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DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. 104

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti. (12G0126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/07/2012
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Testo in vigore dal: 21-7-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2010/30/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione  del  consumo
di energia e di altre  risorse  dei  prodotti  connessi  all'energia,
mediante  l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relative   ai
prodotti; 
  Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010, ed, in  particolare,
l'articolo 9, commi 1 e 6, e l'articolo 24, comma 1; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Vista la decisione (CE) n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un  quadro  comune  per  la
commercializzazione  dei  prodotti  e   che   abroga   la   decisione
93/465/CEE; 
  Visti i regolamenti delegati (CE) n. 1059/2010,  n.  1060/2010,  n.
1061/2010 e n. 1062/2010 della Commissione, tutti  del  28  settembre
2010,  che  integrano  la  citata  direttiva  2010/30/UE  per  quanto
riguarda   l'etichettatura   indicante    il    consumo    d'energia,
rispettivamente,  delle  lavastoviglie  per  uso   domestico,   degli
apparecchi di refrigerazione per uso domestico, delle  lavatrici  per
uso domestico e dei televisori; 
  Visto il regolamento delegato della Commissione  (CE)  n.  626/2011
del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante
il consumo d'energia dei condizionatori d'aria; 
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive  modificazioni,
recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia  al  processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
obblighi comunitari; 
  Vista  la  legge  24  novembre   1981,   n.   689,   e   successive
modificazioni, recante modifiche al sistema penale; 
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive  modificazioni,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 1994 ed, in particolare, l'articolo 47; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 23 marzo 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce,  nel  quadro  di  armonizzazione
istituito dall'Unione europea, le misure nazionali  sull'informazione
degli  utilizzatori  finali,  realizzata  in   particolare   mediante
etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto,  sul  consumo  di
energia e, se del caso, di altre risorse  essenziali  durante  l'uso,
nonche'  informazioni   complementari   per   i   prodotti   connessi
all'energia, in modo che gli utilizzatori  finali  possano  scegliere
prodotti piu' efficienti. 
  2. Il presente decreto si applica ai prodotti che hanno un notevole
impatto diretto o indiretto sul consumo di energia e, se del caso, su
altre risorse essenziali durante l'uso. 
  3. Il presente decreto non si applica: 
    a) ai prodotti usati; 
    b) ai mezzi adibiti al trasporto di cose o di persone; 
    c) alla piastrina, o l'equivalente della piastrina, indicante  la
potenza, apposta per motivi di sicurezza sui prodotti. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - La direttiva 2010/30/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          18 giugno 2010, n. L 153. 
              - Il testo dell'articolo 9, comma 1 e 6 e dell'articolo
          24,  comma  1,  della  legge  15  dicembre  2011,  n.   217
          (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi   derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          Legge  comunitaria   2010),   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              «Art. 9  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive   2009/127/CE,   relativa   alle   macchine   per
          l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE,  in
          materia   di   servizi   di   comunicazione    elettronica,
          2010/30/UE,  concernente  l'indicazione  del   consumo   di
          energia  e  di  risorse  connesse,  e   2011/17/UE,   sulla
          metrologia). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
          tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri o del Ministro per  le  politiche  europee  e  del
          Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i
          Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze
          e della giustizia, uno o piu' decreti legislativi per  dare
          attuazione  alle  direttive  2009/127/CE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che  modifica
          la  direttiva  2006/42/CE  relativa   alle   macchine   per
          l'applicazione di  pesticidi,  2009/136/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio,  del  25  novembre  2009,  recante
          modifica della direttiva 2002/22/CE  relativa  al  servizio
          universale e ai diritti degli utenti in materia di  reti  e
          di servizi di comunicazione  elettronica,  della  direttiva
          2002/58/CE relativa al trattamento  dei  dati  personali  e
          alla  tutela  della  vita   privata   nel   settore   delle
          comunicazioni  elettroniche  e  del  regolamento  (CE)   n.
          2006/2004 sulla cooperazione  tra  le  autorita'  nazionali
          responsabili dell'esecuzione della normativa a  tutela  dei
          consumatori,  2009/140/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 25 novembre  2009,  recante  modifica  delle
          direttive 2002/21/CE che  istituisce  un  quadro  normativo
          comune  per  le  reti  ed  i   servizi   di   comunicazione
          elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle  reti  di
          comunicazione  elettronica  e  alle  risorse  correlate,  e
          all'interconnessione delle medesime e  2002/20/CE  relativa
          alle  autorizzazioni  per  le   reti   e   i   servizi   di
          comunicazione  elettronica,   2010/30/UE   del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19  maggio  2010,  concernente
          l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei
          prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura  ed
          informazioni uniformi relative ai prodotti  (rifusione),  e
          2011/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9
          marzo 2011, che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE,
          71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e
          86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 
              (Omissis). 
              6. Dall'esercizio  della  presente  delega  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          presente  delega  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              «Art. 24  (Disposizioni  finali). -  1.  Nell'esercizio
          delle deleghe di cui alla presente legge si  applicano,  in
          quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 della legge 4 giugno
          2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre
          trasmessi alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica ai fini dell'acquisizione del  parere  da  parte
          delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  secondo   le
          procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge. 
