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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 febbraio 2012, n. 31

Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 concernente la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare. (12G0050)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/2012
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Testo in vigore dal:  11-4-2012

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto del Ministro della sanità 5 aprile 1988, n. 151 recante la disciplina della «gomma base» utilizzata per la produzione della gomma da masticare;
Vista la richiesta della Federazione nazionale dell'industria chimica riguardante l'autorizzazione all'impiego nella produzione di gomma base di un nuovo polimero;
Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 14 giugno 2011;
Vista la nota del 22 giugno 2011, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato alla Commissione dell'Unione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la nota del 30 gennaio 2012, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Gli allegati I e II del decreto 5 aprile 1988, n. 151 sono modificati come segue:
a) nell'allegato I SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, alla voce A) Resine è aggiunta, dopo la voce di cui al n. 5s, la voce: «6) "Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile"»;
b) nell'allegato II REQUISITI DI PUREZZA DELLE SOSTANZE CONSENTITE NELLA FABBRICAZIONE DI BASE GOMMOSA, parte II SOSTANZE AGGIUNTIVE, A) Resine è aggiunto dopo gli alinea di cui al n. 5s, la voce:
«6) Terpolimero acetato di vinile-alcool vinilico-versatato di vinile.
Descrizione: Copolimero termoplastico inodore, insapore e incolore.
Descrizione chimica: Prodotto ottenuto per copolimerizzazione di vinile acetato e vinile versatato seguita da parziale idrolisi (CH 2
-CH-COOCH3 )m (CH2 -CH-COOCCH3 R1 R2 )n (CH2 -CHOH)p .
Peso molecolare: Superiore a 10000 u.m.a. (Mw).
Requisiti di purezza:
Piombo: 3 ppm;
Arsenico: 3 ppm;
Mercurio: 0,5 ppm;
Cadmio: 1 ppm;
Sostanze volatili: max 1% (4 h a 105 C°);
Ceneri: max 0,1% (a 450 C°)».
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), così come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108 (Attuazione della direttiva 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), è il seguente:
«Art. 3. - 1. Con i decreti del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, sono indicati per i materiali e gli oggetti, destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato I, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneità all'uso cui sono destinati nonché le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa rigenerata, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1° giugno 1988, n. 243.
3. Il Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformità da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, è punito per ciò solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni».
- Il decreto ministeriale 5 aprile 1988, n. 151 ( Disciplina igienica della «gomma base» utilizzata per la produzione da masticare) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 13 maggio 1988.
- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:
«Art. 17. (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete».
Note all'art. 1:
- L'allegato I parte II del citato decreto ministeriale n.151 del 1988 riporta le sostanze aggiuntive consentite nella fabbricazione di base gommosa.
- L'allegato II parte II del citato decreto ministeriale n.151 del 1988 riporta i requisiti di purezza delle sostanze aggiuntive consentite nella fabbricazione di base gommosa.