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DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2012, n. 218

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136. (12G0240)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/12/2012
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  • Disposizioni correttive in materia di amministrazione dei beni
    sequestrati e confiscati e di rilascio della documentazione antimafia
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  • Disposizioni transitorie e di coordinamento
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Testo in vigore dal: 28-12-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera  h),  della
Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.  159,  recante
codice delle leggi antimafia e delle misure di  prevenzione,  nonche'
nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,  a  norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136; 
  Visti gli articoli 1, comma 5, e 2, comma 4, della citata legge  n.
136 del 2010, i quali prevedono che entro  tre  anni  dalla  data  di
entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,
nel rispetto delle procedure  e  dei  principi  e  criteri  direttivi
stabiliti  dai  medesimi  articoli,   il   Governo   puo'   apportare
disposizioni integrative e correttive del citato decreto  legislativo
n. 159 del 2011; 
  Ritenuto di avvalersi delle facolta'  previste  dagli  articoli  1,
comma 5, e 2, comma 4, della legge n. 136 del 2010; 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri
adottata nella riunione del 25 maggio 2012; 
  Acquisito il parere reso dalle competenti Commissioni parlamentari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 26 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
e  con  il  Ministro   per   la   pubblica   amministrazione   e   la
semplificazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
      Modifiche in materia di assistenza legale alla procedura 
        di amministrazione dei beni sequestrati o confiscati 
 
  1. All'articolo 39 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159, e  successive  modificazioni,  il  comma  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «1. L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e  la  difesa
dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche  in  corso,
concernenti rapporti relativi a beni sequestrati, qualora  l'Avvocato
generale dello Stato ne riconosca l'opportunita'.». 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note al titolo: 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n.  136)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n.  226,  supplemento
          ordinario. 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della  legge
          13 agosto 2010,  n.  136  (Piano  straordinario  contro  le
          mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
          antimafia): 
              «Art. 1 (Delega  al  Governo  per  l'emanazione  di  un
          codice  delle   leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione). - 1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
          un anno dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, un decreto legislativo recante il codice delle leggi
          antimafia e delle misure di prevenzione. 
              2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato
          realizzando: 
                a) una completa ricognizione della normativa  penale,
          processuale  e  amministrativa  vigente   in   materia   di
          contrasto  della  criminalita'  organizzata,  ivi  compresa
          quella gia' contenuta nei  codici  penale  e  di  procedura
          penale; 
                b)  l'armonizzazione  della  normativa  di  cui  alla
          lettera a); 
                c) il  coordinamento  della  normativa  di  cui  alla
          lettera a)  con  le  ulteriori  disposizioni  di  cui  alla
          presente legge e con la normativa di cui al comma 3; 
                d)  l'adeguamento  della  normativa   italiana   alle
          disposizioni adottate dall'Unione europea. 
              3. Nell'esercizio della  delega  di  cui  al  comma  1,
          previa ricognizione della normativa vigente in  materia  di
          misure di  prevenzione,  il  Governo  provvede  altresi'  a
          coordinare e  armonizzare  in  modo  organico  la  medesima
          normativa, anche con  riferimento  alle  norme  concernenti
          l'istituzione dell'Agenzia nazionale per  l'amministrazione
          e la destinazione dei beni sequestrati  e  confiscati  alla
          criminalita'  organizzata,  aggiornandola  e  modificandola
          secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  prevedere,  in  relazione  al   procedimento   di
          applicazione delle misure di prevenzione: 
                  1)  che  l'azione  di  prevenzione   possa   essere
          esercitata    anche    indipendentemente     dall'esercizio
          dell'azione penale; 
                  2) che sia adeguata la disciplina di  cui  all'art.
