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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0117)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 7/7/2012, ad eccezione del comma 83 dell'art. 12 che entra in vigore l'1/1/2013.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2024)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-7-2012
al: 8-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni, nell'ambito dell'azione del Governo  volta  all'analisi
ed alla revisione della  spesa  pubblica,  per  la  razionalizzazione
della stessa, attraverso la riduzione delle  spese  per  acquisti  di
beni e servizi, garantendo al contempo l'invarianza  dei  servizi  ai
cittadini, nonche' per garantire il contenimento e la stabilizzazione
della finanza pubblica, anche attraverso misure volte a garantire  la
razionalizzazione, l'efficienza e l'economicita'  dell'organizzazione
degli enti e degli apparati pubblici; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
sospendere  l'incremento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,   gia'
disposto dal decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  nonche'  di
garantire le necessarie risorse per  la  prosecuzione  di  interventi
indifferibili; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 luglio 2012; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze e del Ministro per i  rapporti  con  il
Parlamento; 
 
 
                                EMANA 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
 
                               Art. 1. 
 
Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e  trasparenza
                           delle procedure 
 
  1. I contratti stipulati in violazione dell'articolo  26,  comma  3
della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ed  i  contratti  stipulati  in
violazione  degli  obblighi  di   approvvigionarsi   attraverso   gli
strumenti di acquisto messi a  disposizione  da  Consip  S.p.A.  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa.  Ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello  indicato  nel
contratto. Non sono comunque  nulli  i  contratti  stipulati  tramite
altra  centrale  di  committenza   a   condizioni   economiche   piu'
favorevoli. 
  2. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da  non
escludere le piccole e medie imprese.  Sono  pertanto  illegittimi  i
criteri the fissano, senza congrua  motivazione,  limiti  di  accesso
connessi al fatturato aziendale. L'articolo 11, comma 6  del  decreto
legge 6 luglio 2011, n. 98 e' abrogato. 
  3. Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base  di  specifica
normativa  ad  approvvigionarsi  attraverso  le  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,  n.  488  stipulate  da
Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296  possono  procedere,  qualora  la  convenzione  non  sia   ancora
disponibile e in  caso  di  motivata  urgenza,  allo  svolgimento  di
autonome procedure di acquisto  dirette  alla  stipula  di  contratti
aventi  durata  e  misura  strettamente  necessaria  e  sottoposti  a
condizione  risolutiva  nel  caso  di  disponibilita'   della   detta
convenzione. 
  4. Al comma 3 bis  dell'articolo  33  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163 e'  aggiunto  infine  il  seguente  periodo:  "In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i  propri  acquisti
attraverso gli strumenti elettronici di  acquisto  gestiti  da  altre
centrali di committenza di riferimento, ivi comprese  le  convenzioni
di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e  ed  il
mercato   elettronico   della   pubblica   amministrazione   di   cui
all'articolo 328  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207". 
  5. All'articolo 66, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163 il secondo periodo e' soppresso. 
  6.   Nell'ambito   del   Mercato   elettronico    della    Pubblica
Amministrazione  realizzato  dal  Ministero  dell'economia  e   delle
finanze  avvalendosi  di  Consip  S.p.A.  possono  essere   istituite
specifiche sezioni ad uso delle amministrazioni pubbliche che, a  tal
fine, stipulino appositi accordi con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e con Consip S.p.A.. 
  7.  Fermo   restando   quanto   previsto   con   riferimento   alle
amministrazioni statali all'articolo 1, comma 449 e comma  450  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e  all'articolo  2,  comma  574  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di  coordinamento  della
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le societa' inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,  come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  a  totale
partecipazione  pubblica  diretta  o  indiretta,   sono   tenute   ad
approvvigionarsi di beni e di servizi  attraverso  gli  strumenti  di
acquisto e di negoziazione messi a disposizione da  Consip  S.p.A.  e
dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite  ai
sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, relativamente alle  seguenti  categorie  merceologiche:  energia
elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili
per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. 
  8. I contratti stipulati in violazione del precedente comma 7  sono
nulli,  costituiscono  illecito  disciplinare   e   sono   causa   di
responsabilita' amministrativa;  ai  fini  della  determinazione  del
danno erariale si tiene anche conto della differenza tra  il  prezzo,
ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente  comma
7 e quello indicato nel contratto. 
