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DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29

Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (12G0051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 2012, n. 62 (in G.U. 21/05/2012, n. 117).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/05/2012)
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Testo in vigore dal:  25-3-2012 al: 25-3-2012
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare talune disposizioni del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, concernenti la nullità di clausole nei contratti bancari, nonché di chiarire gli effetti, sul piano previdenziale, del comma 1 dell'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. All'articolo 27-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, in fine, dopo le parole: «limite del fido» sono inserite le seguenti: «stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio»;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«1-bis. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza oneri per la finanza pubblica e avvalendosi delle relative strutture, un osservatorio sull'erogazione del credito da parte delle banche alle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie e sull'attuazione degli accordi o protocolli volti a sostenere l'accesso al credito delle medesime imprese.
All'Osservatorio partecipano due rappresentanti del MEF, di cui uno con funzioni di presidente, uno del Ministero dello sviluppo economico, uno della Banca d'Italia. Possono essere invitate a intervenire, senza diritto di voto, l'Associazione bancaria italiana e le associazioni delle imprese e di categoria.
1-ter. L'Osservatorio, che si attiva d'ufficio o su segnalazione delle imprese che lamentano l'ingiustificata mancata concessione di un credito o la sua ingiustificata revoca, può chiedere alla Banca d'Italia, all'Associazione bancaria italiana e a singole banche le informazioni necessarie a valutare eventuali criticità nel procedimento di concessione dei finanziamenti. Le banche interessate sono tenute a fornire tutti gli elementi utili e a motivare le ragioni per cui il credito non è stato concesso o è stato revocato.
1-quater. L'Osservatorio, sentita l'Associazione bancaria italiana, promuove la formulazione delle migliori prassi per la gestione delle pratiche di finanziamento alle imprese volte a favorire una reale percezione del merito del credito, in relazione alle specifiche situazioni locali.»;
2. All'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Resta in ogni caso fermo che ai fini previdenziali le disposizioni di cui al presente comma operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con riferimento ai soggetti che alla data del 22 dicembre 2011 abbiamo maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento, non siano titolari di altri trattamenti pensionistici e risultino essere percettori di un trattamento economico imponibile ai predetti fini superiore al limite stabilito dal presente comma, purché continuino a svolgere, fino al momento dell'accesso al pensionamento, le medesime funzioni che svolgevano alla predetta data.».