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DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/09/2024)
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vigente al 15/07/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo  dell'economia
e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda
di servizi  digitali  e  promuovere  l'alfabetizzazione  informatica,
nonche'  per  dare  impulso   alla   ricerca   e   alle   innovazioni
tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunita' di
arricchimento economico, culturale  e  civile  e,  nel  contempo,  di
rilancio della competitivita' delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 ottobre 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello  sviluppo  economico  e  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,   di   concerto   con    i    Ministri    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze,  per
la coesione territoriale e della giustizia; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Attuazione  dell'Agenda  digitale  italiana  e   documento   digitale
                unificato e finanziamento dell'ISTAT 
 
  1. ((Lo Stato, nel rispetto del principio di  leale  collaborazione
con le autonomie regionali,  promuove  lo  sviluppo  dell'economia  e
della cultura digitali, definisce  le  politiche  di  incentivo  alla
domanda dei servizi digitali e favorisce,  tramite  azioni  concrete,
l'alfabetizzazione  e  lo  sviluppo  delle  competenze  digitali  con
particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione,  nonche'
la ricerca e l'innovazione tecnologica quali  fattori  essenziali  di
progresso e opportunita'  di  arricchimento  economico,  culturale  e
civile)). Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del decreto e successivamente entro il  30  giugno  di
ogni anno il Governo, anche  avvalendosi  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  presenta  alle
Commissioni parlamentari competenti una relazione  che  evidenzia  lo
stato di attuazione dell'articolo 47  del  decreto-legge  9  febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35 ((, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con
particolare  riferimento  agli  effetti  prodotti  e   ai   risultati
conseguiti.  Nella  relazione  e'  fornita,   altresi',   dettagliata
illustrazione  dell'impiego  di  ogni  finanziamento,  con   distinta
indicazione degli interventi  per  i  quali  le  risorse  sono  state
utilizzate. In prima attuazione la relazione  ha  come  finalita'  la
descrizione  del  progetto  complessivo  di  attuazione   dell'Agenda
digitale   italiana,   delle   linee   strategiche   di   azione    e
l'identificazione degli obiettivi da raggiungere)). 
  2. All'articolo  10  del  decreto-legge  13  maggio  2011,  n.  70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio  2011,  n.  106,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze
e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle
finanze, con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione  tecnologica  e
con il Ministro»; 
  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno e  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di concerto con  il  Ministro  della  salute,  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ((d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni,  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,))  sentita  l'Agenzia
per  l'Italia   digitale,   e'   disposto   anche   progressivamente,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione  vigente,  l'ampliamento  delle  possibili
utilizzazioni della carta d'identita' elettronica anche in  relazione
all'unificazione  sul  medesimo  supporto  della  carta   d'identita'
elettronica con la tessera sanitaria,  alle  modifiche  ai  parametri
della  carta  d'identita'  elettronica  e  della  tessera   sanitaria
necessarie per l'unificazione delle  stesse  sul  medesimo  supporto,
nonche'  al  rilascio  gratuito  del  documento  unificato,  mediante
utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio,  di  tutte  le
risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera  sanitaria.
Le modalita'  tecniche  di  produzione,  distribuzione  ((gestione  e
supporto all'utilizzo)) del  documento  unificato,  nel  rispetto  di
quanto stabilito al comma 1, sono stabilite ((entro  sei  mesi))  con
decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione e con il Ministro  delegato  per
l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili  sanitari,  con
il Ministro della salute.»; 
    ((c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito  del  documento
unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse  gia'  previste
dallo stesso comma 3, e' autorizzata la spesa di 60 milioni  di  euro
per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014. 
  3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis,  si  mantiene
il rilascio della carta di identita' elettronica di cui  all'articolo
7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,  n.  43,  al  fine  di  non
interromperne l'emissione e la relativa continuita' di esercizio")). 
  3. Per lo svolgimento delle attivita'  istituzionali  dell'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle
derivanti  dall'attuazione  degli  obblighi  comunitari  in   materia
statistica, e' autorizzata la spesa di 18 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013. 
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di ((12 milioni)) di euro  per
l'anno 2013.