  9. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano  sono  individuate,  tenendo
conto del grado di standardizzazione dei  beni  e  dei  servizi,  del
livello di aggregazione della relativa domanda, delle caratteristiche
del  mercato  e  della  rilevanza  del  valore  complessivo   stimato
ulteriori  categorie  merceologiche  per  le  quali  si  applicano  i
precedenti commi 7 e 8. 
  10. Le centrali di committenza danno comunicazione  al  commissario
straordinario di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 52 del  2012
ed a Consip s.p.a. dell'avvenuta stipula dei contratti quadro e delle
convenzioni. 
  11.  Il  Commissario  straordinario  di  cui  all'articolo  1   del
decreto-legge n. 52 del 2012 istituisce tramite Consip s.p.a.,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della  finanza  pubblica,  un  elenco
delle centrali di committenza. Consip pubblica  i  dati  relativi  ai
contratti ed alle convenzioni di cui al comma precedente. Con decreto
di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma. 
  12. L'aggiudicatario delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e
dalle centrali di committenza regionali ai  sensi  dell'articolo  26,
comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 puo' offrire  a  Consip
S.p.A. e alle centrali di  committenza  regionali,  nel  corso  della
durata  della  rispettiva  convenzione  e  dei   relativi   contratti
attuativi, una riduzione delle condizioni economiche  previste  nella
convenzione  che  trovera'  applicazione   nei   relativi   contratti
attuativi stipulati e stipulandi a far data da apposita comunicazione
che Consip  S.p.A.  e  le  centrali  di  committenza  pubblicano  sui
relativi portali previa verifica dell'effettiva riduzione. 
  13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente  stipulato
un contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di  recedere  in
qualsiasi  tempo  dal   contratto,   previa   formale   comunicazione
all'appaltatore con preavviso  non  inferiore  a  quindici  giorni  e
previo pagamento delle prestazioni  gia'  eseguite  oltre  al  decimo
delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto  conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora  eseguite,  i
parametri delle convenzioni  stipulate  da  Consip  S.p.A.  ai  sensi
dell'articolo 26, comma 1, della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488
successivamente   alla   stipula   del   predetto   contratto   siano
migliorativi  rispetto   a   quelli   del   contratto   stipulato   e
l'appaltatore non acconsenta ad  una  modifica,  proposta  da  Consip
s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il  limite  di
cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre  1999,  n.  488.
Ogni patto contrario alla presente disposizione e' nullo. Il  diritto
di recesso si inserisce automaticamente nei  contratti  in  corso  ai
sensi  dell'articolo  1339  c.c.,  anche  in  deroga  alle  eventuali
clausole difformi apposte dalle parti. Nel caso di mancato  esercizio
del detto  diritto  di  recesso  l'amministrazione  pubblica  ne  da'
comunicazione alla Corte dei conti, entro il 30 giugno di ogni  anno,
ai fini del controllo successivo sulla gestione del  bilancio  e  del
patrimonio di cui all'articolo 3, comma 4,  della  legge  14  gennaio
1994, n. 20. 
  14. Fermo restando quanto previsto all'articolo 26 della  legge  23
dicembre 1999, n. 488, Consip S.p.A. e  le  centrali  di  committenza
regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge
27 dicembre  2006,  n.  296  possono  stipulare  convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.  488  aventi  durata
fino al 30 giugno 2013  con  gli  operatorie  economici  che  abbiano
presentato le prime tre offerte ammesse nelle  relative  procedure  e
che offrano condizioni economiche migliorative tali da determinare il
raggiungimento  del  punteggio  complessivo   attributo   all'offerta
presentata dall'aggiudicatario della relativa procedura. 
  15. Con riferimento alle convenzioni di cui all'articolo  26  della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 alle quali, alla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del  presente  decreto  legge,  sia
possibile ricorrere nonche' con riferimento alle convenzioni  di  cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nel caso in  cui
le relative procedure risultino aggiudicate alla data del 31 dicembre
2012,  le  quantita'  ovvero  gli  importi  massimi  complessivi  ivi
previsti sono incrementati  in  misura  pari  alla  quantita'  ovvero
all'importo  originario,  fatta  salva   la   facolta'   di   recesso
dell'aggiudicatario da esercitarsi entro 30 giorni,  rispettivamente,
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto legge e dalla comunicazione dell'aggiudicazione. 
