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DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. (13G00027)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/02/2013
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vigente al 13/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-2-2013
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008, e in particolare gli
articoli 1, comma 5, e 10; 
  Visto il decreto  legislativo  13  agosto  2010,  n.  155,  recante
recepimento della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Visto il  decreto  legislativo  3  agosto  2007,  n.  152,  recante
recepimento della direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico,  il  cadmio,
il mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi  policiclici  aromatici
nell'aria ambiente; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 26 giugno 2012; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 luglio 2012; 
  Acquisito il parere della competente Commissione della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  la  competente  Commissione  del   Senato   della
Repubblica non si e' espressa nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 novembre 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri  della  salute,  dello  sviluppo  economico,   delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
delle finanze e per gli affari regionali, il turismo e lo sport; 
 
                                Emana 
 
il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1 
 
 
          Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 
                       13 agosto 2010, n. 155 
 
  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 13 agosto 2010,  n.  155,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera h) e' sostituita  dalla  seguente:  «h)
valore limite: livello fissato in base alle  conoscenze  scientifiche
al fine di evitare, prevenire o ridurre gli  effetti  nocivi  per  la
salute umana e per l'ambiente nel  suo  complesso,  che  deve  essere
raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito non deve  essere
superato;»; 
    b) al comma 1, lettera u), le parole: «, effettuate  in  stazioni
ubicate presso siti fissi di campionamento  o  mediante  stazioni  di
misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come
le tecniche di campionamento diffusivo» sono soppresse; 
    c) al comma 1, lettera v), la parola: «matematici» e' soppressa; 
    d) al comma 1, lettera ee), e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: «le attivita' di controllo sulla  corretta  applicazione  di
tali  programmi  sono  comprese  nella  realizzazione  dei  programmi
stessi;». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              L'articolo 117 della Costituzione dispone, tra l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Il testo dell'articolo 1 della legge 7 luglio  2009,  n
          88 (Disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge comunitaria 2008) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita: 
              "Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie)  
              1.  Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,  entro  la
          scadenza del termine di recepimento fissato  dalle  singole
          direttive,  i  decreti   legislativi   recanti   le   norme
          occorrenti per  dare  attuazione  alle  direttive  comprese
          negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le  direttive
          elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento
          sia gia' scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi  alla
          data di entrata in vigore della presente legge, il  Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione
          entro tre mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. Per le direttive elencate negli allegati  A
          e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo
          e' delegato ad adottare i decreti legislativi entro  dodici
          mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A,  sono
          trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri  previsti
          dalla legge, alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica perche' su di essi sia espresso  il  parere  dei
          competenti organi  parlamentari.  Decorsi  quaranta  giorni
          dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in
          mancanza del parere. Qualora il termine  per  l'espressione
          del parere parlamentare di cui al presente comma  ovvero  i
          diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta
          giorni che precedono la scadenza dei  termini  previsti  ai
          commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
          di novanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire  il  rispetto  dell'articolo  81,
          quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i
          testi,  corredati  dei   necessari   elementi   integrativi
          d'informazione, per i pareri definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli allegati A e B, adottati, ai  sensi  dell'articolo
          117, quinto comma, della  Costituzione,  nelle  materie  di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui all'articolo 11, comma 8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee ogni sei mesi informa altresi' la  Camera
          dei deputati e il Senato della Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse  da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli  elenchi  di  cui
          agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni  e
          con  eventuali  modificazioni  i  testi  alla  Camera   dei
          deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni
          dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati  anche
          in mancanza di nuovo parere". 
              Il  decreto  legislativo  13   agosto   2010,   n   155
          (Attuazione  della  direttiva  2008/50/CE   relativa   alla
          qualita' dell'aria ambiente e per un'aria  piu'  pulita  in
          Europa) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
          2010, n. 216, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  3   agosto   2007,   n.   152
          (Attuazione   della   direttiva   2004/107/CE   concernente
          l'arsenico,  il  cadmio,  il  mercurio,  il  nichel  e  gli
          idrocarburi policiclici aromatici  nell'aria  ambiente)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre  2007,  n.
