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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 233

Regolamento recante la disciplina sui flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, nonchè delle modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'autorità giudiziaria, a norma dell'articolo 113, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (12G0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/2012
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 15-3-2012
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.  159,  ed  in
particolare l'articolo 113, comma 1, lettera c), il quale  stabilisce
che, con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,
della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  sono  disciplinati  i  flussi
informativi  necessari  per  l'esercizio   dei   compiti   attribuiti
all'Agenzia nazionale per l'amministrazione  e  la  destinazione  dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata,  nonche'
le modalita' delle comunicazioni, da effettuarsi per via  telematica,
tra la citata Agenzia e l'Autorita' giudiziaria; 
  Visto il decreto del Ministro di grazia  e  giustizia  24  febbraio
1997, n. 73, recante il regolamento per la disciplina della  raccolta
dei dati relativi  ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  emanato  in
attuazione dell'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio  1965,  n.
575, ora articolo 49 del decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.
159; 
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 22 luglio 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'Adunanza  del  27  settembre
2011; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 25 novembre 2011; 
  Sulla proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                                Emana 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Sistema informativo dell'Agenzia 
 
  1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione  dei
beni sequestrati  e  confiscati  alla  criminalita'  organizzata,  di
seguito  denominata:  «Agenzia»,  gestisce   i   flussi   informativi
necessari  per  l'esercizio  dei  propri  compiti  istituzionali   ed
effettua le comunicazioni  telematiche  con  l'Autorita'  giudiziaria
attraverso il proprio  sistema  informativo  connesso,  in  modalita'
bidirezionale,  con  il  sistema  informativo  del  Ministero   della
giustizia e  con  le  banche  dati  e  i  sistemi  informativi  delle
Prefetture-Uffici territoriali del Governo, degli enti  territoriali,
di Equitalia ed Equitalia giustizia, delle Agenzie fiscali e con  gli
amministratori dei beni  sequestrati  e  confiscati.  Ai  fini  della
completezza delle informazioni e dei dati a disposizione, il  sistema
informativo puo' cooperare con  i  sistemi  informativi  delle  altre
pubbliche amministrazioni sulla base di protocolli tecnici concordati
con le stesse, nonche' con enti e soggetti  privati  individuati  con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  49  e  113  del
          decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice  delle
          leggi antimafia e  delle  misure  di  prevenzione,  nonche'
          nuove disposizioni in materia di documentazione  antimafia,
          a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.
          136), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28  settembre
          2011, n. 226, supplemento ordinario: 
              «Art. 49 (Regolamento). - 1. Con decreto  del  Ministro
          della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e
          delle finanze, dell'interno e della difesa, e' adottato, ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, un regolamento per disciplinare la raccolta  dei  dati
          relativi  ai  beni  sequestrati  o  confiscati,  dei   dati
          concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la
          confisca  e  dei  dati  concernenti  la   consistenza,   la
          destinazione e la  utilizzazione  dei  beni  sequestrati  e
          confiscati,  nonche'  la  trasmissione  dei  medesimi  dati
          all'Agenzia.  Il  Governo  trasmette  ogni  sei   mesi   al
          Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 
              2. Il Consiglio di  Stato  esprime  il  proprio  parere
          sullo schema di regolamento di cui al comma 1 entro  trenta
          giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo'
          comunque essere adottato. 
              3. Le disposizioni di cui agli  articoli  45,  47,  48,
          nonche' di cui al presente articolo si applicano  anche  ai
          beni per i quali non siano state esaurite le  procedure  di
          liquidazione o non sia stato emanato  il  provvedimento  di
          cui al comma 1 del citato art. 47.». 
              «Art. 113(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).
          -  1.  Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dell'interno, di  concerto  con  i
          Ministri della giustizia, dell'economia e delle  finanze  e
          per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  sono
          disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'art. 118: 
              a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse  umane
          e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia; 
              b)   la   contabilita'   finanziaria    ed    economico
          patrimoniale   relativa   alla    gestione    dell'Agenzia,
          assicurandone la separazione finanziaria e contabile  dalle
          attivita'  di   amministrazione   e   custodia   dei   beni
          sequestrati e confiscati; 
              c) i flussi informativi necessari per  l'esercizio  dei
          compiti attribuiti all'Agenzia nonche' le  modalita'  delle
          comunicazioni,  da  effettuarsi  per  via  telematica,  tra
          l'Agenzia e l'autorita' giudiziaria. 
              2. Ai fini dell'amministrazione e  della  custodia  dei
          beni confiscati di cui all'art. 110, comma 2, lettere d) ed
          e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del  demanio  sono
          disciplinati  mediante  apposita  convenzione  non  onerosa
          avente  ad  oggetto,  in  particolare,  la   stima   e   la
          manutenzione dei beni custoditi, nonche' l'avvalimento  del
          personale dell'Agenzia del demanio. 
              3. Successivamente alla data di entrata in  vigore  del
          regolamento, ovvero, quando piu' di  uno,  dell'ultimo  dei
          regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento
          dei suoi compiti puo' avvalersi  di  altre  amministrazioni
          ovvero enti pubblici, ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla
          base di apposite convenzioni non onerose. 
              4. L'Agenzia e' inserita nella tabella A allegata  alla
          legge   29   ottobre   1984,   n.   720,    e    successive
          modificazioni.». 
              - Il decreto del Ministro della giustizia  24  febbraio
          1997, n. 73 (Regolamento recante disciplina della  raccolta
          dei dati relativi ai beni  sequestrati  o  confiscati),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1997, n. 73. 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  1,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, supplemento ordinario: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              (Omissis).».