stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 70

Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata. (12G0091)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2012
nascondi
vigente al 06/11/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2012
 

 

				 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 9 della  legge  del  15  dicembre  2011,  n.  217,
recante  disposizioni  per  l'adempimento   di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2010; 
  Vista la direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva  2002/22/CE
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in  materia
di reti e di servizi di comunicazione  elettronica,  della  direttiva
2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e  alla  tutela
della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del
regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla  cooperazione  tra  le  autorita'
nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a  tutela  dei
consumatori; 
  Vista la direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, del Parlamento
europeo e del Consiglio, recante modifica delle direttive  2002/21/CE
che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di
comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle  reti
di  comunicazione   elettronica   e   alle   risorse   correlate,   e
all'interconnessione  delle  medesime  e  2002/20/CE  relativa   alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1211/2009 del 25  novembre  2009,  del
Parlamento europeo e del Consiglio, che  istituisce  l'Organismo  dei
regolatori  europei  delle  comunicazioni  elettroniche   (BEREC)   e
l'Ufficio; 
  Vista la direttiva 2002/19/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  relativa  all'accesso   alle   reti   di
comunicazione   elettronica   e    alle    risorse    correlate,    e
all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso); 
  Vista la direttiva 2002/20/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alle autorizzazioni per le reti e i
servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni); 
  Vista la direttiva 2002/21/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, che istituisce un  quadro  normativo  comune
per le reti ed i  servizi  di  comunicazione  elettronica  (direttiva
quadro); 
  Vista la direttiva 2002/22/CE del  7  marzo  2002,  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa al servizio universale e ai diritti
degli utenti in  materia  di  reti  e  di  servizi  di  comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale); 
  Vista  la  direttiva  2002/77/CE  del  16  settembre   2002   della
Commissione, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti  e  dei
servizi di comunicazione elettronica; 
  Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, come modificata dal  decreto
legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
  Vista la legge 31 gennaio 1996, n. 61; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; 
  Visto il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ed, in  particolare,
l'articolo 2-bis, comma 10; 
  Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n.  269,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2008),  che
integra  le  disposizioni  della  Costituzione  e  della  Convenzione
dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra
il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio  1996,  n.  61,
recante ratifica ed esecuzione degli  atti  finali  della  Conferenza
addizionale  dei  plenipotenziari  relativa   alla   costituzione   e
convenzione dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT),
con protocollo facoltativo, risoluzioni e raccomandazioni, adottati a
Ginevra il 22 dicembre 1992; 
  Vista la decisione 676/2002/CE del  7  marzo  2002  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa  ad  un  quadro  normativo  per  la
politica in materia di spettro radio nella Comunita' europea; 
  Vista la decisione 267/2010/UE della Commissione europea,  relativa
all'armonizzazione delle condizioni tecniche  d'uso  della  banda  di
frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri  in  grado  di  fornire
servizi di comunicazioni elettroniche nell'Unione europea; 
  Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare  l'articolo
41; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante Codice
delle comunicazioni elettroniche; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  recante  il
Codice del consumo; 
  Visto il decreto del Ministro delle  comunicazioni  2  marzo  2006,
n.145; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121; 
  Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  del  13  novembre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  273  del  21  novembre
2008, e successive modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 aprile 2012; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 maggio 2012; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e  del  Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; 


				 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 

 
                               Art. 1 

 

				 
                             Definizioni 

 
  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) alla lettera  a)  la  parola:  "abbonato"  e'  sostituita  dalla
seguente: "contraente"; 
  b) la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  "b)  accesso:  il
fatto di rendere accessibili risorse o servizi ad un'altra impresa  a
determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di
fornire  servizi  di  comunicazione  elettronica  anche  quando  sono
utilizzati   per   la   prestazione   di   servizi   della   societa'
dell'informazione o di servizi di  radiodiffusione  di  contenuti. E'
compreso tra l'altro, l'accesso  agli  elementi  della  rete  e  alle
risorse  correlate,   che   puo'   comportare   la   connessione   di
apparecchiature con  mezzi  fissi  o  non  fissi  (ivi  compreso,  in
particolare, l'accesso alla rete locale nonche'  alle  risorse  e  ai
servizi necessari  per  fornire  servizi  tramite  la  rete  locale);
l'accesso all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui  i  sistemi
di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche  dati
per  l'ordinazione  preventiva,  la  fornitura,   l'ordinazione,   la
manutenzione,  le  richieste  di  riparazione  e   la   fatturazione;
l'accesso ai servizi  di  traduzione  del  numero  o  a  sistemi  che
svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse  e  mobili,  in
particolare  per  il  roaming;  l'accesso  ai  sistemi   di   accesso
condizionato per i servizi di televisione  digitale  e  l'accesso  ai
servizi di rete virtuale"; 
  c) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "  h)  chiamata:  la
connessione istituita da un  servizio  di  comunicazione  elettronica
accessibile al pubblico che consente la comunicazione bidirezionale"; 
  d) alla lettera j), dopo la parola: "consumatore:" sono inserite le
seguenti: "l'utente finale," e dopo le parole:  "persona  fisica  che
utilizza" sono inserite le seguenti: "o che chiede di utilizzare"; 
  e) la lettera n) e' sostituita  dalla  seguente:  "n)  interferenza
dannosa: interferenza che pregiudica il funzionamento di un  servizio
di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o  che  deteriora
gravemente,  ostacola  o  interrompe  ripetutamente  un  servizio  di
radiocomunicazione   che   opera   conformemente    alle    normative
internazionali, dell'Unione europea o nazionali applicabili;"; 
  f) la lettera  q)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "  q)  mercati
transnazionali:  mercati  situati  in  piu'  di  uno  Stato   membro,
individuati conformemente all'articolo 18, che  comprendono  l'Unione
europea o una parte considerevole dei suoi Stati membri;"; 
  g) alla lettera r) le parole: "Ministero delle comunicazioni"  sono
sostituite dalle seguenti: "Ministero dello sviluppo economico"; 
  h)  la  lettera  s)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "s)   numero
geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di  numerazione  dei
servizi di comunicazione elettronica nel  quale  alcune  delle  cifre
fungono da indicativo geografico e sono utilizzate per instradare  le
chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;"; 
  i) la lettera t) e'  sostituita  dalla  seguente:  "t)  numero  non
geografico: qualsiasi numero del piano nazionale di  numerazione  dei
servizi  di  comunicazione  elettronica  e  che  non  sia  un  numero
geografico; include tra l'altro  i  numeri  di  telefonia  mobile,  i
numeri di  chiamata  gratuita  e  i  numeri  relativi  ai  servizi  a
sovrapprezzo;"; 
  l) la lettera v) e' sostituita dalla seguente: "v) punto  terminale
di rete: il punto fisico a partire dal quale il contraente ha accesso
ad una rete pubblica di comunicazione; in caso di reti in cui abbiano
luogo la commutazione o l'instradamento, il punto terminale  di  rete
e' definito mediante un indirizzo di rete specifico che  puo'  essere
correlato ad un numero di contraente o ad un nome di contraente;  per
il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di
rete e' costituito dall'antenna  fissa  cui  possono  collegarsi  via
