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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 2012, n. 64

Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. (12G0084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2012
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Testo in vigore dal:  6-6-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che prevede l'emanazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 settembre 2010;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 25 ottobre 2010 e del 27 ottobre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 febbraio 2012;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Obiettivi ed ambito di applicazione
1. Il presente regolamento persegue l'obiettivo di valorizzare le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato Corpo nazionale, quale struttura dello Stato ad ordinamento civile incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato Dipartimento, in materia di pubblica incolumità e soccorso pubblico, in particolare nell'ambito del soccorso tecnico urgente e della prevenzione incendi, nonché, per gli aspetti tecnici, della protezione civile e difesa civile, attraverso la disciplina del servizio, e degli istituti ad esso connessi, del personale del Corpo nazionale, appartenente ai ruoli istituiti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta l'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 140 (Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Il regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale del Corpo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
Note alle premesse:
- L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Per il testo dell'articolo 140, del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Per l'argomento del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, si veda nella nota al titolo.