          23-bis della legge 13 settembre 1982, n. 646, e  successive
          modificazioni; 
                  3)  che  le  misure  di  prevenzione  personali   e
          patrimoniali   possano   essere   richieste   e   approvate
          disgiuntamente   e,   per   le   misure   di    prevenzione
          patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosita' sociale
          del soggetto proposto per la loro applicazione  al  momento
          della richiesta della misura di prevenzione; 
                  4)  che  le  misure  patrimoniali  possano   essere
          disposte anche in caso di morte del soggetto  proposto  per
          la loro applicazione. Nel caso la  morte  sopraggiunga  nel
          corso del procedimento, che  esso  prosegua  nei  confronti
          degli eredi o, comunque, degli aventi causa; 
                  5)  che  venga  definita  in  maniera  organica  la
          categoria  dei  destinatari  delle  misure  di  prevenzione
          personali  e  patrimoniali,  ancorandone  la  previsione  a
          presupposti chiaramente definiti e riferiti in  particolare
          all'esistenza di  circostanze  di  fatto  che  giustificano
          l'applicazione delle suddette misure di prevenzione e,  per
          le  sole  misure  personali,  anche  alla  sussistenza  del
          requisito  della  pericolosita'  del  soggetto;  che  venga
          comunque prevista  la  possibilita'  di  svolgere  indagini
          patrimoniali dirette  a  svelare  fittizie  intestazioni  o
          trasferimenti dei patrimoni o dei singoli beni; 
                  6) che il proposto abbia diritto  di  chiedere  che
          l'udienza si svolga pubblicamente  anziche'  in  camera  di
          consiglio; 
                  7) che l'audizione dell'interessato o dei testimoni
          possa avvenire  mediante  videoconferenza  ai  sensi  degli
          articoli 146-bis e 147-bis delle norme  di  attuazione,  di
          coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
          di cui al decreto legislativo 28 luglio  1989,  n.  271,  e
          successive modificazioni; 
                  8) quando viene richiesta la misura della confisca: 
                    8.1) i  casi  e  i  modi  in  cui  sia  possibile
          procedere allo sgombero degli immobili sequestrati; 
                    8.2) che il  sequestro  perda  efficacia  se  non
          viene disposta la confisca entro un anno e sei  mesi  dalla
          data  di  immissione  in  possesso  dei   beni   da   parte
          dell'amministratore giudiziario e, in caso di  impugnazione
          del provvedimento di confisca, se la corte d'appello non si
          pronuncia entro  un  anno  e  sei  mesi  dal  deposito  del
          ricorso; 
                    8.3) che i termini di cui al numero 8.2)  possano
          essere prorogati, anche d'ufficio, con decreto motivato per
          periodi di sei mesi, e per non piu' di due volte,  in  caso
          di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti; 
                  9) che dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione,
          previa autorizzazione del  pubblico  ministero,  gli  esiti
          delle indagini patrimoniali siano trasmessi  al  competente
          nucleo di polizia tributaria del  Corpo  della  guardia  di
          finanza a fini fiscali; 
                b) prevedere, in relazione alla misura di prevenzione
          della confisca dei beni, che: 
                  1) la confisca possa essere disposta in ogni  tempo
          anche  se  i  beni  sono  stati  trasferiti   o   intestati
          fittiziamente ad altri; 
                  2) la confisca  possa  essere  eseguita  anche  nei
          confronti di beni localizzati in territorio estero; 
                c)  prevedere  la  revocazione  della   confisca   di
          prevenzione definitiva, stabilendo che: 
                  1) la revocazione possa essere richiesta: 
                    1.1) quando siano scoperte nuove prove  decisive,
          sopravvenute  in  epoca  successiva  alla  conclusione  del
          procedimento di prevenzione; 
                    1.2) quando i fatti accertati con sentenze penali
          definitive,   sopravvenute   in   epoca   successiva   alla
          conclusione del procedimento di prevenzione,  escludano  in
          modo assoluto l'esistenza dei presupposti  di  applicazione
          della confisca; 
                    1.3) quando la decisione sulla confisca sia stata
          motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base  di
          atti riconosciuti falsi, di falsita' nel giudizio ovvero di
          un fatto previsto dalla legge come reato; 
                  2) la revocazione possa essere  richiesta  solo  al
          fine di dimostrare il difetto  originario  dei  presupposti
          per l'applicazione della misura di prevenzione; 
                  3) la richiesta di revocazione sia proposta, a pena
          di inammissibilita', entro sei mesi dalla data  in  cui  si
          verifica uno dei casi  di  cui  al  numero  1),  salvo  che
          l'interessato dimostri di non averne avuto  conoscenza  per
          causa a lui non imputabile; 
                  4)  in  caso  di  accoglimento  della  domanda   di
          revocazione,  la  restituzione  dei  beni  confiscati,   ad