radio  le  apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti  del
servizio;"; 
  m) la lettera z) e' sostituita dalla seguente: "z) rete locale:  il
circuito fisico che collega  il  punto  terminale  della  rete  a  un
permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa  di
comunicazione elettronica;"; 
  n) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente: "aa) rete  pubblica
di comunicazioni: una rete di  comunicazione  elettronica  utilizzata
interamente o prevalentemente per fornire  servizi  di  comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di
informazioni tra i punti terminali di reti;"; 
  o) la lettera bb) e' soppressa; 
  p) la lettera dd)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "dd)  reti  di
comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione e, se del  caso,
le  apparecchiature  di  commutazione  o  di  instradamento  e  altre
risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che  consentono  di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre  ottiche  o
con altri mezzi elettromagnetici, comprese le  reti  satellitari,  le
reti terrestri mobili  e  fisse  (a  commutazione  di  circuito  e  a
commutazione di pacchetto, compresa Internet), le reti utilizzate per
la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i  sistemi
per il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui  siano
utilizzati per trasmettere i segnali, le reti  televisive  via  cavo,
indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;"; 
  q) la lettera  ee)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "ee)  risorse
correlate: i servizi correlati, le infrastrutture fisiche e le  altre
risorse o elementi correlati ad una rete di comunicazione elettronica
o ad un  servizio  di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o
supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete  o  servizio,
ovvero sono potenzialmente  in  grado  di  farlo,  ivi  compresi  tra
l'altro gli edifici o gli accessi agli edifici,  il  cablaggio  degli
edifici, le antenne, le torri e le altre strutture  di  supporto,  le
guaine, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;"; 
  r) la lettera hh)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "hh)  servizio
telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso  accessibile  al
pubblico  che  consente  di  effettuare  e  ricevere  direttamente  o
indirettamente,  chiamate  nazionali  o  nazionali  e  internazionali
tramite uno o piu' numeri che figurano in un piano di numerazione dei
servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;"; 
  s) dopo la lettera qq) sono aggiunte, in fine, le seguenti: 
  "  qq-bis)  BEREC:   Organismo   dei   regolatori   europei   delle
comunicazioni elettroniche; 
  qq-ter) attribuzione di  spettro  radio:  la  designazione  di  una
determinata banda di frequenze  destinata  ad  essere  utilizzata  da
parte di uno o piu' tipi di servizi  di  radiocomunicazione,  se  del
caso, alle condizioni specificate; 
  qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati ad  una  rete  di
comunicazione  elettronica  o  ad  un   servizio   di   comunicazione
elettronica che permettono  o  supportano  la  fornitura  di  servizi
attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente  in  grado  di
farlo, compresi tra l'altro i servizi di traduzione del  numero  o  i
sistemi  che  svolgono  funzioni  analoghe,  i  sistemi  di   accesso
condizionato e le guide  elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri
servizi quali quelli relativi all'identita', alla  posizione  e  alla
presenza.". 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              L'articolo  76  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              L'articolo  87  della  Costituzione   conferisce,   tra
          l'altro,  al  Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              Il testo dell'articolo 9 della legge 15 dicembre  2011,
          n.  217  (Disposizioni  per   l'adempimento   di   obblighi
          derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
          europee  -  Legge  comunitaria  2010),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2012, n. 1, cosi' recita: 
              "Art. 9.  Delega  al  Governo  per  l'attuazione  delle
          direttive   2009/127/CE,   relativa   alle   macchine   per
          l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE,  in
          materia   di   servizi   di   comunicazione    elettronica,
          2010/30/UE,  concernente  l'indicazione  del   consumo   di
          energia  e  di  risorse  connesse,  e   2011/17/UE,   sulla
          metrologia In vigore dal 17 gennaio 2012. 
              1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per le politiche  europee  e  del  Ministro  dello
          sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari
          esteri, dell'economia e delle finanze  e  della  giustizia,
          uno o piu' decreti legislativi  per  dare  attuazione  alle
          direttive  2009/127/CE  del  Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 21 ottobre 2009, che modifica  la  direttiva
          2006/42/CE relativa alle  macchine  per  l'applicazione  di
          pesticidi,  2009/136/CE  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, del 25 novembre  2009,  recante  modifica  della
          direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale  e  ai
          diritti degli utenti in materia di reti  e  di  servizi  di
          comunicazione  elettronica,  della   direttiva   2002/58/CE
          relativa al trattamento dei dati personali  e  alla  tutela
          della  vita  privata  nel   settore   delle   comunicazioni
          elettroniche e del  regolamento  (CE)  n.  2006/2004  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa a tutela  dei  consumatori,
          2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25
          novembre 2009, recante modifica delle direttive  2002/21/CE
          che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed  i
          servizi di comunicazione elettronica,  2002/19/CE  relativa
          all'accesso alle reti di comunicazione elettronica  e  alle
          risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime  e
          2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per  le  reti  e  i
          servizi  di  comunicazione  elettronica,   2010/30/UE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19  maggio  2010,
          concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre
          risorse  dei  prodotti   connessi   all'energia,   mediante
          l'etichettatura  ed  informazioni  uniformi   relative   ai
          prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 9 marzo 2011, che  abroga  le  direttive
          71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE,  75/33/CEE,
          76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio  relative
          alla metrologia. 
              2. I decreti legislativi di cui al comma 1  recanti  le
          norme  di  attuazione   delle   direttive   2009/136/CE   e
          2009/140/CE  sono  adottati  attraverso   l'adeguamento   e
          l'integrazione delle disposizioni legislative in materia di
          comunicazioni  elettroniche,   di   protezione   dei   dati
          personali e di tutela della vita privata nel settore  delle
          comunicazioni elettroniche e  di  apparecchiature  radio  e
          apparecchiature  terminali  di   telecomunicazione,   anche
          mediante   le   opportune   modifiche   al   codice   delle
          comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo
          1° agosto 2003, n. 259, al codice in materia di  protezione
          dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno
          2003, n. 196, e al decreto legislativo 9  maggio  2001,  n.
          269. 
              3. All'articolo 15 del testo unico dei servizi di media
          audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31
          luglio 2005, n. 177, e successive  modificazioni,  dopo  il
          comma 6 e' inserito il seguente: 
              «6-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8,
          gli  operatori  di  rete  locale  che  d'intesa  tra   loro
          raggiungano una copertura non inferiore  all'80  per  cento
          della popolazione  nazionale  possono  diffondere  un  solo
          programma di fornitori  di  servizi  di  media  audiovisivi
          autorizzati in ambito  nazionale  ad  eccezione  di  quelli
          integrati, anche con i  soggetti  di  cui  all'articolo  2,
          comma 1, lettera q). Un ulteriore programma di fornitori di
          servizi di media audiovisivi nazionali, cosi' come definiti
          precedentemente,  puo'  essere   trasmesso   dagli   stessi
          operatori locali a condizione che per la  stessa  capacita'
          trasmissiva non vi sia richiesta da parte dei soggetti  che
          hanno proceduto  al  volontario  rilascio  delle  frequenze
          utilizzate  in  ambito  locale,   di   cui   al   comma   8
          dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220». 
