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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 gennaio 2013, n. 17

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, n. 72 concernente la disciplina del concorso di accesso alla carriera diplomatica. (13G00053)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/2013
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Testo in vigore dal: 8-3-2013
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
aprile 2008. n. 72, recante la disciplina per il concorso di  accesso
alla carriera diplomatica; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di ordinamento
dell'Amministrazione  degli  affari  esteri   ed,   in   particolare,
l'articolo 99-bis del suddetto decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.
487,  recante  norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle   pubbliche
amministrazioni e sulle modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre  2011,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad  esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
materia di lavoro pubblico, nonche'  di  organizzazione,  riordino  e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  n.   11004   espresso
nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi in data
22 novembre 2012; 
  Ritenuto di non accogliere l'osservazione del Consiglio di Stato di
prevedere che una parte delle domande della prova attitudinale  abbia
carattere internazionale, ovvero possa riguardare  casi  concreti  di
diritto internazionale, ed il conseguente aumento della durata  della
stessa,  sulla  considerazione  che  l'attitudine  del  candidato   a
svolgere l'attivita' diplomatica  deve  essere  accertata  attraverso
valutazioni attinenti ad una preparazione generale ed alla  capacita'
di analisi e di logicita' del ragionamento, per la cui  dimostrazione
si ritiene sufficiente la durata di un'ora della prova attitudinale e
che la conoscenza  del  diritto  internazionale  costituisce  oggetto
della prova di concorso; 
  Sulla proposta del Ministro degli affari esteri; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica al decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  1°
                         aprile 2008, n. 72 
 
  1. L'articolo 8  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 1° aprile 2008, n. 72 e' sostituito dal seguente: 
  «Articolo 8. (Prova attitudinale). - 1. La  prova  attitudinale  e'
volta ad accertare la capacita' del candidato di svolgere l'attivita'
diplomatica,  con  particolare  riferimento  alla  conoscenza   delle
materie oggetto  di  concorso,  inclusa  la  lingua  inglese  e  alla
capacita' di logicita' del ragionamento. La  prova  attitudinale  non
concorre alla formazione del voto finale di merito. 
  2. La prova attitudinale consiste in  un  questionario  a  risposta
multipla della durata di un'ora. 
  3. Il numero delle domande che compongono il questionario di cui al
comma  2  e'  determinato  da  apposita  disposizione  del  bando  di
concorso. 
  4. Sono ammessi  alle  successive  prove  scritte  d'esame  di  cui
all'articolo 10, i candidati che abbiano  risposto  correttamente  ad
almeno due terzi delle domande incluse nel  questionario  a  risposta
multipla della prova attitudinale. 
  5. Per l'espletamento della  prova  attitudinale  l'Amministrazione
puo' avvalersi anche di procedure automatizzate  gestite  da  enti  o
societa' specializzate in selezione del personale.». 
  2. All'articolo 14,  comma  4,  le  parole  «e  di  un'ora  per  la
relazione sintetica» sono soppresse. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato  sara'  inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 28 gennaio 2013 
    

                          p. Il presidente del Consiglio dei Ministri
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione
                                    e la semplificazione
                                      Patroni Griffi

    
Visto, il Guardasigilli: Severino 
  Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013 
  Registro n. 2, foglio n. 75 
 
          Avvertenza 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione    delle    leggi    e
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della  Repubblica  italiana
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          1 aprile 2008, n. 72 (Regolamento recante la disciplina per
          il concorso di accesso alla carriera diplomatica) e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2008, n. 88. 
              -  Il  testo  dell'articolo  99-bis  del  decreto   del
          Presidente  della  Repubblica  5  gennaio   1967,   n.   18
          (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari  esteri)  e'
          il seguente: 
              «Art. 99-bis. Accesso alla carriera diplomatica. 
              I  requisiti  per  la  partecipazione  al  concorso  di
          ammissione alla carriera diplomatica, nonche' le  modalita'
          di svolgimento del concorso ed i  criteri  di  composizione
          della   commissione   giudicatrice   sono   stabiliti   con
          regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della  legge  23  agosto  1988,  n.   400,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro  degli
          affari esteri, sentito il Ministro dell'universita' e della
          ricerca scientifica e tecnologica per la parte relativa  ai
          requisiti per la partecipazione al concorso  connessi  agli
          studi universitari. Fra le materie di  esame  sono  incluse
          almeno due lingue straniere.  Fra  i  titoli  a  cui  viene
          attribuita particolare rilevanza ai  fini  del  superamento
          del concorso  sono  inclusi:  il  conseguimento  di  titoli
          universitari post-laurea e di master universitari di  primo
          e di secondo livello, l'attivita' lavorativa a  livello  di
          funzionario    gia'    svolta     presso     organizzazioni
          internazionali. Accanto alle prove miranti  a  valutare  le
          conoscenze  accademiche  dei  candidati,   il   regolamento
          dispone prove attitudinali,  che  mettano  in  evidenza  la
          capacita'   dei   candidati   di   affrontare   l'attivita'
          diplomatica. 
              Nei concorsi di ammissione alla carriera diplomatica il
          15 per cento dei  posti  e'  riservato  ai  dipendenti  del
          Ministero  degli   affari   esteri   inquadrati   nell'area
          funzionale C, in possesso del titolo  di  studio  richiesto
          per l'ammissione alla carriera  diplomatica  e  con  almeno
          cinque anni di effettivo servizio  nella  predetta  area  o
          nella corrispondente qualifica funzionale di provenienza. I
          posti riservati,  non  utilizzati  a  favore  di  candidati
          interni, sono conferiti agli idonei.». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
          1994, n. 487 (Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
          impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita'  di
          svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle  altre
          forme  di  assunzione  nei  pubblici  impieghi)  e'   stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n.  185,
          Supplemento Ordinario. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche)  e'  stato   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale  9  maggio  2001,  n.  106,  Supplemento
          Ordinario. 
              - Il testo dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 e' il seguente: 
              «Art. 17. Regolamenti. 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. ». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli 8 e 14, comma 4, del  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri 1°  aprile  2008,
          n. 72, e' il seguente: 
              «Art.  8.  (Prova   attitudinale)   -   1.   La   prova
          attitudinale  e'  volta  ad  accertare  la  capacita'   del
          candidato  di   svolgere   l'attivita'   diplomatica,   con
          particolare  riferimento  alle  capacita'  di  analisi,  di
          sintesi, di logicita' del ragionamento  e  di  orientamento
          alla soluzione  di  problemi.  La  prova  attitudinale  non
          concorre alla formazione del voto finale di merito. 
              2. La prova attitudinale si articola in un questionario
          psico-attitudinale a  risposta  multipla,  nonche'  in  una
          relazione  sintetica  su  un  caso  concreto  di  carattere
          internazionale,   da   redigersi   in   lingua    italiana,
          eventualmente con l'ausilio  di  documentazione,  anche  in
          lingua inglese, fornita al riguardo. 
              3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte  di  cui  al
          successivo articolo 10, comma  2,  i  candidati  che  nella
          prova attitudinale, di cui al precedente comma  2,  abbiano
          risposto correttamente ad almeno due  terzi  delle  domande
          incluse nel questionario a  risposta  multipla  ed  abbiano
          riportato l'idoneita' nella relazione sintetica.». 
              «Art. 14. (Modalita' e calendario delle prove) 
              (Omissis). 
              4. Per la prova attitudinale i candidati dispongono  di
          un'ora per il questionario a risposta multipla e di  un'ora
          per la relazione sintetica di cui al precedente articolo 8,
          comma 2.».