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DECRETO-LEGGE 12 maggio 2012, n. 57

Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (12G0079)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/05/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101 (in G.U. 13/07/2012, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2012)
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vigente al 08/09/2024
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Testo in vigore dal: 14-7-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni  tese  ad  evitare   il   vuoto   normativo   scaturente
dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del
lavoro nell'ambito dei  settori  ferroviario,  marittimo  e  portuale
prevista dall'articolo  3,  comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto
legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  e  dall'espressa   esclusione
dell'applicabilita' ai suddetti settori di alcuni titoli del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.81, come quello sui  luoghi  di  lavoro,
prevista dall'articolo 62, comma 2, del citato decreto; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
scongiurare il rischio di una sospensione delle  attivita'  operative
nei  settori   ferroviario,   marittimo   e   portuale,   determinata
dall'impossibilita' di applicare le  disposizioni  tecniche  previste
dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81,  incompatibili  con  gli
attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori; 
  Ritenuta,  infine,  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di
evitare, nelle more della definizione delle procedure  standardizzate
di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che  i  datori
di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori,  i  quali  entro  il  30
giugno 2012 possono autocertificare l'effettuazione della valutazione
dei rischi, siano obbligati, a  decorrere  dal  1°  luglio  2012,  ad
elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure
ordinarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 maggio 2012; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  e  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con  i  Ministri  della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  ((01.  All'articolo  3,  comma  2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e  successive  modificazioni,  le
parole: "entro quarantotto  mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"entro cinquantacinque mesi")). 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) le parole: "Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2,"
sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'emanazione dei  decreti  di
cui al comma 2,"; 
    b) le parole da:" ; decorso" a : " decreto" sono soppresse. 
    ((b-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Gli  schemi
dei decreti di cui al citato  comma  2  del  presente  articolo  sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del  parere  da  parte  delle
Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro  trenta  giorni
dalla data di assegnazione")). 
  2. Per consentire la definizione delle procedure standardizzate  di
valutazione dei rischi di cui all'articolo 6, comma  8,  lettera  f),
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, all'articolo 29,  comma
5, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e
successive  modificazioni,  le  parole:  "Fino  alla   scadenza   del
diciottesimo mese successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il  30  giugno  2012"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data  di
entrata in vigore del decreto interministeriale di  cui  all'articolo
6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012".