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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 15 febbraio 2012, n. 23

Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario». (12G0041)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/04/2012
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  4-4-2012

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale prevede che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto in particolare il secondo periodo del citato articolo 16, comma 25, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto, sono stabiliti i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco;
Ritenuta la necessità, al fine di dare piena applicazione alla citata disposizione, di stabilire i criteri per l'inserimento degli interessati nel citato elenco, nonché conseguentemente le modalità e i termini per la formazione e la tenuta dell'elenco stesso per la scelta dei componenti dell'organo di revisione economico-finanziario;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella riunione della Conferenza stessa in data 3 novembre 2011;
Considerate anche le osservazioni rappresentate dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci) e dell'Unione province italiane (Upi), espresse a seguito della comunicazione dello schema di decreto nella predetta seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 dicembre 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 500 G.01 del 13 gennaio 2012;
Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari Giuridici e Legislativi DAGL/4.3.13.3/2012/3, del 2 febbraio 2012, con la quale sono state formulate alcune osservazioni, che si ritiene opportuno recepire;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Elenco dei revisori dei conti degli enti locali
1. È istituito presso il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali nel quale sono inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, di seguito denominato Registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'inserimento nell'elenco avviene con l'iscrizione a livello regionale, in relazione alla residenza anagrafica di ciascun richiedente.
3. L'iscrizione nell'elenco avviene, una volta accertato il possesso dei requisiti previsti, in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali raggruppati, a tal fine, nelle seguenti fasce:
a) fascia 1: comuni fino a 4.999 abitanti;
b) fascia 2: comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti, unioni di comuni e comunità montane;
c) fascia 3: comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, nonché province.
4. I richiedenti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti per l'inserimento in ciascuna fascia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148:
"25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo nel rispetto dei seguenti principi:
a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali. ".
Il decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE. (10G0057), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, S.O.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti al citato decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note alle premesse.