          eccezione dei beni culturali di cui all'art. 10,  comma  3,
          del codice dei beni culturali e del paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e  successive
          modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati  di
          notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli  136  e
          seguenti del medesimo codice, e  successive  modificazioni,
          possa avvenire anche per equivalente, secondo criteri volti
          a determinarne il valore, quando i beni medesimi sono stati
          assegnati per finalita'  istituzionali  e  la  restituzione
          possa pregiudicare l'interesse pubblico; 
                d) prevedere che, nelle controversie  concernenti  il
          procedimento di prevenzione,  l'amministratore  giudiziario
          possa  avvalersi  dell'Avvocatura  dello   Stato   per   la
          rappresentanza e l'assistenza legali; 
                e) disciplinare i rapporti  tra  il  sequestro  e  la
          confisca di prevenzione e il sequestro  penale,  prevedendo
          che: 
                  1)  il  sequestro  e  la  confisca  di  prevenzione
          possano essere disposti anche  in  relazione  a  beni  gia'
          sottoposti  a  sequestro  nell'ambito  di  un  procedimento
          penale; 
                  2)  nel  caso  di  contemporanea  esistenza  di  un
          sequestro penale  e  di  un  sequestro  di  prevenzione  in
          relazione al medesimo bene, la  custodia  giudiziale  e  la
          gestione del bene sequestrato nel procedimento penale siano
          affidate all'amministratore giudiziario del procedimento di
          prevenzione, il quale  applica,  anche  con  riferimento  a
          detto bene, le disposizioni in materia di amministrazione e
          gestione previste dal decreto legislativo di cui  al  comma
          1, prevedendo altresi', a  carico  del  medesimo  soggetto,
          l'obbligo  di  trasmissione  di   copia   delle   relazioni
          periodiche anche al giudice del procedimento penale; 
                  3) in relazione alla  vendita,  all'assegnazione  e
          alla destinazione dei beni si applichino le norme  relative
          alla confisca divenuta definitiva per prima; 
                  4)  se  la  confisca  di   prevenzione   definitiva
          interviene prima della sentenza  irrevocabile  di  condanna
          che dispone la confisca dei medesimi beni in  sede  penale,
          si proceda  in  ogni  caso  alla  gestione,  alla  vendita,
          all'assegnazione o alla destinazione dei  beni  secondo  le
          disposizioni previste dal decreto  legislativo  di  cui  al
          comma 1; 
                f) disciplinare la materia dei rapporti dei terzi con
          il procedimento di prevenzione, prevedendo: 
                  1) la disciplina delle azioni esecutive  intraprese
          dai terzi su beni sottoposti a  sequestro  di  prevenzione,
          stabilendo tra l'altro il principio secondo  cui  esse  non
          possono  comunque  essere  iniziate   o   proseguite   dopo
          l'esecuzione del  sequestro,  fatta  salva  la  tutela  dei
          creditori in buona fede; 
                  2) la disciplina dei  rapporti  pendenti  all'epoca
          dell'esecuzione del sequestro, stabilendo  tra  l'altro  il
          principio che l'esecuzione dei  relativi  contratti  rimane
          sospesa fino a quando, entro  il  termine  stabilito  dalla
          legge   e,   comunque,   non    oltre    novanta    giorni,
          l'amministratore  giudiziario,  previa  autorizzazione  del
          giudice delegato, dichiara di subentrare nel  contratto  in
          luogo del proposto, assumendo tutti  i  relativi  obblighi,
          ovvero di risolvere il contratto; 
                  3) una specifica tutela giurisdizionale dei diritti
          dei terzi sui beni  oggetto  di  sequestro  e  confisca  di
          prevenzione; e in particolare: 
                    3.1) che i titolari di diritti di proprieta' e di
          diritti reali o personali di godimento sui beni oggetto  di
          sequestro di prevenzione siano chiamati nel procedimento di
          prevenzione entro trenta giorni dalla  data  di  esecuzione
          del sequestro per svolgere le proprie deduzioni;  che  dopo
          la confisca, salvo il caso in cui dall'estinzione derivi un
          pregiudizio irreparabile, i diritti reali  o  personali  di
          godimento  sui  beni  confiscati  si   estinguano   e   che
          all'estinzione consegua il diritto alla  corresponsione  di
          un equo indennizzo; 
                    3.2) che i titolari di diritti di credito  aventi
          data certa  anteriore  al  sequestro  debbano,  a  pena  di
          decadenza, insinuare il proprio  credito  nel  procedimento
          entro un termine da stabilire,  comunque  non  inferiore  a
          sessanta giorni dalla data in cui la confisca  e'  divenuta
          definitiva, salva la possibilita' di  insinuazioni  tardive
          in caso di ritardo incolpevole; 
                    3.3) il principio  della  previa  escussione  del
          patrimonio residuo del sottoposto, salvo che per i  crediti
          assistiti  da  cause  legittime  di  prelazione   su   beni