              4. I  decreti  legislativi  di  cui  al  comma  2  sono
          adottati, altresi', nel rispetto dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi specifici: 
              a) garanzia  di  accesso  al  mercato  con  criteri  di
          obiettivita',   trasparenza,    non    discriminazione    e
          proporzionalita'; 
              b) rispetto dei diritti  fondamentali  garantiti  dalla
          Convenzione  europea  per  la  salvaguardia   dei   diritti
          dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma  il
          4 novembre 1950 e ratificata ai sensi della legge 4  agosto
          1955, n.  848,  nell'ambito  dei  procedimenti  restrittivi
          dell'accesso alle reti di comunicazione elettronica; 
              c) gestione efficiente, flessibile e  coordinata  dello
          spettro radio, senza distorsioni della  concorrenza  ed  in
          linea con i  principi  di  neutralita'  tecnologica  e  dei
          servizi,  nel   rispetto   degli   accordi   internazionali
          pertinenti, nonche' nel prioritario rispetto  di  obiettivi
          d'interesse generale  o  di  ragioni  di  ordine  pubblico,
          pubblica sicurezza e difesa; 
              d)  possibilita'  di  introdurre,  in  relazione   alle
          ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate e
          non discriminatorie in  linea  con  quanto  previsto  nelle
          direttive in recepimento e, in  particolare,  dei  tipi  di
          reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate
          per servizi di  comunicazione  elettronica,  ove  cio'  sia
          necessario,  al  fine  di  evitare  interferenze   dannose;
          proteggere la salute pubblica  dai  campi  elettromagnetici
          riesaminando   periodicamente   la    necessita'    e    la
          proporzionalita'  delle  misure  adottate;  assicurare   la
          qualita'  tecnica  del  servizio;  assicurare  la   massima
          condivisione  delle  radiofrequenze;  salvaguardare   l'uso
          efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
          generale; 
              e)  rafforzamento  delle  prescrizioni  in  materia  di
          sicurezza ed integrita' delle reti; 
              f) rafforzamento delle prescrizioni  a  garanzia  degli
          utenti finali, in particolare dei disabili, degli  anziani,
          dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari,
          anche per cio' che concerne le apparecchiature terminali; 
              g) rafforzamento delle prescrizioni  sulla  trasparenza
          dei contratti per la fornitura di servizi di  comunicazione
          elettronica,  in  tema  di  prezzi,   qualita',   tempi   e
          condizioni di offerta dei servizi, anche con l'obiettivo di
          facilitare la loro confrontabilita' da parte dell'utente  e
          l'eventuale cambio di fornitore; 
              h)  ridefinizione  del  ruolo  dell'Autorita'  per   le
          garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le  opportune
          modificazioni della legge 14 novembre  1995,  n.  481,  con
          riferimento    alla    disciplina     dell'incompatibilita'
          sopravvenuta  ovvero  della  durata   dell'incompatibilita'
          successiva alla cessazione dell'incarico di componente e di
          Presidente  dell'Autorita'  medesima,   allineandolo   alle
          previsioni    delle    altre    Autorita'    europee     di
          regolamentazione; 
              i)  rafforzamento  delle  prescrizioni   in   tema   di
          sicurezza e riservatezza delle  comunicazioni,  nonche'  di
          protezione dei dati personali  e  delle  informazioni  gia'
          archiviate   nell'apparecchiatura    terminale,    fornendo
          all'utente indicazioni  chiare  e  comprensibili  circa  le
          modalita'  di  espressione   del   proprio   consenso,   in
          particolare  mediante  le  opzioni  dei  programmi  per  la
          navigazione nella rete internet o altre applicazioni; 
              l)  individuazione,  per  i   rispettivi   profili   di
          competenza,  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali  e  della  Direzione  nazionale  antimafia  quali
          autorita' nazionali ai  fini  dell'articolo  15,  paragrafo
          1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE; 
              m) adozione di misure volte a  promuovere  investimenti
          efficienti   e   innovazione   nelle   infrastrutture    di
          comunicazione elettronica,  anche  attraverso  disposizioni
          che attribuiscano all'autorita' di regolazione la  facolta'
          di  disporre  la  condivisione  o  la  coubicazione   delle
          infrastrutture civili, e previsione che, a tale fine, siano
          adeguatamente  remunerati  i  rischi   degli   investimenti
          sostenuti dalle imprese; 
              n)   previsione   di    procedure    tempestive,    non
          discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
          diritto di  installazione  di  infrastrutture  al  fine  di
          promuovere un efficiente livello di concorrenza; 
              o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per
          i servizi di comunicazione elettronica,  nel  perseguimento
          dell'obiettivo di  coerenza  del  quadro  regolamentare  di
          settore  dell'Unione   europea   e   nel   rispetto   delle
          specificita' delle condizioni di tali mercati; 
              p) promozione di un efficiente livello  di  concorrenza
          infrastrutturale,  al  fine  di   conseguire   un'effettiva
          concorrenza nei servizi al dettaglio; 
              q)  definizione  del  riparto   di   attribuzioni   tra
          Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e Garante per
          la protezione dei dati  personali,  nell'adempimento  delle
          funzioni previste dalle direttive di cui al  comma  2,  nel
          rispetto del quadro istituzionale e delle  funzioni  e  dei
          compiti del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva
          la competenza generale della Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri in materia  di  diritto  d'autore  sulle  reti  di
          comunicazione elettronica e quella del Ministero per i beni
          e le attivita' culturali; 
              r) revisione  delle  sanzioni  e  degli  illeciti  gia'
          previsti nelle materie di  cui  al  comma  2  del  presente
          articolo, con particolare riguardo alle previsioni  di  cui
          al codice  delle  comunicazioni  elettroniche,  di  cui  al
          citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28
          marzo 1991, n. 109. Alla revisione si provvede nel rispetto
          dei principi e criteri generali di cui alla lettera c)  del
          comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010,  n.  96,
          prevedendo sanzioni amministrative in  caso  di  violazione
          delle  norme  introdotte  dall'articolo  2   della   citata
          direttiva 2009/136/CE, con  il  conseguente  riassetto  del
          sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal  codice
          in materia di protezione dei  dati  personali,  di  cui  al
          citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche  mediante
          depenalizzazione; 
              s)  abrogazione  espressa  di  tutte  le   disposizioni
          incompatibili con quelle adottate in sede di recepimento. 
              5. All'articolo 33, comma  1,  lettera  d-ter),  quarto
          periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le  parole:  «in
          favore dell'ente gestore» sono sostituite  dalle  seguenti:
          «in favore del titolare dell'archivio». 
              6. Dall'esercizio  della  presente  delega  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   interessate   provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          presente  delega  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.". 
              La direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio  recante  modifica  della  direttiva   2002/22/CE
          relativa al servizio universale e ai diritti  degli  utenti
          in  materia  di  reti  e  di   servizi   di   comunicazione
          elettronica,  della  direttiva   2002/58/CE   relativa   al
          trattamento dei dati personali e  alla  tutela  della  vita
          privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e  del
          regolamento (CE) n. 2006/2004  sulla  cooperazione  tra  le
          autorita'  nazionali  responsabili  dell'esecuzione   della
          normativa a tutela dei consumatori (Testo rilevante ai fini
          del SEE), e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n.
          L 337. 
              La direttiva 2009/140/CE e' pubblicata  nella  G.U.U.E.
          18 dicembre 2009, n. L 337. 
              Il  regolamento  (CE)  1211/2009  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 18 dicembre 2009, n. L 337. 
              La direttiva 2002/19/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. 24
          aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. 
              La direttiva 2002/20/CE Pubblicata  nella  G.U.C.E.  24
          aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. 
              La direttiva 2002/21/CE Pubblicata  nella  G.U.C.E.  24
          aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore il 24 aprile 2002. 
              La direttiva 2002/77/CE Pubblicata  nella  G.U.C.E.  17
          settembre 2002, n. L 249. Entrata in vigore  il  7  ottobre
          2002. 
              Il  decreto  legislativo  23  novembre  2000,  n.   427
          (Modifiche ed integrazioni alla L. 21 giugno 1986, n.  317,
          concernenti la procedura di informazione nel settore  delle
          norme e regolamentazioni tecniche e delle  regole  relative
          ai servizi della societa' dell'informazione, in  attuazione
          delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19. 
              La legge 7 agosto 1990, n. 241(Norme per la concorrenza
          e  la  regolazione  dei  servizi  di   pubblica   utilita'.
          Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di
          pubblica utilita'), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              La legge 31 gennaio 1996, n. 61 (Ratifica ed esecuzione
          degli  atti  finali  della   Conferenza   addizionale   dei
          plenipotenziari relativa alla  costituzione  e  convenzione
          dell'Unione internazionale delle  telecomunicazioni  (UIT),
          con protocollo facoltativo, risoluzioni e  raccomandazioni,
          adottati a Ginevra il  22  dicembre  1992),  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1996, n. 40, S.O. 
              La  legge  31  luglio   1997,   n.   249   (Istituzione
          dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e  norme
          sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale31 luglio 1997, n.  177,
          S.O. 
              Il  decreto  legislativo  15  novembre  2000,  n.   373
          (Attuazione  della  direttiva  98/84/CE  sulla  tutela  dei
          servizi ad accesso condizionato e dei  servizi  di  accesso
          condizionato), e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          dicembre 2000, n. 292. 
              Il testo dell'articolo  2  bis  del  decreto  legge  23
          gennaio  2001,  n.   5   (Disposizioni   urgenti   per   il
          differimento  di  termini  in   materia   di   trasmissioni
          radiotelevisive  analogiche  e  digitali,  nonche'  per  il
          risanamento di impianti radiotelevisivi), pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 gennaio 2001, n. 19, cosi' recita: 
              "2-bis.  Trasmissioni   radiotelevisive   digitali   su
          frequenze terrestri. Sistemi audiovisivi terrestri a  larga
          banda. 
              1.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  dei  mercati  di
          programmi televisivi digitali  su  frequenze  terrestri,  i
          soggetti  che  eserciscono  legittimamente  l'attivita'  di
          radiodiffusione  televisiva  su  frequenze  terrestri,   da
          satellite e via cavo sono abilitati, di norma nel bacino di
          utenza  o  parte   di   esso,   alla   sperimentazione   di
          trasmissioni   televisive   e   servizi   della    societa'
          dell'informazione in  tecnica  digitale.  A  tale  fine  le
          emittenti richiedenti possono costituire  consorzi,  ovvero
          definire intese, per la gestione dei  relativi  impianti  e
          per la diffusione dei programmi e dei servizi multimediali.
          Ai predetti consorzi e  intese  possono  partecipare  anche
          editori di prodotti e servizi multimediali. Le trasmissioni
          televisive in tecnica digitale sono  irradiate  sui  canali
          legittimamente eserciti, nonche' sui  canali  eventualmente
          derivanti dalle acquisizioni di cui  al  comma  2.  Ciascun
          soggetto che  sia  titolare  di  piu'  di  una  concessione
          televisiva deve riservare, in ciascun blocco di programmi e
          servizi diffusi in tecnica digitale,  pari  opportunita'  e
          comunque almeno  il  quaranta  per  cento  della  capacita'
          trasmissiva del medesimo blocco di programmi  e  servizi  a
          condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, per  la
          sperimentazione da parte di altri soggetti  che  non  siano
          societa' controllanti, controllate o  collegate,  ai  sensi
          dell'articolo 2, commi 17 e 18, della legge 31 luglio 1997,
          n. 249, compresi quelli gia' operanti da  satellite  ovvero
          via cavo e le  emittenti  concessionarie  che  non  abbiano
          ancora raggiunto la copertura minima ai sensi dell'articolo
          3, comma 5, della medesima legge 31 luglio  1997,  n.  249.
          L'abilitazione   e'   rilasciata   dal   Ministero    delle
          comunicazioni entro  sessanta  giorni  dalla  presentazione
          della richiesta corredata da un progetto di attuazione e da
          un progetto radioelettrico. 
              2. Al fine di promuovere l'avvio dei mercati televisivi
          in tecnica digitale su frequenze terrestri sono consentiti,
          per i primi tre anni dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, i trasferimenti di impianti o di rami  di
          azienda tra concessionari televisivi in ambito locale o tra
          questi e concessionari televisivi in  ambito  nazionale,  a
          condizione che le acquisizioni  operate  da  questi  ultimi
          siano   impiegate   esclusivamente   per   la    diffusione
          sperimentale in tecnica  digitale,  fermo  restando  quanto
          previsto dal penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1. 
              3.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  dei  mercati  di
          programmi radiofonici digitali su  frequenze  terrestri,  i
          soggetti titolari di  concessione  per  la  radiodiffusione
          sonora nonche' i soggetti  che  eserciscono  legittimamente
          l'attivita' di radiodiffusione sonora in ambito locale sono
          abilitati alla sperimentazione di trasmissioni radiofoniche
          in tecnica digitale, di norma nel bacino di utenza, o parte
          di  esso,  oggetto  della  concessione.  A  tale  fine   le
          emittenti richiedenti possono costituire  consorzi,  ovvero
          definiscono intese, per la gestione dei relativi impianti e
          per  la  diffusione  dei  programmi  e  dei   servizi.   Le
          trasmissioni  radiofoniche   in   tecnica   digitale   sono
          irradiate in banda VHF-III e in banda UHF-L. L'abilitazione
          e'  rilasciata  dal  Ministero  delle  comunicazioni  entro
          sessanta  giorni  dalla   presentazione   della   richiesta
          corredata da un progetto di attuazione  e  da  un  progetto
          radioelettrico. 
              4. La diffusione delle trasmissioni in tecnica digitale
          su frequenze terrestri avviene secondo le  modalita'  e  in
          applicazione degli  standard  tecnici  DAB  (digital  audio
          broadcasting) per la radiodiffusione sonora e per  prodotti
          e servizi multimediali anche  interattivi  e  DVB  (digital
          video  broadcasting)  per  i  programmi  televisivi  e  per
          prodotti e servizi multimediali anche interattivi. 
              5. Le  trasmissioni  televisive  dei  programmi  e  dei
          servizi multimediali su frequenze terrestri  devono  essere
          irradiate esclusivamente in tecnica digitale  entro  l'anno
          2012. A tale fine sono individuate aree all digital in  cui
          accelerare la completa conversione. 
              6. L'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni
          nella  predisposizione  dei  piani  di  assegnazione  delle
          frequenze sonore e televisive in tecnica digitale adotta il
          criterio  di  migliore  e  razionale  utilizzazione   dello
          spettro  radioelettrico,   suddividendo   le   risorse   in
          relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma
          per l'emittenza nazionale reti  isofrequenziali  per  macro
          aree di diffusione. 
              7. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  2,
          comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, le  licenze  o
          le  autorizzazioni  per  la  diffusione   di   trasmissioni
          radiotelevisive in tecnica digitale sulla base dei piani di
          assegnazione delle frequenze in  tecnica  digitale  di  cui
          all'articolo  1  sono  rilasciate   dal   Ministero   delle
          comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in  un
          regolamento, adottato dall'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni entro il 30 giugno 2001,  tenendo  conto  dei
          principi del presente decreto, della legge 31 luglio  1997,
          n. 249, e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi: 
              a)  distinzione  tra  i  soggetti  che   forniscono   i
          contenuti e i soggetti che provvedono alla diffusione,  con
          individuazione delle rispettive responsabilita',  anche  in
          relazione alla diffusione di dati, e previsione del  regime
          della licenza individuale per  i  soggetti  che  provvedono
          alla diffusione; 
              b) previsione di norme atte  a  favorire  la  messa  in
          comune delle strutture di trasmissione; 
              c)   definizione   dei   compiti    degli    operatori,
          nell'osservanza     dei     principi     di      pluralismo
          dell'informazione,  di   trasparenza,   di   tutela   della
          concorrenza e di non discriminazione; 
              d) previsione in ogni blocco di  diffusione,  oltre  ai
          servizi multimediali veicolati, di almeno cinque  programmi
          radiofonici o almeno tre programmi televisivi; 
              e) obbligo di diffondere  il  medesimo  programma  e  i
          medesimi programmi dati sul territorio nazionale  da  parte
          dei soggetti operanti in tale ambito e identificazione  dei
          programmi  irradiati,  fatta  salva  l'articolazione  anche
          locale    delle    trasmissioni    radiotelevisive    della
          concessionaria del servizio pubblico; 
              f) previsione delle procedure e dei termini di rilascio
          delle licenze e delle autorizzazioni; 
              g) previsione del regime transitorio occorrente per  la
          definitiva trasformazione delle trasmissioni dalla  tecnica
          analogica alla tecnica digitale; 
              h)  obbligo  di  destinare  programmi  alla  diffusione
          radiotelevisiva in chiaro. 