          213, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 2 del citato decreto legislativo
          13 agosto  2010,  n.  155,  come  modificato  dal  presente
          articolo, recita: 
              "Art. 2. (Definizioni) 
              1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le
          seguenti definizioni: 
              a)  aria  ambiente:  l'aria  esterna   presente   nella
          troposfera, ad esclusione di quella presente nei luoghi  di
          lavoro definiti dal decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
          81; 
              b) inquinante: qualsiasi  sostanza  presente  nell'aria
          ambiente che puo' avere effetti dannosi sulla salute  umana
          o sull'ambiente nel suo complesso; 
              c) livello: concentrazione  nell'aria  ambiente  di  un
          inquinante o deposizione di questo su una superficie in  un
          dato periodo di tempo; 
              d)  valutazione:  utilizzo  dei  metodi  stabiliti  dal
          presente  decreto  per  misurare,  calcolare,   stimare   o
          prevedere i livelli degli inquinanti; 
              e) zona: parte del territorio nazionale delimitata,  ai
          sensi del presente decreto, ai  fini  della  valutazione  e
          della gestione della qualita' dell'aria ambiente; 
              f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o  da
          un insieme di aree urbane che distano tra loro non piu'  di
          qualche chilometro oppure da un'area  urbana  principale  e
          dall'insieme delle aree  urbane  minori  che  dipendono  da
          quella principale sul piano demografico, dei servizi e  dei
          flussi di persone e merci, avente: 
              1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure; 
              2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti  e  una
          densita'  di  popolazione  per  km  2  superiore  a   3.000
          abitanti; 
              g) area di superamento: area, ricadente all'interno  di
          una zona o di un agglomerato, nella quale e' stato valutato
          il  superamento  di  un  valore  limite  o  di  un   valore
          obiettivo;  tale  area  e'  individuata  sulla  base  della
          rappresentativita'  delle  misurazioni  in  siti  fissi   o
          indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione; 
              h)  valore  limite:  livello  fissato  in   base   alle
          conoscenze scientifiche al fine  di  evitare,  prevenire  o
          ridurre gli effetti  nocivi  per  la  salute  umana  e  per
          l'ambiente nel suo complesso,  che  deve  essere  raggiunto
          entro un termine prestabilito e in seguito non deve  essere
          superato;" 
              i)  livello  critico:  livello  fissato  in  base  alle
          conoscenze scientifiche, oltre il quale possono  sussistere
          effetti negativi diretti su recettori quali gli alberi,  le
          altre piante o gli ecosistemi naturali, esclusi gli  esseri
          umani; 
              l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite
          entro la quale e' ammesso il superamento del valore  limite
          alle condizioni stabilite dal presente decreto; 
              m)  valore  obiettivo:  livello  fissato  al  fine   di
          evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per  la  salute
          umana o per l'ambiente nel suo  complesso,  da  conseguire,
          ove possibile, entro una data prestabilita; 
              n) soglia di allarme: livello oltre il  quale  sussiste
          un rischio per la salute umana in caso  di  esposizione  di
          breve durata per la popolazione nel suo complesso ed il cui
          raggiungimento impone di adottare provvedimenti immediati; 
              o) soglia  di  informazione:  livello  oltre  il  quale
          sussiste  un  rischio  per  la  salute  umana  in  caso  di
          esposizione   di   breve   durata   per    alcuni    gruppi
          particolarmente  sensibili  della   popolazione   nel   suo
          complesso ed il cui  raggiungimento  impone  di  assicurare
          informazioni adeguate e tempestive; 
              p) obiettivo a lungo termine:  livello  da  raggiungere
          nel lungo periodo mediante misure proporzionate, al fine di
          assicurare un'efficace  protezione  della  salute  umana  e
          dell'ambiente; 
              q) indicatore di esposizione media:  livello  medio  da
          determinare  sulla  base  di  misurazioni   effettuate   da
          stazioni di fondo ubicate in siti  fissi  di  campionamento
          urbani presso l'intero territorio nazionale e che  riflette
          l'esposizione della popolazione. Permette di  calcolare  se
          sono stati rispettati l'obiettivo  nazionale  di  riduzione
          dell'esposizione    e    l'obbligo    di     concentrazione
          dell'esposizione; 
              r) obbligo di concentrazione dell'esposizione:  livello
          fissato sulla base dell'indicatore di esposizione media  al
          fine di ridurre gli effetti nocivi sulla salute  umana,  da
          raggiungere entro una data prestabilita; 
              s) obiettivo nazionale di  riduzione  dell'esposizione:
          riduzione, espressa in percentuale, dell'esposizione  media
          della popolazione, fissata, in relazione ad un  determinato
          anno di riferimento, al fine di ridurre gli effetti  nocivi
          per la salute umana, da raggiungere, ove  possibile,  entro
          una data prestabilita; 
              t) misurazioni in siti fissi: misurazioni  dei  livelli
          degli inquinanti effettuate in stazioni ubicate presso siti
          fissi, con campionamento continuo o discontinuo, eccettuate
          le misurazioni indicative; 
              u)  misurazioni  indicative:  misurazioni  dei  livelli
          degli inquinanti, basate  su  obiettivi  di  qualita'  meno