          confiscati, nonche' il principio del limite della  garanzia
          patrimoniale, costituito dal 70 per cento  del  valore  dei
          beni sequestrati, al netto delle spese del procedimento; 
                    3.4) che il credito non sia simulato o  in  altro
          modo strumentale all'attivita' illecita o a quella  che  ne
          costituisce il frutto o il reimpiego; 
                    3.5) un procedimento di verifica dei  crediti  in
          contraddittorio,  che  preveda  l'ammissione  dei   crediti
          regolarmente insinuati e la formazione di  un  progetto  di
          pagamento  degli  stessi   da   parte   dell'amministratore
          giudiziario; 
                    3.6) la revocazione dell'ammissione  del  credito
          quando emerga che essa e' stata  determinata  da  falsita',
          dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza
          di documenti decisivi; 
                g) disciplinare i rapporti  tra  il  procedimento  di
          applicazione delle misure di  prevenzione  e  le  procedure
          concorsuali,  al  fine  di  garantire  i  creditori   dalle
          possibili  interferenze  illecite   nel   procedimento   di
          liquidazione  dell'attivo   fallimentare,   prevedendo   in
          particolare: 
                  1)  che  i  beni  sequestrati  o   confiscati   nel
          procedimento di prevenzione  siano  sottratti  dalla  massa
          attiva  del  fallimento  e   conseguentemente   gestiti   e
          destinati secondo le norme stabilite per il procedimento di
          prevenzione; 
                  2) che, dopo la confisca  definitiva,  i  creditori
          insoddisfatti sulla massa  attiva  del  fallimento  possano
          rivalersi sul valore dei beni confiscati,  al  netto  delle
          spese sostenute per il procedimento di prevenzione; 
                  3) che la verifica  dei  crediti  relativi  a  beni
          oggetto di sequestro o di  confisca  di  prevenzione  possa
          essere effettuata in sede fallimentare secondo  i  principi
          stabiliti dal decreto legislativo di cui al comma 1; che se
          il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto
          l'intero  compendio   aziendale   dell'impresa   dichiarata
          fallita, nonche', nel caso di societa' di persone, l'intero
          patrimonio  personale  dei  soci  falliti   illimitatamente
          responsabili, alla verifica dei crediti si applichino anche
          le   disposizioni   previste   per   il   procedimento   di
          prevenzione; 
                  4) che l'amministratore giudiziario possa  proporre
          le azioni di revocatoria fallimentare  con  riferimento  ai
          rapporti  relativi  ai  beni  oggetto   di   sequestro   di
          prevenzione; che, ove l'azione sia gia' stata proposta,  al
          curatore si sostituisca l'amministratore giudiziario; 
                  5) che il pubblico ministero, anche su segnalazione
          dell'amministratore  giudiziario,   possa   richiedere   al
          tribunale  competente  la   dichiarazione   di   fallimento
          dell'imprenditore o dell'ente nei cui confronti e' disposto
          il procedimento di prevenzione patrimoniale e che versa  in
          stato di insolvenza; 
                  6) che, se il sequestro o la confisca sono revocati
          prima  della  chiusura  del  fallimento,   i   beni   siano
          nuovamente attratti alla massa attiva; che, se il sequestro
          o  la  confisca  sono  revocati  dopo   la   chiusura   del
          fallimento, si provveda alla riapertura dello stesso;  che,
          se il sequestro o la confisca intervengono dopo la  vendita
          dei beni, essi si eseguano su quanto eventualmente  residua
          dalla liquidazione; 
                h) disciplinare la tassazione dei  redditi  derivanti
          dai beni sequestrati, prevedendo che la stessa: 
                  1) sia effettuata con  riferimento  alle  categorie
          reddituali previste  dal  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917; 
                  2) sia effettuata in  via  provvisoria,  in  attesa
          dell'individuazione  del  soggetto  passivo   d'imposta   a
          seguito della confisca o della revoca del sequestro; 
                  3) sui  redditi  soggetti  a  ritenuta  alla  fonte
          derivanti dai beni sequestrati, sia applicata, da parte del
          sostituto    d'imposta,    l'aliquota    stabilita    dalle
          disposizioni vigenti per le persone fisiche; 
                  4) siano in ogni  caso  fatte  salve  le  norme  di
          tutela e le procedure previste dal capo III  del  titolo  I
          della parte seconda del codice dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, di cui al decreto legislativo 22  gennaio  2004,
          n. 42, e successive modificazioni; 
                i)  prevedere  una  disciplina  transitoria   per   i
          procedimenti di prevenzione in ordine ai  quali  sia  stata
          avanzata proposta o  applicata  una  misura  alla  data  di
          entrata in vigore del decreto legislativo di cui  al  comma
          1; 
                l) prevedere l'abrogazione espressa  della  normativa
          incompatibile con le disposizioni del  decreto  legislativo
          di cui al comma 1. 