              8. In ambito locale il  Ministero  delle  comunicazioni
          rilascia licenze, sulla base  di  un  apposito  regolamento
          adottato   dall'Autorita'    per    le    garanzie    nelle
          comunicazioni,   per   trasmissioni    audiovisive    anche
          interattive su bande di frequenza terrestri attribuite  dal
          piano nazionale di ripartizione  delle  frequenze  e  nelle
          altre  bande  destinate  dalla  pianificazione  europea  ai
          servizi MWS (multimedia wireless system). Le licenze di cui
          al presente comma possono riguardare anche la distribuzione
          dei segnali radiotelevisivi via cavo e  da  satellite  alle
          unita' abitative. 
              9.  Ai  fini  del  conseguimento  degli  obiettivi  del
          servizio   pubblico    radiotelevisivo,    alla    societa'
          concessionaria    dello    stesso     servizio     pubblico
          radiotelevisivo sono riservati un blocco di  diffusione  di
          programmi radiofonici in  chiaro  e  almeno  un  blocco  di
          diffusione di programmi televisivi in chiaro. I blocchi  di
          programmi radiotelevisivi in chiaro contenenti i  programmi
          della concessionaria pubblica devono  essere  distinti  dai
          blocchi  di  programmi  contenenti  programmi  degli  altri
          operatori radiotelevisivi. 
              10. All'articolo 3, comma 11,  della  legge  31  luglio
          1997, n. 249, le parole: «il Ministero delle  comunicazioni
          adotta»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «l'Autorita'
          adotta».  Le  autorizzazioni  e  le  licenze  di  cui  agli
          articoli 2, comma 13, e 4, commi 1  e  3,  della  legge  31
          luglio 1997, n. 249, sono rilasciate  dal  Ministero  delle
          comunicazioni che esercita  la  vigilanza  e  il  controllo
          sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da  quelle
          rilasciate   dall'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni 
              11. Il Ministero delle comunicazioni pianifica, su base
          provinciale,  nel   rispetto   del   piano   nazionale   di
          ripartizione   delle   frequenze   nonche'   delle    norme
          urbanistiche,  ambientali  e  sanitarie,  con   particolare
          riferimento alle norme di prevenzione dell'inquinamento  da
          onde  elettromagnetiche,  le   frequenze   destinate   alle
          trasmissioni di cui al comma 8, sentite l'Autorita' per  le
          garanzie nelle comunicazioni  e  le  province  interessate,
          fermo restando l'obbligo, previsto dall'articolo  2,  comma
          6, della legge 31  luglio  1997,  n.  249,  di  sentire  le
          regioni e, al fine di tutelare le  minoranze  linguistiche,
          di acquisire  l'intesa  con  le  regioni  Valle  d'Aosta  e
          Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di  Trento
          e  di  Bolzano.   L'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
          comunicazioni adotta i provvedimenti necessari  ad  evitare
          il determinarsi di posizioni dominanti nell'utilizzo  delle
          stesse frequenze, sulla base dei principi  contenuti  nella
          medesima legge 31 luglio 1997, n. 249. 
              12. Le licenze di cui al comma 8 sono rilasciate  dando
          priorita' ai soggetti che intendono  diffondere  produzioni
          audiovisive di utilita'  sociale  o  utilizzare  tecnologie
          trasmissive di tipo avanzato ovvero  siano  destinatari  di
          finanziamenti da parte dell'Unione europea. 
              13. Al fine di favorire lo  sviluppo  e  la  diffusione
          delle nuove tecnologie di radiodiffusione da satellite,  le
          opere di installazione di nuovi impianti  sono  innovazioni
          necessarie ai sensi dell'articolo 1120,  primo  comma,  del
          codice   civile.   Per   l'approvazione   delle    relative
          deliberazioni si  applica  l'articolo  1136,  terzo  comma,
          dello stesso codice. Le disposizioni di cui  ai  precedenti
          periodi non costituiscono titolo per il  riconoscimento  di
          benefici fiscali 
              14. Entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto,  il  Forum
          permanente per le comunicazioni istituito dall'articolo  1,
          comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249,  promuove  un
          apposito studio  sulla  convergenza  tra  i  settori  delle
          telecomunicazioni   e   radiotelevisivo   e   sulle   nuove
          tecnologie dell'informazione, finalizzato  a  definire  una
          proposta all'Autorita' per le garanzie nelle  comunicazioni
          per    la    regolamentazione    della    radio-televisione
          multimediale. 
              15. Entro tre mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,   il
          Ministero delle comunicazioni adotta un  programma  per  lo
          sviluppo e la diffusione in Italia delle  nuove  tecnologie
          di  trasmissione  radiotelevisiva  digitale  su   frequenze
          terrestri e da satellite e per l'introduzione  dei  sistemi
          audiovisivi   terrestri   a   larga   banda,   individuando
          contestualmente misure a sostegno del settore.". 
              Il  decreto  legislativo  9   maggio   2001,   n.   269
          (Attuazione  della  direttiva  1999/5/CE   riguardante   le
          apparecchiature  radio,  le  apparecchiature  terminali  di
          telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro
          conformita')  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2001, n. 156, S.O. 
              La decisione 676/2002 (CE) e' pubblicata nella G.U.C.E.
          24 aprile 2002, n. L 108. Entrata in vigore  il  24  aprile
          2002. 
              La decisione 267/2010 (UE) e' pubblicata nella G.U.U.E.
          11 maggio 2010, n. L 117. 
              Il testo dell'articolo 41 della legge 16 gennaio  2003,
          n. 3 (Disposizioni ordinamentali  in  materia  di  pubblica
          amministrazione), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  20
          gennaio 2003, n. 15, S.O., cosi' recita: 
              "Capo VIII 
              Disposizioni in materia di comunicazioni 
              Art. 41. Tecnologie delle comunicazioni. 
              1.  Nell'ambito  dell'attivita'  del  Ministero   delle
          comunicazioni nel campo  dello  sviluppo  delle  tecnologie
          delle  comunicazioni  e  dell'informazione,  nonche'  della
          sicurezza delle reti e della  tutela  delle  comunicazioni,
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero
          delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di  studio
          e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con  enti
          ed istituti di  ricerca  specializzati  nel  settore  delle
          poste  e  delle  comunicazioni,  di  predisposizione  della
          normativa tecnica, di certificazione e di  omologazione  di
          apparecchiature e sistemi, di formazione del personale  del
          Ministero e di altre  organizzazioni  pubbliche  e  private
          sulla base dell'articolo  12,  comma  1,  lettera  b),  del
          decreto-legge 1° dicembre 1993,  n.  487,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.  71.  Presso
          l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie
          dell'informazione   opera   la    Scuola    superiore    di
          specializzazione in telecomunicazioni ai  sensi  del  regio
          decreto   19   agosto   1923,   n.   2483,   e   successive
          modificazioni. 