          severi di quelli previsti per le misurazioni in siti fissi; 
              v) tecniche di stima obiettiva: metodi per calcolare le
          concentrazioni a partire da valori  misurati  in  luoghi  o
          tempi diversi da quelli a  cui  si  riferisce  il  calcolo,
          basati su conoscenze scientifiche  circa  la  distribuzione
          delle concentrazioni; 
              z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto
          del quale le  misurazioni  in  siti  fissi  possono  essere
          combinate  con  misurazioni  indicative   o   tecniche   di
          modellizzazione e, per l'arsenico, il cadmio, il nichel  ed
          il  benzo(a)pirene,  livello  al  di  sotto  del  quale  le
          misurazioni in  siti  fissi  o  indicative  possono  essere
          combinate con tecniche di modellizzazione; 
              aa) soglia di  valutazione  inferiore:  livello  al  di
          sotto del  quale  e'  previsto,  anche  in  via  esclusiva,
          l'utilizzo  di  tecniche  di  modellizzazione  o  di  stima
          obiettiva; 
              bb) contributo di fonti naturali: emissione di sostanze
          inquinanti non causata  in  modo  diretto  o  indiretto  da
          attivita' umane, come  nel  caso  di  eruzioni  vulcaniche,
          attivita'   sismiche,   attivita'   geotermiche,    incendi
          spontanei, tempeste di  vento  ed  altri  eventi  naturali,
          aerosol   marini,   emissioni   biogeniche,   trasporto   o
          risospensione in atmosfera  di  particelle  naturali  dalle
          regioni secche; 
              cc) rete di misura: sistema di stazioni di  misurazione
          degli inquinanti atmosferici  da  utilizzare  ai  fini  del
          presente decreto; il numero delle stazioni  della  rete  di
          misura non  eccede  quello  sufficiente  ad  assicurare  le
          funzioni previste dal presente decreto. L'insieme  di  tali
          stazioni di misurazione presenti sul  territorio  nazionale
          costituisce la rete di misura nazionale; 
              dd) programma di valutazione: il programma  che  indica
          le stazioni di misurazione della rete di misura  utilizzate
          per le misurazioni in  siti  fissi  e  per  le  misurazioni
          indicative, le tecniche di modellizzazione e le tecniche di
          stima obiettiva da applicare ai sensi del presente  decreto
          e  che  prevede  le  stazioni  di  misurazione,  utilizzate
          insieme a quelle della rete  di  misura,  alle  quali  fare
          riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle  stazioni
          della rete di misura, anche a causa di fattori esterni, non
          risultino conformi alle disposizioni del presente  decreto,
          con particolare riferimento agli obiettivi di qualita'  dei
          dati di cui all'allegato I ed ai criteri di  ubicazione  di
          cui agli allegati III e VIII; 
              ee) garanzia di qualita': realizzazione di programmi la
          cui applicazione pratica consente l'ottenimento di dati  di
          concentrazione degli inquinanti atmosferici con  precisione
          e accuratezza conosciute; le attivita' di  controllo  sulla
          corretta applicazione di tali programmi sono comprese nella
          realizzazione dei programmi stessi; 
              ff) campioni primari: campione designato come avente le
          piu'  alte  qualita'  metrologiche  ed  il  cui  valore  e'
          accettato senza riferimento ad altri campioni della  stessa
          grandezza; 
              gg) campioni di riferimento: campioni  riconosciuti  da
          una decisione nazionale come base  per  fissare  il  valore
          degli altri campioni della grandezza in questione; 
              hh)  deposizione  totale:  massa  totale  di   sostanze
          inquinanti che, in una data area e in un dato  periodo,  e'
          trasferita  dall'atmosfera  al  suolo,  alla   vegetazione,
          all'acqua,  agli  edifici  e  a  qualsiasi  altro  tipo  di
          superficie; 
              ii)  PM10:  il  materiale   particolato   che   penetra
          attraverso un ingresso dimensionale selettivo  conforme  al
          metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
          del  PM10  (norma  UNI  EN  12341),  con  un'efficienza  di
          penetrazione del 50 per cento per materiale particolato  di
          un diametro aerodinamico di 10 µm; 
              ll)  PM2,5:  il  materiale  particolato   che   penetra
          attraverso un ingresso dimensionale selettivo  conforme  al
          metodo di riferimento per il campionamento e la misurazione
          del PM2,5  (norma  UNI  EN  14907),  con  un'efficienza  di
          penetrazione del 50 per cento per materiale particolato  di
          un diametro aerodinamico di 2,5 µm; 
              mm)  ossidi  di  azoto:  la  somma  dei  «rapporti   di
          mescolamento  in  volume  (ppbv)»  di  monossido  di  azoto
          (ossido nitrico) e di biossido di azoto espressa in  unita'
          di concentrazione di massa di biossido di azoto (µg/m³); 
              nn)   idrocarburi   policiclici   aromatici:   composti
          organici con due o  piu'  anelli  aromatici  fusi,  formati
          interamente da carbonio e idrogeno; 
              oo)  mercurio  gassoso  totale:  vapore   di   mercurio
          elementare (Hg0) e mercurio gassoso reattivo,  intesi  come
          specie di mercurio idrosolubili con una pressione di vapore
          sufficientemente elevata per esistere nella fase gassosa; 
              pp)  composti  organici  volatili:  tutti  i   composti
          organici  diversi   dal   metano   provenienti   da   fonti
          antropogeniche  e  biogeniche,  i  quali  possono  produrre
          ossidanti fotochimici reagendo con gli ossidi di  azoto  in
          presenza di luce solare; 
              qq) precursori dell'ozono: sostanze che  contribuiscono
          alla formazione di ozono a livello del suolo".