              2. (Omissis).». 
              - Il testo degli articoli 1 e 2 della  legge  4  giugno
          2010, n. 96 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee - Legge comunitaria 2009) pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 25 giugno 2010, n. 146, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  1.  (Delega  al  Governo  per  l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro  il  termine  di  recepimento  indicato  in
          ciascuna delle direttive elencate negli allegati A e  B,  i
          decreti legislativi recanti le norme  occorrenti  per  dare
          attuazione  alle  medesime  direttive.  Per  le   direttive
          elencate  negli  allegati  A  e  B,  il  cui   termine   di
          recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei  tre  mesi
          successivi alla data di entrata in  vigore  della  presente
          legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i  decreti
          legislativi di attuazione entro  tre  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della medesima legge.  Per  le  direttive
          elencate negli allegati A e B, che non prevedono un termine
          di recepimento,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell' articolo 14 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate  nell'  allegato  B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell' allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il  parere  dei  competenti  organi  parlamentari.
          Decorsi quaranta  giorni  dalla  data  di  trasmissione,  i
          decreti sono emanati anche in mancanza del parere.  Qualora
          il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui
          al presente comma ovvero i  diversi  termini  previsti  dai
          commi 4 e 8 scadano nei  trenta  giorni  che  precedono  la
          scadenza  dei  termini  previsti  dai  commi  1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono  prorogati  di  novanta
          giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all' articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto  dell'  articolo  81,  quarto  comma,
          della  Costituzione,  ritrasmette  alle  Camere  i   testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  Commissioni
          parlamentari  competenti  per  i  profili  finanziari,  che
          devono essere espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge, il  Governo  puo'  adottare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto  previsto  dal
          comma 6. 
              6.  I  decreti  legislativi,  relativi  alle  direttive
          elencate negli allegati A e B,  adottati,  ai  sensi  dell'
          articolo  117,  quinto  comma,  della  Costituzione,  nelle
          materie di competenza legislativa  delle  regioni  e  delle
          province autonome, si applicano alle condizioni  e  secondo
          le procedure di cui all' articolo 11, comma 8, della  legge
          4 febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  termine  previsto,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione   che   da'   conto   dei   motivi   addotti    a
          giustificazione del ritardo  dai  Ministri  con  competenza
          istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le
          politiche europee,  ogni  sei  mesi,  informa  altresi'  la
          Camera dei deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo
          stato di attuazione delle direttive da parte delle  regioni
          e delle province autonome nelle materie di loro competenza,
          secondo  modalita'  di  individuazione  delle   stesse   da
          definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.». 
              «Art. 2 (Principi e criteri  direttivi  generali  della
          delega legislativa). - 1. Salvi gli  specifici  principi  e
          criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni  di  cui  ai
          capi II e III, e  in  aggiunta  a  quelli  contenuti  nelle
          direttive  da  attuare,  i  decreti  legislativi   di   cui
          all'articolo  1  sono  informati  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi generali: 
                a)  le   amministrazioni   direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                b) ai  fini  di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni  alle  discipline  stesse,  fatti   salvi   i
          procedimenti  oggetto  di  semplificazione   amministrativa
          ovvero le materie oggetto di delegificazione; 
                c) al di fuori dei casi previsti dalle  norme  penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledono o espongono a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongono  a
          pericolo  o  danneggiano  l'interesse  protetto;  la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che recano un  danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati nei periodi  precedenti.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  nella
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Entro i limiti  di  pena  indicati  nella  presente
          lettera  sono  previste   sanzioni   identiche   a   quelle
          eventualmente  gia'  comminate  dalle  leggi  vigenti   per
          violazioni omogenee e di pari  offensivita'  rispetto  alle
          infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle
          materie di cui  all'  articolo  117,  quarto  comma,  della
          Costituzione, le sanzioni amministrative  sono  determinate
          dalle regioni; 
                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti  le  norme  necessarie  per
          dare attuazione alle direttive, nei soli limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all' articolo 5 della legge  16  aprile
          1987, n. 183; 
                e)  all'attuazione  di   direttive   che   modificano
          precedenti direttive gia' attuate con legge o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva modificata; 
                f) nella predisposizione dei decreti  legislativi  si
          tiene conto delle eventuali modificazioni  delle  direttive
          comunitarie   comunque   intervenute   fino   al    momento
          dell'esercizio della delega; 
                g) nella  predisposizione  dei  decreti  legislativi,
          relativi alle direttive elencate negli allegati A e  B,  si
          tiene conto delle esigenze di coordinamento  tra  le  norme
          previste nelle direttive medesime e quanto stabilito  dalla
          legislazione  vigente,  con  particolare  riferimento  alla
          normativa in materia di lavoro e politiche sociali, per  la
          cui revisione e' assicurato il coinvolgimento  delle  parti
          sociali interessate, ai fini della definizione di eventuali
          specifici avvisi comuni e dell'acquisizione, ove  richiesto
          dalla complessita' della materia, di un parere delle stesse
          parti sociali sui relativi schemi di decreto legislativo; 
                h) quando si verificano sovrapposizioni di competenze
          tra amministrazioni diverse o comunque  sono  coinvolte  le
          competenze  di  piu'  amministrazioni  statali,  i  decreti
          legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme
          di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta',
          differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione  e  le
          competenze delle regioni e degli altri  enti  territoriali,
          le procedure per salvaguardare l'unitarieta'  dei  processi
          decisionali, la trasparenza, la  celerita',  l'efficacia  e
          l'economicita'  nell'azione  amministrativa  e  la   chiara
          individuazione dei soggetti responsabili; 
                i) quando non sono di ostacolo i diversi  termini  di
          recepimento, sono attuate con un unico decreto  legislativo
          le  direttive  che  riguardano  le  stesse  materie  o  che
          comunque   comportano   modifiche   degli    stessi    atti
          normativi.». 