              2.  Per  un  efficace  ed  efficiente  svolgimento  dei
          compiti di cui al comma  1,  all'Istituto  superiore  delle
          comunicazioni  e  delle  tecnologie  dell'informazione   e'
          attribuita    autonomia     scientifica,     organizzativa,
          amministrativa  e  contabile  nei  limiti  stabiliti  dalla
          legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare
          attivita' di ricerca sono versati all'entrata del  bilancio
          dello Stato per  essere  successivamente  riassegnati,  con
          decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  allo
          stato di previsione del  Ministero  delle  comunicazioni  -
          centro   di   responsabilita'   amministrativa    «Istituto
          superiore   delle   comunicazioni   e   delle    tecnologie
          dell'informazione»  e  destinati   all'espletamento   delle
          attivita' di ricerca. L'Istituto e' sottoposto al controllo
          della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,
          della  legge  14  gennaio  1994,  n.   20,   e   successive
          modificazioni, e al potere di  indirizzo  e  vigilanza  del
          Ministero delle comunicazioni. 
              3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
          il  Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste   e   delle
          telecomunicazioni acquista la  denominazione  di  Consiglio
          superiore delle comunicazioni  ed  assume  tra  le  proprie
          attribuzioni quelle riconosciute in  base  all'articolo  1,
          comma 24, della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  al  Forum
          permanente per le comunicazioni,  che  e'  conseguentemente
          soppresso e nella cui dotazione  finanziaria  il  Consiglio
          succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge,  i  componenti  del  Consiglio
          cessano  dalla  carica.  Il   Consiglio   superiore   delle
          comunicazioni e'  organo  consultivo  del  Ministero  delle
          comunicazioni  con  compiti  di  proposta  nei  settori  di
          competenza del Ministero. Con regolamento da emanare  entro
          quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
          legge, su proposta del  Ministro  delle  comunicazioni,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  ai
          sensi dell'articolo 17, comma  1,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio. 
              4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i
          propri organi periferici, esercita la vigilanza  sui  tetti
          di radiofrequenze compatibili con la salute umana  anche  a
          supporto degli organi indicati dall'articolo 14 della legge
          22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le  competenze  del
          Ministero della salute. 
              5.  La   Fondazione   Ugo   Bordoni   e'   riconosciuta
          istituzione di alta cultura e ricerca ed e' sottoposta alla
          vigilanza  del  Ministero  dello  sviluppo  economico.   La
          Fondazione  elabora   e   propone,   in   piena   autonomia
          scientifica,  strategie  di  sviluppo  del  settore   delle
          comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi  nazionali  e
          internazionali competenti,  e  coadiuva  operativamente  il
          Ministero dello sviluppo economico e altre  amministrazioni
          pubbliche nella  soluzione  organica  ed  interdisciplinare
          delle  problematiche  di  carattere   tecnico,   economico,
          finanziario, gestionale, normativo e  regolatorio  connesse
          alle  attivita'  del  Ministero  e  delle   amministrazioni
          pubbliche. La Fondazione, su richiesta  dell'Autorita'  per
          le garanzie nelle comunicazioni ovvero di  altre  Autorita'
          amministrative indipendenti, svolge attivita' di ricerca ed
          approfondimento  su   argomenti   di   carattere   tecnico,
          economico e regolatorio. Le modalita' di collaborazione con
          il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e  con
          l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni  e  altre
          Autorita' amministrative indipendenti sono  stabilite,  nei
          limiti   delle   disponibilita'   delle    amministrazioni,
          attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base  di
          atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la
          Fondazione   Ugo   Bordoni   e'   tenuta    ad    attenersi
          nell'assolvere  agli  incarichi  ad   essa   affidati.   Al
          finanziamento  della  Fondazione  lo   Stato   contribuisce
          mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni  2002,
          2003 e 2004 di 5.165.000 euro  per  spese  di  investimento
          relative alle attivita' di ricerca (52). Al relativo  onere
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          conto capitale «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni.  Prosegue  senza
          soluzione di continuita', rimanendo confermato,  il  regime
          convenzionale tra il Ministero  delle  comunicazioni  e  la
          Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7
          marzo  2001,  recante  la   disciplina   delle   reciproche
          prestazioni relative alle attivita' di collaborazione e  la
          regolazione  dei   conseguenti   rapporti.   Nell'interesse
          generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica,
          la Fondazione Ugo Bordoni  realizza  altresi'  la  rete  di
          monitoraggio  dei  livelli  di  campo  elettromagnetico   a
          livello nazionale, a valere sui fondi di  cui  all'articolo
          112 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  secondo  le
          modalita' stabilite da apposita convenzione. 
              6. Lo statuto,  l'organizzazione  e  i  ruoli  organici
          della Fondazione Ugo Bordoni sono  ridefiniti  in  coerenza
          con le attivita' indicate al comma 5 e  con  la  finalita',
          prevalente e dedicata, di ricerca e  assistenza  in  favore
          del  Ministero   dello   sviluppo   economico,   di   altre
          amministrazioni   pubbliche,   nonche'   delle    Autorita'
          amministrative indipendenti. I dipendenti della  Fondazione
          risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione,  e
          comunque fino ad un massimo di 80 unita', possono  chiedere
          di  essere  immessi,  anche  in  soprannumero,  nel   ruolo
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie  dell'informazione   e   del   Ministero   delle
          comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali,
          secondo criteri e modalita' da  definire  con  decreto  del
          Ministro delle comunicazioni, di concerto con  il  Ministro
          per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede
          nei posti e con  le  qualifiche  professionali  analoghe  a
          quelle  rivestite.  Al   personale   immesso   compete   il
          trattamento  economico  spettante  agli  appartenenti  alla
          qualifica in cui ciascun dipendente  e'  inquadrato,  senza
          tenere  conto  dell'anzianita'   giuridica   ed   economica
          maturata con il precedente rapporto. Per  le  finalita'  di
          cui al  presente  comma,  e'  autorizzata  la  spesa  annua
          massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno  2002,  cui
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che
          hanno presentato domanda di  inquadramento  possono  essere
          mantenuti  in  servizio  presso  la  Fondazione   fino   al
          completamento delle procedure concorsuali. 
              7.  Al  fine   di   incentivare   lo   sviluppo   della
          radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze
          terrestri,  in  aggiunta  a  quanto   gia'   previsto   dal
          decreto-legge  23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  20  marzo  2001,  n.  66,  il
          Ministero  delle  comunicazioni   promuove   attivita'   di
          sperimentazione   di   trasmissioni   televisive   digitali
          terrestri  e  di  servizi  interattivi,   con   particolare
          riguardo  alle   applicazioni   di   carattere   innovativo
          nell'area dei servizi pubblici  e  dell'interazione  tra  i
          cittadini e le  amministrazioni  dello  Stato,  avvalendosi
          della riserva di frequenze di cui all'articolo 2, comma  6,
          lettera d), della  legge  31  luglio  1997,  n.  249.  Tali
          attivita' sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero
          delle comunicazioni e dell'Autorita' per le garanzie  nelle
          comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione
          Ugo Bordoni attraverso  convenzioni  da  stipulare  tra  la
          medesima   Fondazione    e    soggetti    abilitati    alla
          sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5  del
          2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66  del
          2001, e della deliberazione n.  435/01/CONS  dell'Autorita'
          per le garanzie nelle comunicazioni del 15  novembre  2001,
          pubblicata  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale n.  284  del  6  dicembre  2001,  sulla  base  di
          progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in
          vigore del provvedimento previsto  dall'articolo  29  della
          citata  deliberazione  n.  435/01/CONS,  per  le   predette
          attivita' di sperimentazione sono utilizzate, su  base  non
          interferenziale, le frequenze libere o disponibili. 
