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DECRETO-LEGGE 7 agosto 2012, n. 129

Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. (12G0153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/8/2012.
Decreto-Legge convertito dalla L. 4 ottobre 2012, n. 171 (in G.U. 6/10/2012, n. 234).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025)
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Testo in vigore dal: 31-12-2025
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per fronteggiare  e  superare  le  gravi  situazioni  di
criticita' ambientale e sanitaria accertate in relazione al  sito  di
bonifica di interesse nazionale di Taranto, individuato come sito  di
preminente interesse pubblico per la  riconversione  industriale,  al
fine di accelerarne il risanamento ambientale  e,  nel  contempo,  di
sviluppare    interventi    di    riqualificazione    produttiva    e
infrastrutturali,  anche  complementari  alla  bonifica,  nonche'  di
individuare misure volte  al  mantenimento  e  al  potenziamento  dei
livelli  occupazionali,  garantendo  in   tale   modo   lo   sviluppo
sostenibile dell'area; 
  Visto il Protocollo di intesa per interventi urgenti  di  bonifica,
ambientalizzazione e riqualificazione di  Taranto  stipulato,  il  26
luglio 2012, tra  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare,  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministro per  la
coesione territoriale, la regione Puglia, la provincia di Taranto, il
comune di Taranto, il Commissario straordinario del porto di Taranto; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Per  assicurare  l'attuazione  degli  interventi  previsti  dal
Protocollo d'intesa  del  26  luglio  2012,  di  seguito  denominato:
«Protocollo», compresi quelli individuati per un importo  complessivo
pari ad euro 110.167.413 dalle  delibere  CIPE  del  3  agosto  2012,
afferenti a risorse del Fondo per lo  sviluppo  e  la  coesione  gia'
assegnate alla regione Puglia e ricomprese nel  predetto  Protocollo,
con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su  proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
e' nominato un  Commissario  straordinario,  di  seguito  denominato:
«Commissario» autorizzato ad esercitare i poteri di cui  all'articolo
13  del  decreto-legge  25  marzo  1997,  n.  67,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive
modificazioni. Con il decreto di cui al  primo  periodo  e'  altresi'
individuato il compenso del Commissario, in misura  non  superiore  a
quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. Il Commissario resta in carica per  la  durata  di  tre
anni, prorogabili sino  al  ((31  dicembre  2026))  con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro
della transizione ecologica, da adottare entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione e' definita  la
struttura di supporto per l'esercizio delle  funzioni  commissariali,
posta  alle  dirette  dipendenze  del  Commissario,  composta  da  un
contingente massimo di personale pari a dieci unita' di  livello  non
dirigenziale, e due  unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale
appartenenti  ai  ruoli  delle  amministrazioni  pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo,
tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.  Si  applica,  in
relazione alle modalita'  di  reperimento  e  alla  retribuzione  del
personale non dirigenziale, quanto previsto dall'articolo 11-ter  del
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. All'atto  del  collocamento  fuori
ruolo del predetto personale, e' reso  indisponibile,  per  tutta  la
durata del  collocamento  fuori  ruolo,  un  numero  di  posti  nella
dotazione organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
dal punto di vista finanziario. Ferme restando le predette  modalita'
di reperimento, al personale di livello dirigenziale e'  riconosciuta
la  retribuzione  di  posizione  in  misura  equivalente  ai   valori
economici massimi attribuiti ai titolari di incarico dirigenziale  di
livello non generale della Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
nonche' un'indennita' sostitutiva della  retribuzione  di  risultato,
determinata  con  provvedimento  del  Commissario  straordinario,  di
importo  non  superiore  al  50  per  cento  della  retribuzione   di
posizione. Il Commissario, per lo svolgimento  del  proprio  mandato,
puo' altresi' nominare, per il biennio 2024-2025,  non  piu'  di  due
subcommissari ai quali delegare attivita' e funzioni proprie,  scelti
tra soggetti di propria fiducia e in possesso di specifica esperienza
funzionale  ai  compiti  ai  quali  gli  stessi  sono  preposti.   La
remunerazione   dei   subcommissari   e'   stabilita   nell'atto   di
conferimento dell'incarico  entro  la  misura  massima,  per  ciascun
subcommissario, di 75.000 euro  annui  lordi  onnicomprensivi.  Detto
personale dirigenziale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma 14,
della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in  posizione  di  comando,
distacco,  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto   previsto   dai
rispettivi  ordinamenti,  e  conserva  lo  stato   giuridico   e   il
trattamento   economico    fondamentale    dell'amministrazione    di
appartenenza,  che  resta  a  carico  della   medesima,   mentre   il
trattamento  accessorio  e'  a  carico  esclusivo   della   struttura
commissariale. La struttura cessa  alla  scadenza  dell'incarico  del
Commissario. Il Commissario opera in deroga ad ogni  disposizione  di
legge diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il  rispetto  delle
disposizioni del codice delle  leggi  antimafia  e  delle  misure  di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  159,
delle norme in materia ambientale, di cui al  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, del codice dei beni culturali e  del  paesaggio,
di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dei
vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione  europea.