              4. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1,
          corredato di relazione  tecnica,  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e' trasmesso
          alle Camere ai fini dell'espressione dei  pareri  da  parte
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i profili finanziari, che sono resi entro  sessanta  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  periodo  precedente  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              5. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.». 
              «Art. 2 (Delega al Governo per  l'emanazione  di  nuove
          disposizioni in materia di documentazione antimafia). -  1.
          Il Governo e' delegato ad adottare,  entro  un  anno  dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, un  decreto
          legislativo  per  la  modifica   e   l'integrazione   della
          disciplina in materia di documentazione  antimafia  di  cui
          alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e di cui all' art. 4 del
          decreto legislativo 8 agosto 1994,  n.  490,  e  successive
          modificazioni, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
          direttivi: 
                a) aggiornamento e semplificazione, anche sulla  base
          di quanto stabilito dalla lettera f)  del  presente  comma,
          delle procedure di rilascio della documentazione antimafia,
          anche attraverso la revisione dei casi di esclusione e  dei
          limiti di valore oltre i quali le pubbliche amministrazioni
          e gli enti pubblici, gli enti e le aziende  vigilati  dallo
          Stato o da altro ente pubblico  e  le  societa'  o  imprese
          comunque controllate dallo Stato o da altro  ente  pubblico
          non possono stipulare, approvare o autorizzare i  contratti
          e i subcontratti di cui all'art. 10 della legge  31  maggio
          1965, n. 575, e successive modificazioni, ne' rilasciare  o
          consentire le concessioni e le erogazioni di cui al  citato
          art. 10 della legge n. 575 del 1965, se non hanno acquisito
          complete  informazioni,  rilasciate  dal  prefetto,   circa
          l'insussistenza, nei confronti degli interessati e dei loro
          familiari conviventi  nel  territorio  dello  Stato,  delle
          cause di decadenza o di divieto previste dalla citata legge
          n. 575 del  1965,  ovvero  di  tentativi  di  infiltrazione
          mafiosa, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 8 agosto
          1994, n. 490, e  successive  modificazioni,  nelle  imprese
          interessate; 
                b) aggiornamento della normativa che  disciplina  gli
          effetti interdittivi conseguenti alle cause  di  decadenza,
          di divieto o al tentativo di infiltrazione mafiosa  di  cui
          alla   lettera   a),   accertati    successivamente    alla
          stipulazione, all'approvazione o  all'adozione  degli  atti
          autorizzatori di cui alla medesima lettera a); 
                c) istituzione di una banca di dati  nazionale  unica
          della documentazione  antimafia,  con  immediata  efficacia
          delle informative antimafia negative su tutto il territorio
          nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche  gia'
          in essere, con  la  pubblica  amministrazione,  finalizzata
          all'accelerazione  delle  procedure   di   rilascio   della
          medesima documentazione e al  potenziamento  dell'attivita'
          di  prevenzione  dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
          nell'attivita' d'impresa, con previsione della possibilita'
          di integrare la banca di dati medesima con dati provenienti
          dall'estero  e  secondo  modalita'   di   acquisizione   da
          stabilirsi, nonche' della possibilita' per  il  procuratore
          nazionale antimafia di accedere in ogni tempo alla banca di
          dati medesima; 
                d) individuazione dei dati da inserire nella banca di
          dati di cui alla  lettera  c),  dei  soggetti  abilitati  a
          implementare  la  raccolta  dei  medesimi   e   di   quelli
          autorizzati, secondo precise modalita',  ad  accedervi  con
          indicazione altresi' dei  codici  di  progetto  relativi  a
          ciascun lavoro, servizio o  fornitura  pubblico  ovvero  ad
          altri elementi idonei a identificare la prestazione; 
                e) previsione della  possibilita'  di  accedere  alla
          banca di dati  di  cui  alla  lettera  c)  da  parte  della
          Direzione  nazionale  antimafia  per  lo  svolgimento   dei
          compiti previsti dall'art. 371-bis del codice di  procedura
          penale; 
                f) individuazione, attraverso un regolamento adottato
          con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
          Ministro   della   giustizia,   con   il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti  e  con  il  Ministro  dello
          sviluppo economico, delle diverse  tipologie  di  attivita'