              8. All'articolo 2-bis, comma 10, del  decreto-legge  23
          gennaio 2001, n. 5, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  20  marzo  2001,  n.  66,  dopo  le  parole:   «sono
          rilasciate dal Ministero delle comunicazioni» sono aggiunte
          le seguenti: «che esercita  la  vigilanza  e  il  controllo
          sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da  quelle
          rilasciate   dall'Autorita'   per   le    garanzie    nelle
          comunicazioni». 
              9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in
          ambito locale che alla data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge   risultino   debitrici   per   canoni   di
          concessione per l'esercizio di attivita' di radiodiffusione
          dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria
          posizione  debitoria,  senza  applicazione  di   interessi,
          mediante pagamento di quanto dovuto, da  effettuarsi  entro
          novanta giorni  dalla  comunicazione  alle  interessate  da
          parte  del  Ministero  delle  comunicazioni,  in   un'unica
          soluzione se l'importo e' inferiore ad euro  5.000,  ovvero
          in un numero massimo di cinque rate  mensili  di  ammontare
          non inferiore ad euro 2.000, con  scadenza  a  partire  dal
          trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della
          comunicazione, se l'importo e' pari  o  superiore  ad  euro
          5.000.". 
              Il decreto legislativo 1 agosto 2003,  n.  259  (Codice
          delle  comunicazioni  elettroniche)  e'  pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2003, n. 214, S.O. 
              Il  decreto  legislativo  30  dicembre  2003,  n.   366
          (Modifiche ed integrazioni al D.Lgs.  30  luglio  1999,  n.
          300, concernenti le funzioni e la  struttura  organizzativa
          del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo  1
          della L. 6  luglio  2002,  n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 2004, n. 5. 
              Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29  luglio
          2003, n. 229) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8
          ottobre 2005, n. 235, S.O. 
              Il decreto del Ministro  delle  comunicazioni  2  marzo
          2006, n. 145, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  10
          aprile 2006, n. 84. 
              La legge 14 luglio 2008, n. 121 (Conversione in  legge,
          con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
          recante  disposizioni  urgenti  per   l'adeguamento   delle
          strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi
          376 e 377, della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2008, n. 164. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 1 del citato decreto legislativo
          n. 259 del 2003,  come  modificato  dal  presente  decreto,
          cosi' recita: 
              "TITOLO I 
              Disposizioni generali e comuni 
              Capo I - Disposizioni generali 
              Art. 1. Definizioni. 
              1. Ai fini del presente Codice si intende per: 
                a) contraente: la persona fisica o giuridica che  sia
          parte di un  contratto  con  il  fornitore  di  servizi  di
          comunicazione elettronica accessibili al pubblico,  per  la
          fornitura di tali servizi; 
                b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o
          servizi ad un'altra impresa a  determinate  condizioni,  su
          base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire  servizi
          di comunicazione elettronica anche quando  sono  utilizzati
          per   la   prestazione   di    servizi    della    societa'
          dell'informazione  o  di  servizi  di  radiodiffusione   di
          contenuti. E' compreso tra l'altro, l'accesso agli elementi
          della rete e alle risorse correlate, che puo' comportare la
          connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non  fissi
          (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla  rete  locale
          nonche' alle risorse e ai  servizi  necessari  per  fornire
          servizi    tramite    la    rete     locale);     l'accesso
          all'infrastruttura fisica,  tra  cui  edifici,  condotti  e
          piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i
          sistemi  di  supporto  operativo;   l'accesso   a   sistemi
          informativi o banche dati per l'ordinazione preventiva,  la
          fornitura, l'ordinazione, la manutenzione, le richieste  di
          riparazione e la  fatturazione;  l'accesso  ai  servizi  di
          traduzione del numero o a  sistemi  che  svolgono  funzioni
          analoghe;  l'accesso  alle  reti   fisse   e   mobili,   in
          particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso
          condizionato  per  i  servizi  di  televisione  digitale  e
          l'accesso ai servizi di rete virtuale; 
                c) apparato radio  elettrico:  un  trasmettitore,  un
          ricevitore  o  un  ricetrasmettitore  destinato  ad  essere
          applicato in una stazione radioelettrica.  In  alcuni  casi
          l'apparato radioelettrico puo' coincidere con  la  stazione
          stessa; 
                d) apparecchiature digitali  televisive  avanzate:  i
          sistemi  di  apparecchiature  di  decodifica  destinati  al
          collegamento con televisori o sistemi  televisivi  digitali
          integrati in grado di ricevere i servizi della  televisione
          digitale interattiva; 
                e)   Application   Programming    Interface    (API):
          interfaccia software fra applicazioni rese  disponibili  da
          emittenti  o  fornitori  di  servizi  e  le  risorse  delle
          apparecchiature  digitali  televisive   avanzate   per   la
          televisione e i servizi radiofonici digitali; 
                f)   Autorita'   nazionale    di    regolamentazione:
          l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito
          denominata Autorita'; 
                g) autorizzazione generale: il regime  giuridico  che
          disciplina  la  fornitura  di  reti   o   di   servizi   di
          comunicazione elettronica,  anche  ad  uso  privato,  ed  i
          relativi obblighi specifici per il  settore  applicabili  a
          tutti i tipi o a tipi specifici di servizi  e  di  reti  di
          comunicazione elettronica, conformemente al Codice; 
                h) chiamata: la connessione istituita da un  servizio
          di comunicazione elettronica accessibile  al  pubblico  che
          consente la comunicazione bidirezionale; 
                i)   Codice:   il   «Codice    delle    comunicazioni
          elettroniche» per quanto concerne le reti e  i  servizi  di
          comunicazione elettronica; 
                j) consumatore: l'utente finale,  la  persona  fisica
          che utilizza o che chiede  di  utilizzare  un  servizio  di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi
          non  riferibili  all'attivita'  lavorativa,  commerciale  o
          professionale svolta; 
                l)   fornitura   di   una   rete   di   comunicazione
          elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo  o
          la messa a disposizione di una siffatta rete; 
                m) interconnessione: il collegamento fisico e  logico
          delle  reti  pubbliche  di  comunicazione  utilizzate   dal
          medesimo operatore o da un altro per consentire agli utenti
          di un operatore di comunicare con gli utenti del medesimo o
          di un altro operatore, o di accedere ai servizi offerti  da
          un altro operatore. I servizi possono essere forniti  dalle
          parti interessate o da altre parti che hanno  accesso  alla
          rete. L'interconnessione e' una  particolare  modalita'  di
          accesso tra operatori della rete pubblica di comunicazione; 
                n) interferenza dannosa: interferenza che  pregiudica
          il funzionamento di un servizio di  radionavigazione  o  di
          altri servizi di  sicurezza  o  che  deteriora  gravemente,
          ostacola  o  interrompe  ripetutamente   un   servizio   di
          radiocomunicazione che opera conformemente  alle  normative
          internazionali,    dell'Unione    europea    o    nazionali
          applicabili; 
                o) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito  da
          applicazioni, contenuti,  servizi  ed  infrastrutture,  che
          consente l'utilizzo delle tecnologie  digitali  ad  elevati
          livelli di interattivita'; 
                p) libero uso: la facolta' di utilizzo di dispositivi
          o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica
          senza necessita' di autorizzazione generale; 
                q) mercati transnazionali: mercati situati in piu' di
          uno Stato membro,  individuati  conformemente  all'articolo
          18,  che  comprendono  l'Unione   europea   o   una   parte
          considerevole dei suoi Stati membri; 
                r) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico; 
                s) numero  geografico:  qualsiasi  numero  del  piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica  nel  quale  alcune  delle  cifre  fungono   da
          indicativo geografico e sono utilizzate per  instradare  le
          chiamate verso l'ubicazione fisica del punto  terminale  di
          rete; 
                t) numero non geografico: qualsiasi numero del  piano
          nazionale  di  numerazione  dei  servizi  di  comunicazione
          elettronica e che non sia un numero geografico; include tra
          l'altro i numeri di telefonia mobile, i numeri di  chiamata
          gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo; 
                u) operatore: un'impresa che e' autorizzata a fornire
          una  rete  pubblica  di  comunicazioni,   o   una   risorsa
          correlata; 
                v) punto terminale di rete: il punto fisico a partire
          dal quale il contraente ha accesso ad una rete pubblica  di
          comunicazione; in caso di reti  in  cui  abbiano  luogo  la
          commutazione o l'instradamento, il punto terminale di  rete
          e' definito mediante un indirizzo  di  rete  specifico  che
          puo' essere correlato ad un numero di contraente  o  ad  un
          nome di contraente; per il servizio di comunicazioni mobili
          e personali  il  punto  terminale  di  rete  e'  costituito
          dall'antenna fissa cui  possono  collegarsi  via  radio  le
          apparecchiature  terminali  utilizzate  dagli  utenti   del
          servizio; 
                z) rete locale: il circuito  fisico  che  collega  il
          punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto
          equivalente nella  rete  pubblica  fissa  di  comunicazione
          elettronica; 
                aa) rete  pubblica  di  comunicazioni:  una  rete  di
          comunicazione   elettronica   utilizzata   interamente    o
          prevalentemente  per  fornire  servizi   di   comunicazione
          elettronica  accessibili  al  pubblico,  che  supporta   il
          trasferimento di informazioni  tra  i  punti  terminali  di
          reti; 
                bb) (soppressa). 