  16. La durata delle convenzioni di cui al precedente  comma  15  e'
prorogata fino al 30 giugno 2013, ferma restando la  maggiore  durata
prevista nelle condizioni contrattuali. L'aggiudicatario ha  facolta'
di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al  precedente
comma 15 
  17. Il Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della
Consip S.p.A. cura lo sviluppo e la gestione del sistema  informatico
di   eprocurement   realizzato   a   supporto   del   Programma    di
razionalizzazione degli acquisti, anche al fine di  garantire  quanto
previsto al successivo comma 18. 
  18. Consip S.p.A. puo' disporre, sulla base di apposite Convenzioni
con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   del   sistema
informatico di eprocurement di cui al comma  17  per  l'effettuazione
delle procedure che la medesima svolge in  qualita'  di  centrale  di
committenza a favore delle pubbliche amministrazioni. 
  19.  Al  fine  di  migliorare  l'efficienza,  la  rapidita'  e   la
trasparenza dei processi di dismissione nonche' diminuirne i relativi
costi, il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  avvalendosi  di
Consip S.p.A., realizza  un  Programma  per  l'efficientamento  delle
procedure di dismissione di beni mobili  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, del decreto del
Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254  e  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e  della  normativa  vigente,  anche
mediante l'impiego di strumenti telematici. 
  20.  Nell'ambito  delle  risorse  derivanti  dalle   procedure   di
alienazione di cui al precedente comma,  con  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare da emanarsi
entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  decreto,  sono
stabilite le modalita' di finanziamento del Programma senza  nuovi  o
maggiori oneri per  la  finanza  pubblica  nonche'  le  modalita'  di
versamento di dette somme all'entrata del bilancio dello Stato per la
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione  dei
Ministeri interessati di una quota pari ad almeno l'80% dei  proventi
delle  dismissioni,  per  la  destinazione  a   progetti   innovativi
dell'amministrazione che effettua la dismissione. 
  21. Le amministrazioni centrali dello Stato assicurano a  decorrere
dall'anno 2012 una riduzione delle  spese  per  acquisto  di  beni  e
servizi  per  gli  importi  indicati  nell'allegato  1  del  presente
decreto. I predetti importi sono accantonati e resi indisponibili nei
singoli  stati  di  previsione  della  spesa  di  ciascun   Ministero
relativamente   alle   dotazioni   di   competenza   e   cassa.   Gli
accantonamenti  sono  effettuati  in  relazione  alle  disponibilita'
finanziarie dei capitoli interessati. 
  22. Entro il 10 settembre i Ministri  competenti  possono  proporre
una  differente   ripartizione   della   riduzione   loro   assegnata
nell'ambito degli stanziamenti relativi alle spese di  cui  al  comma
21. 
  23. Agli enti del servizio sanitario nazionale non si applicano  le
disposizioni di cui al presente articolo, salvo quanto  previsto  dai
commi 5 e 24. 
  24. All'articolo 16, comma 1,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, dopo la  lettera  l-bis)  sono  aggiunte  le  seguenti:
"l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto  competente
per l'individuazione delle attivita' nell'ambito delle quali e'  piu'
elevato il rischio corruzione e formulano specifiche  proposte  volte
alla prevenzione del rischio medesimo. 
  l-quater) provvedono al monitoraggio  delle  attivita'  nell'ambito
delle quali e' piu' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio
a cui sono  preposti,  disponendo,  con  provvedimento  motivato,  la
rotazione del personale nei casi di avvio di  procedimenti  penali  o
disciplinari per condotte di natura corruttiva.". 
  25. All'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  le  parole:
"Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato" sono  sostituite
dalle  seguenti:  "Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del
personale e dei servizi". 
  26.  Il  ministero  della  giustizia  adotta  misure   volte   alla
razionalizzazione,  rispettivamente,  dei  costi   dei   servizi   di
intercettazione  telefonica,  in  modo  da  assicurare  risparmi  non
inferiori ad 20 milioni  di  euro  per  l'anno  2012  ed  euro  40  a
decorrere dall'anno 2013, della distribuzione  sul  territorio  degli
uffici giudiziari, in termini di minori contributi ai comuni  per  le
spese di funzionamento dei suddetti uffici, assicurando risparmi  non
inferiori ad euro 35 milioni per l'anno 2012 ed  euro  70  milioni  a
decorrere dall'anno 2013, nonche' delle  procedure  di  acquisto  dei
beni e servizi, ivi inclusi quelli relativi al personale del corpo di
polizia penitenziaria, assicurando risparmi non inferiori per euro  5
milioni per l'anno 2012 ed euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2013
I predetti risparmi concorrono al raggiungimento degli  obiettivi  di
cui al comma 21.