              - Il regolamento (CE) n. 765/2008 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. 
              - La decisione 768/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E.
          13 agosto 2008, n. L 218. 
              - Il regolamento (UE) n. 1059/2010 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. 
              - Il regolamento (UE) n. 1060/2010 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. 
              - Il regolamento (UE) n. 1061/2010 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. 
              - Il regolamento (UE) n. 1062/2010 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 novembre 2010, n. L 314. 
              - Il regolamento (UE) n. 626/2011 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 6 luglio 2011, n. L 178. 
              - La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
          partecipazione   dell'Italia    al    processo    normativo
          dell'Unione europea e sulle procedure di  esecuzione  degli
          obblighi comunitari) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 febbraio 2005, n. 37. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale) e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'articolo  47  della  legge  6  febbraio
          1996, n. 52 (Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  legge  comunitaria  1994),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1996,  n.  34,  S.O.,  cosi'
          recita: 
              «Art. 47 (Procedure di certificazione e/o  attestazione
          finalizzate alla marcatura CE). - 1. Le spese relative alle
          procedure   di   certificazione   e/o   attestazione    per
          l'apposizione della marcatura CE, previste dalla  normativa
          comunitaria, nonche' quelle conseguenti alle  procedure  di
          riesame delle istanze presentate per le  stesse  finalita',
          sono a carico del  fabbricante  o  del  suo  rappresentante
          stabilito nell'Unione europea. 
              2.  Le  spese  relative  alle   procedure   finalizzate
          all'autorizzazione  degli  organismi   ad   effettuare   le
          procedure di cui al comma 1 sono a carico dei  richiedenti.
          Le spese relative ai successivi controlli  sugli  organismi
          autorizzati  sono  a  carico   di   tutti   gli   organismi
          autorizzati per  la  medesima  tipologia  dei  prodotti.  I
          controlli  possono  avvenire  anche  mediante   l'esame   a
          campione dei prodotti certificati. 
              3. I proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma
          1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale  o
          periferica dello Stato, e dall'attivita' di cui al comma 2,
          sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
          essere  successivamente  riassegnati,   con   decreto   del
          Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri
          interessati sui capitoli  destinati  al  funzionamento  dei
          servizi preposti, per lo svolgimento delle attivita' di cui
          ai  citati  commi  e  per  l'effettuazione  dei   controlli
          successivi sul mercato che possono essere effettuati  dalle
          autorita' competenti mediante l'acquisizione  temporanea  a
          titolo  gratuito  dei  prodotti  presso  i  produttori,   i
          distributori ed i rivenditori. 
              4. Con uno o piu' decreti dei Ministri  competenti  per
          materia, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  sono
          determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe
          per le attivita' autorizzative di cui al comma 2 e  per  le
          attivita' di  cui  al  comma  1  se  effettuate  da  organi
          dell'amministrazione centrale  o  periferica  dello  Stato,
          sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonche' le
          modalita'  di  riscossione  delle  tariffe  stesse  e   dei
          proventi a copertura delle spese relative ai  controlli  di
          cui al comma  2.  Con  gli  stessi  decreti  sono  altresi'
          determinate le modalita' di erogazione dei compensi dovuti,
          in   base   alla   vigente    normativa,    al    personale
          dell'amministrazione  centrale  o  periferica  dello  Stato
          addetto alle attivita' di cui ai  medesimi  commi  1  e  2,
          nonche' le modalita' per l'acquisizione a titolo gratuito e
          la successiva eventuale restituzione dei prodotti  ai  fini
          dei controlli sul mercato effettuati dalle  amministrazioni
          vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa
          vigente. L'effettuazione dei  controlli  dei  prodotti  sul
          mercato, come disciplinati dal  presente  comma,  non  deve
          comportare ulteriori oneri  a  carico  del  bilancio  dello
          Stato. 
              5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi  del
          presente   articolo,   sono   abrogate   le    disposizioni
          incompatibili   emanate   in   attuazione   di    direttive
          comunitarie in materia di certificazione CE. 
              6. I decreti di cui  al  comma  4  sono  emanati  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
          provvedimenti di recepimento delle direttive che  prevedono
          l'apposizione della marcatura CE; trascorso  tale  termine,
          si provvede con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, di concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio   e    della    programmazione    economica;    le
          amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire  i  dati
          di rispettiva competenza.».