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DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012, n. 155

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148. (12G0177)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 02/11/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148,
di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto  2011,
n. 138, recante  ulteriori  misure  urgenti  per  la  stabilizzazione
finanziaria  e  per  lo  sviluppo.   Delega   al   Governo   per   la
riorganizzazione della  distribuzione  sul  territorio  degli  uffici
giudiziari; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 luglio 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 10 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Riduzione degli uffici giudiziari ordinari 
 
  1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e  le
procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata  al  presente
decreto. 
                                                                ((1)) 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 24 luglio  2013,  n.  237
(in G.U. 1a s.s. 31/7/2013, n. 31), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 1, con l'allegata tabella A, del decreto
legislativo 7  settembre  2012,  n.  155  (Nuova  organizzazione  dei
tribunali ordinari e degli uffici del  pubblico  ministero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14  settembre  2011,  n.  148),
limitatamente alla disposta soppressione del Tribunale  ordinario  di
Urbino".