                cc) rete televisiva  via  cavo:  ogni  infrastruttura
          prevalentemente cablata installata  principalmente  per  la
          diffusione o la  distribuzione  di  segnali  radiofonici  o
          televisivi al pubblico; 
                dd) reti di comunicazione elettronica: i  sistemi  di
          trasmissione  e,  se  del  caso,  le   apparecchiature   di
          commutazione o di instradamento e  altre  risorse,  inclusi
          gli  elementi  di  rete  non  attivi,  che  consentono   di
          trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo  di  fibre
          ottiche o con altri  mezzi  elettromagnetici,  comprese  le
          reti satellitari, le  reti  terrestri  mobili  e  fisse  (a
          commutazione di circuito e  a  commutazione  di  pacchetto,
          compresa Internet), le reti utilizzate  per  la  diffusione
          circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi  per
          il trasporto della corrente elettrica, nella misura in  cui
          siano  utilizzati  per  trasmettere  i  segnali,  le   reti
          televisive  via  cavo,  indipendentemente   dal   tipo   di
          informazione trasportato; 
                ee)  risorse  correlate:  i  servizi  correlati,   le
          infrastrutture  fisiche  e  le  altre  risorse  o  elementi
          correlati ad una rete di comunicazione elettronica o ad  un
          servizio di  comunicazione  elettronica  che  permettono  o
          supportano la fornitura di servizi attraverso tale  rete  o
          servizio, ovvero sono potenzialmente in grado di farlo, ivi
          compresi  tra  l'altro  gli  edifici  o  gli  accessi  agli
          edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e
          le altre strutture di supporto,  le  guaine,  i  piloni,  i
          pozzetti e gli armadi di distribuzione; 
                ff) servizio  di  comunicazione  elettronica  ad  uso
          privato: un servizio di  comunicazione  elettronica  svolto
          esclusivamente nell'interesse proprio  dal  titolare  della
          relativa autorizzazione generale; 
                gg) servizio di comunicazione elettronica: i servizi,
          forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente  o
          prevalentemente nella trasmissione di segnali  su  reti  di
          comunicazione   elettronica,   compresi   i   servizi    di
          telecomunicazioni e i servizi di  trasmissione  nelle  reti
          utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva,  ad
          esclusione dei servizi che forniscono  contenuti  trasmessi
          utilizzando reti e servizi di comunicazione  elettronica  o
          che esercitano un controllo editoriale su  tali  contenuti;
          sono   inoltre   esclusi   i   servizi    della    societa'
          dell'informazione di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera
          a), del decreto legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  non
          consistenti    interamente    o    prevalentemente    nella
          trasmissione  di   segnali   su   reti   di   comunicazione
          elettronica; 
                hh) servizio telefonico accessibile al  pubblico:  un
          servizio reso  accessibile  al  pubblico  che  consente  di
          effettuare  e  ricevere  direttamente   o   indirettamente,
          chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno
          o piu' numeri che figurano in un piano di  numerazione  dei
          servizi   di   comunicazione   elettronica   nazionale    o
          internazionale; 
                ii) servizio televisivo  in  formato  panoramico:  un
          servizio  televisivo  che  si  compone   esclusivamente   o
          parzialmente di programmi prodotti ed  editati  per  essere
          visualizzati  su  uno  schermo  a  formato  panoramico.  Il
          rapporto d'immagine 16:9 e' il formato di riferimento per i
          servizi televisivi in formato panoramico; 
                ll) servizio universale: un insieme minimo di servizi
          di una qualita' determinata, accessibili a tutti gli utenti
          a prescindere dalla loro ubicazione  geografica  e,  tenuto
          conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad  un
          prezzo accessibile; 
                mm) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura
          o intesa  tecnica  secondo  la  quale  l'accesso  in  forma
          intelligibile  ad  un  servizio  protetto   di   diffusione
          radiotelevisiva e'  subordinato  ad  un  abbonamento  o  ad
          un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale; 
                nn) stazione radioelettrica, uno o piu' trasmettitori
          o ricevitori o un insieme di  trasmettitori  e  ricevitori,
          ivi comprese le apparecchiature  accessorie,  necessari  in
          una  data  postazione,  anche  mobile  o   portatile,   per
          assicurare un  servizio  di  radiocomunicazione  o  per  il
          servizio   di   radioastronomia.   Ogni   stazione    viene
          classificata sulla base del servizio al quale partecipa  in
          materia permanente o temporanea; 
                oo)  telefono   pubblico   a   pagamento:   qualsiasi
          apparecchio    telefonico    accessibile    al    pubblico,
          utilizzabile con mezzi di pagamento che  possono  includere
          monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate,
          comprese le schede con codice di accesso; 
                pp)  utente:  la  persona  fisica  o  giuridica   che
          utilizza  o   chiede   di   utilizzare   un   servizio   di
          comunicazione elettronica accessibile al pubblico; 
                qq) utente finale: un utente che  non  fornisce  reti
          pubbliche  di  comunicazione  o  servizi  di  comunicazione
          elettronica accessibili al pubblico; 
                qq-bis) BEREC: Organismo dei regolatori europei delle
          comunicazioni elettroniche; 
                qq-ter)   attribuzione   di   spettro    radio:    la
          designazione  di  una  determinata   banda   di   frequenze
          destinata ad essere utilizzata da parte di uno o piu'  tipi
          di  servizi  di  radiocomunicazione,  se  del  caso,   alle
          condizioni specificate; 
                qq-quater) servizi correlati: i servizi correlati  ad
          una rete di comunicazione elettronica o ad un  servizio  di
          comunicazione elettronica che permettono  o  supportano  la
          fornitura di servizi attraverso tale  rete  o  servizio,  o
          sono potenzialmente in grado di farlo, compresi tra l'altro
          i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono
          funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato  e  le
          guide elettroniche  ai  programmi,  nonche'  altri  servizi
          quali quelli relativi all'identita', alla posizione e  alla
          presenza.".