DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2023)
vigente al 28/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-6-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di
indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
  a) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile  2016,
n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis)); 
  c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)); 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o
con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli articoli 11  e
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).