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LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale. (12G0064)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2012
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vigente al 18/07/2026
Testo in vigore dal:  8-5-2012

Art. 2

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma è premesso il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 97 della Costituzione, come modificato dalla presente legge:
«Art. 97. Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».