          suscettibili  di   infiltrazione   mafiosa   nell'attivita'
          d'impresa per le quali, in relazione allo specifico settore
          d'impiego e alle situazioni ambientali che  determinano  un
          maggiore  rischio  di  infiltrazione  mafiosa,  e'   sempre
          obbligatoria    l'acquisizione     della     documentazione
          indipendentemente dal valore del  contratto,  subcontratto,
          concessione o erogazione, di cui all'art. 10 della legge 31
          maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni; 
                g) previsione dell'obbligo, per l'ente locale sciolto
          ai  sensi  dell'art.  143  del  testo  unico  delle   leggi
          sull'ordinamento degli  enti  locali,  di  cui  al  decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di acquisire,  nei  cinque  anni  successivi
          allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente
          alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di
          qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero  precedentemente
          al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione,  di  cui
          all' art.  10  della  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e
          successive  modificazioni,  indipendentemente  dal   valore
          economico degli stessi; 
                h) facolta', per gli enti locali i  cui  organi  sono
          stati sciolti ai sensi dell'art. 143 del testo unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare, per un  periodo  determinato,
          comunque  non  superiore  alla   durata   in   carica   del
          commissario nominato, di  avvalersi  della  stazione  unica
          appaltante per lo svolgimento delle procedure  di  evidenza
          pubblica di competenza del medesimo ente locale; 
                i) facolta' per gli organi  eletti  in  seguito  allo
          scioglimento di cui all'art.  143  del  testo  unico  delle
          leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
          legislativo  18  agosto  2000,   n.   267,   e   successive
          modificazioni, di deliberare di avvalersi  per  un  periodo
          determinato, comunque non superiore alla durata  in  carica
          degli  stessi  organi  elettivi,   della   stazione   unica
          appaltante,  ove  costituita,  per  lo  svolgimento   delle
          procedure di evidenza pubblica di competenza  del  medesimo
          ente locale; 
                l) previsione  dell'innalzamento  ad  un  anno  della
          validita' dell'informazione  antimafia  qualora  non  siano
          intervenuti mutamenti nell'assetto societario e  gestionale
          dell'impresa oggetto di informativa; 
                m) introduzione dell'obbligo,  a  carico  dei  legali
          rappresentanti degli  organismi  societari,  di  comunicare
          tempestivamente alla  prefettura-ufficio  territoriale  del
          Governo  che  ha  rilasciato  l'informazione  l'intervenuta
          modificazione   dell'assetto   societario   e    gestionale
          dell'impresa; 
                n)  introduzione  di  sanzioni   per   l'inosservanza
          dell'obbligo di cui alla lettera m). 
              2. All'attuazione dei principi e criteri  direttivi  di
          cui alla lettera c) del comma  1  si  provvede  nei  limiti
          delle risorse gia'  destinate  allo  scopo  a  legislazione
          vigente   nello   stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'interno. 
              3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  1
          e' trasmesso  alle  Camere  ai  fini  dell'espressione  dei
          pareri da parte delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per materia, che  sono  resi  entro  quarantacinque  giorni
          dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Decorso
          il termine di  cui  al  precedente  periodo  senza  che  le
          Commissioni  abbiano  espresso  i  pareri   di   rispettiva
          competenza, il decreto  legislativo  puo'  essere  comunque
          adottato. 
              4. Entro tre anni dalla data di entrata in  vigore  del
          decreto legislativo di cui al comma 1, nel  rispetto  delle
          procedure e dei principi e criteri direttivi stabiliti  dal
          presente articolo, il Governo  puo'  adottare  disposizioni
          integrative e correttive del decreto medesimo.». 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo 6  settembre
          2011, n. 159, si veda la nota al titolo. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 39 del  citato  decreto
          legislativo n. 159 del 2011, come modificato  dal  presente
          decreto: 
              «Art. 39  (Assistenza  legale  alla  procedura).  -  1.
          L'Avvocatura dello Stato  assume  la  rappresentanza  e  la
          difesa dell'amministratore giudiziario nelle  controversie,
          anche  in  corso,  concernenti  rapporti  relativi  a  beni
          sequestrati qualora  l'Avvocato  Generale  dello  Stato  ne
          riconosca l'opportunita'.».