In caso di dissensi, dinieghi, opposizioni o altro  atto  equivalente
provenienti da un organo di un  ente  territoriale  interessato  che,
secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto  o
in parte il  procedimento,  e  non  sia  previsto  un  meccanismo  di
superamento del dissenso, il  Commissario  straordinario  propone  al
Presidente del Consiglio dei ministri  le  opportune  iniziative.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
12  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  29  luglio  2021,  n.  108.  Agli  oneri
relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di  euro
132.700 ((per ciascuno degli  anni  2024,  2025  e  2026)),  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Agli
oneri relativi alle spese di personale della struttura  commissariale
di cui al presente comma si provvede nel limite di  28.908  euro  per
l'anno 2021 e di 173.448 euro per ciascuno degli  anni  dal  2022  al
2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Agli  oneri
relativi alle spese di personale della struttura commissariale e  dei
subcommissari di cui al presente comma si  provvede,  nel  limite  di
272.973 euro per l'anno 2024 e di 545.946 euro ((per  ciascuno  degli
anni   2025   e    2026)),    mediante    corrispondente    riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234.  Per  le  esigenze  di  funzionamento
della struttura commissariale di cui al presente comma e' autorizzata
la spesa di 37.800 euro per l'anno 2025 ((nonche' di 75.600 euro  per
l'anno 2026)). ((8)) 
  2. Restano fermi gli interventi di carattere portuale previsti  dal
Protocollo con oneri propri della relativa Autorita' portuale. A tale
fine, e' assicurato il coordinamento fra il  Commissario  di  cui  al
comma 1 ed il commissario straordinario  dell'Autorita'  portuale  di
Taranto. 
  3. All'attuazione degli altri interventi  previsti  nel  Protocollo
sono altresi' finalizzate, nel limite  di  20  milioni  di  euro,  le
risorse  disponibili  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del   mare   per
l'esercizio finanziario 2012, destinate a trasferimenti alle  regioni
per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio
contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. 
  4. Le risorse di cui alle delibere indicate nel comma 1 e quelle di
cui al comma  3  sono  trasferite  alla  regione  Puglia  per  essere
destinate al Commissario,  cui  e'  intestata  apposita  contabilita'
speciale aperta presso la tesoreria statale. 
  5. Il Commissario e' altresi' individuato quale soggetto  attuatore
per l'impiego delle risorse del Programma operativo nazionale ricerca
e competitivita' dedotte nel Protocollo, e pari ad euro  30  milioni,
da  utilizzare  mediante  gli  ordinari  ed  i  nuovi  strumenti   di
programmazione negoziata, nonche' del Programma  operativo  nazionale
reti e mobilita', per un importo pari ad euro 14 milioni. 
  6. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e  3,  e
per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, il Commissario
puo' avvalersi, tramite delega di funzioni, di un soggetto attuatore,
anch'esso senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per  la
finanza pubblica, e puo' in ogni caso avvalersi degli uffici e  delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza  pubblica.  Il  Commissario  puo'  altresi'  avvalersi  di
organismi partecipati, nei termini previsti dall'articolo 4, comma 2,
del Protocollo. Alle spese di funzionamento degli organismi di cui al
comma 1 dell'articolo 4 del Protocollo si provvede nell'ambito  delle
risorse delle  Amministrazioni  sottoscrittrici  gia'  disponibili  a
legislazione vigente. 
  7. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  8. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 57,  comma
1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, possono essere  concessi,
secondo i criteri e le modalita' previsti dallo stesso  articolo  57,
anche per gli interventi  di  ambientalizzazione  e  riqualificazione
ricompresi nell'area definita del  Sito  di  interesse  nazionale  di
Taranto. A tale fine, nell'ambito del Fondo istituito con  l'articolo
1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinata una
quota di risorse fino ad un massimo di 70 milioni di euro. 
 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200 ha disposto (con l'art. 13,  comma
3, lettera b)) che "al nono  periodo,  le  parole:  «per  il  biennio
2024-2025» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni dal 2024  al
2026»".