttiva  98/5/CE  volta  a  facilitare
          l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno
          Stato membro diverso da quello in cui e' stata acquisita la
          qualifica professionale». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 31 della  legge  24
          novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la  delegificazione
          di  norme  e  per  la   semplificazione   di   procedimenti
          amministrativi - Legge di semplificazione 1999): 
                «Art. 31. Soppressione dei  fogli  annunzi  legali  e
          regolamento sugli strumenti di pubblicita'. 
                1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla
          data di entrata in vigore della  presente  legge,  i  fogli
          degli annunzi legali delle province sono aboliti. La  legge
          30 giugno 1876, n. 3195, il decreto ministeriale 25  maggio
          1895, recante istruzioni speciali  per  l'esecuzione  della
          legge 30 giugno 1876, n. 3195,  sulla  pubblicazione  degli
          annunzi legali, il regio decreto-legge 25 gennaio 1932,  n.
          97, convertito dalla legge 24 maggio 1932,  n.  583,  e  la
          legge 26 giugno 1950, n. 481, sono abrogati. 
                2. Decorsi due anni dalla data di entrata  in  vigore
          della presente legge, le domande, le denunce e gli atti che
          le accompagnano presentate all'ufficio del  registro  delle
          imprese,  ad  esclusione   di   quelle   presentate   dagli
          imprenditori  individuali  e  dai  soggetti  iscritti   nel
          repertorio delle notizie economiche e amministrative di cui
          all'articolo 9 del decreto del Presidente della  Repubblica
          7 dicembre 1995, n. 581, sono inviate  per  via  telematica
          ovvero  presentate  su  supporto   informatico   ai   sensi
          dell'articolo 15, comma 2, della legge 15  marzo  1997,  n.
          59. Le  modalita'  ed  i  tempi  per  l'assoggettamento  al
          predetto  obbligo  degli  imprenditori  individuali  e  dei
          soggetti  iscritti  solo  nel  repertorio   delle   notizie
          economiche e amministrative sono stabilite con decreto  del
          Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
                2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalita'  indicate
          al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza  di
          firma digitale ai  sensi  di  legge,  mediante  allegazione
          degli originali o di copia in forma cartacea  rilasciata  a
          norma di legge. 
                2-ter. I pubblici ufficiali  roganti  o  autenticanti
          gli atti da cui dipendono le formalita' di cui ai commi 2 e
          2-bis  possono  in  ogni  caso   richiederne   direttamente
          l'esecuzione  al  registro  delle  imprese  che  esegue  le
          formalita',  verificata  la   regolarita'   formale   della
          documentazione. 
                2-quater. Il  deposito  dei  bilanci  e  degli  altri
          documenti di cui all'articolo 2435 del codice  civile  puo'
          essere effettuato mediante  trasmissione  telematica  o  su
          supporto informatico degli stessi, da parte degli  iscritti
          negli albi dei dottori  commercialisti,  dei  ragionieri  e
          periti commerciali, muniti  della  firma  digitale  e  allo
          scopo incaricati dai legali rappresentanti della societa'. 
                2-quinquies. Il professionista che ha provveduto alla
          trasmissione  di  cui  al  comma  2-quater  attesta  che  i
          documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati
          presso la societa'. La societa' e' tenuta al deposito degli
          originali presso il registro delle imprese su richiesta  di
          quest'ultimo.  Gli   iscritti   agli   albi   dei   dottori
          commercialisti  e  dei  ragionieri  e  periti  commerciali,
          muniti   di   firma   digitale,   incaricati   dai   legali
          rappresentanti   della   societa',    possono    richiedere
          l'iscrizione nel registro delle imprese di tutti gli  altri
          atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la
          cui  redazione  la   legge   non   richieda   espressamente
          l'intervento di un notaio. 
                3.   Quando   disposizioni   vigenti   prevedono   la
          pubblicazione nel foglio degli annunzi  legali  come  unica
          forma di pubblicita', la pubblicazione e' effettuata  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
                4. In tutti i  casi  nei  quali  le  norme  di  legge
          impongono forme  di  pubblicita'  legale,  l'individuazione
          degli strumenti per assicurare l'assolvimento  dell'obbligo
          e'   effettuata   con   regolamento   emanato   ai    sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400. Si procede alla individuazione degli strumenti,  anche
          telematici, differenziando, se necessario, per categorie di
          atti.». 
              Il decreto del Presidente della Repubblica  7  dicembre
          1995, n. 581 e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  3  febbraio
          1996, n. 28, S.O. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 14  dicembre
          1999, n. 558 e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.  21  novembre
          2000, n. 272. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il titolo V e VI del Libro V del codice  civile  recano
          rispettivamente:  «Delle  societa'»   e   «Delle   societa'
          cooperative e delle mutue assicuratrici». 
              Per il testo dell'articolo 10 della legge  12  novembre
          2011, n. 183, si veda nelle note alle premesse.