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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2011, n. 232

Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (12G0018)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal:  24-2-2012

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;
Visto altresì l'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010 che prevede l'adozione di un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina della rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima;
Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e in particolare, l'articolo 1, comma 9;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e, in particolare, l'articolo 17, comma 125;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;
Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79, e in particolare, l'articolo 8;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39;
Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 26 luglio 2011;
Acquisiti i pareri della V Commissione e delle Commissioni riunite I e VII della Camera dei deputati, espressi rispettivamente in data 28 settembre 2011 e 20 ottobre 2011, nonché della 7° Commissione del Senato della Repubblica in data 9 novembre 2011;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2011;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per professori e ricercatori universitari già in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;
b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge n. 240 del 2010 e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge;
c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge;
d) per professori e ricercatori assunti secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b);
e) per "Legge", la legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
L'articolo 33, sesto comma, della Costituzione recita: "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.".
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
L'articolo 117, sesto comma, della Costituzione recita:
"La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.".
Si riporta l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 2011, n. 10:
"1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
b) invarianza complessiva della progressione;
c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."
"3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:
a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.".
L'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), reca:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari):
"9. Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca e il Consiglio universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare in riferimento al quale è proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 125, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" :
"125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.".
L'articolo 5, comma 9, della legge del 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), recita:
"9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e le norme vigenti in materia di concorsi, nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.".
L'articolo 1 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413 (Disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego) reca:
"Art.1. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 ai dirigenti civili e militari dello Stato ed alle categorie di personale ad essi equiparate, ai dipendenti che godono di trattamenti commisurati o rapportati a quelli dei dirigenti, nonché al personale di magistratura, si applica l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
2. Per le categorie di personale di cui al comma 1, ad eccezione del personale di magistratura, le misure degli stipendi iniziali annui lordi, in attesa dell'entrata in vigore della legge di riordino della dirigenza pubblica, sono incrementate del 15 per cento con decorrenza 1° marzo 1989. Il predetto incremento si applica ai professori e ai ricercatori universitari e al personale ad essi equiparato a decorrere dal 1° gennaio 1990.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parole: «90 per cento» di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 1986, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1986, n. 78, sono sostituite dalle seguenti: «92 per cento».
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al personale di magistratura ai dirigenti dello Stato e alle categorie di personale ad essi equi parate e collegate si applica in materia di trattamento di missione l'articolo 14 comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.
4-bis. Le misure massime di spesa per il vitto e per l'alloggio del personale di cui al comma 4 saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, su proposta del Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
4-ter. Con le medesime procedure e con cadenza biennale a partire dall'anno 1993 saranno rideterminate le misure di cui al comma 4-bis. Gli stanziamenti dei capitoli di bilancio degli stati di previsione delle singole amministrazioni relativi al trattamento di missione non possono essere aumentati nel biennio 1991-1992 in misura superiore al tasso d'inflazione programmato in sede di Relazione previsionale e programmatica.
4-quater. Le disposizioni previste dall'articolo 4, commi dal 1 a 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, in materia di congedo ordinario, si applicano, con gli stessi criteri e modalità, anche ai dirigenti civili dello Stato e al personale ad essi collegato ed equiparato.
4-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 15, secondo e terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 , e all'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato.".
L'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato) convertito dalla legge 8 marzo 1985, n. 72 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 gennaio 1985, n. 2, recante adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e del personale ad essi collegato) recita:
"Art. 3. 1. Il numero massimo di prestazioni straordinarie remunerabili, per i dirigenti generali e qualifiche superiori, è stabilito, nell'ambito degli stanziamenti autorizzati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro.
2. Per il restante personale dirigenziale e per quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, di cui al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, nonché per i destinatari delle disposizioni di cui all'art. 19, terzo comma, della L. 15 novembre 1973, n. 734, i limiti massimi individuali di prestazioni di lavoro straordinario sono fissati, in deroga alle disposizioni vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, nell'ambito degli stanziamenti all'uopo autorizzati.
3. Ai professori universitari di ruolo che optino per il regime di impegno a tempo pieno, con decorrenza dal 1° luglio 1985, si applicano le norme di cui all'art. 39 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, del quale restano abrogati i commi terzultimo ed ultimo. Con la stessa decorrenza, le misure forfettarie lorde dell'assegno aggiuntivo fissate nel citato articolo sono provvisoriamente rivalutate con il coefficiente 2,5.
4. È abrogato il settimo comma dell'art. 8 della L. 17 aprile 1984, n. 79.".
Si riporta il testo dell'articolo 8 della legge 17 aprile 1984, n. 79 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio):
"Art. 8. Per il professore universitario appartenente alla fascia degli ordinari che opta per il regime di impegno a tempo pieno la progressione economica, dopo il conseguimento della classe finale di stipendio, si sviluppa in conformità a quanto previsto per il dirigente generale dello Stato, livello di funzione A, dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai fini della predetta progressione si considera lo stipendio iniziale previsto per quest'ultimo personale dal secondo comma del citato articolo 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
La misura dello stipendio spettante al professore universitario a tempo pieno di cui al primo comma è calcolata sulla base degli anni di servizio prestati nella classe di stipendio finale.
In sede di prima attuazione della presente legge, i miglioramenti economici derivanti dall'applicazione dei precedenti commi decorrono dal 1° gennaio 1984.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al professore universitario appartenente alla seconda fascia, allorché raggiunga l'ultima classe di stipendio e abbia optato per il regime a tempo pieno, con i criteri contenuti nel quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 .
Restano ferme le vigenti disposizioni che disciplinano la progressione economica dei professori all'ultima classe di stipendio che optano per il regime a tempo definito.
Fino al raggiungimento dell'ultima classe di stipendio ai professori universitari compete lo stipendio previsto dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 , secondo il rapporto percentuale calcolato sulla misura dello stipendio iniziale del dirigente generale di livello A dello Stato, così come modificato dall'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di passaggio dal regime di impegno a tempo pieno a quello definito, al professore universitario compete il differenziato trattamento economico previsto per quest'ultimo regime in relazione alla relativa anzianità di servizio e non si fa luogo né al mantenimento della retribuzione in godimento né all'attribuzione di assegno ad personam. ".
L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti) convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 29 novembre 2004, n. 280), recita:
"2. Dopo il primo anno di effettivo servizio e fino al giudizio di conferma, il trattamento economico dei ricercatori universitari è pari al 70 per cento di quello previsto per il professore universitario di seconda fascia a tempo pieno di pari anzianità. ".
Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), è pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 1980, n. 209, S.O.
Il predetto articolo 12 del decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766 ( Misure urgenti per l'università), recita:
"Art. 12.Trattamento economico del personale docente universitario.
Al personale insegnante delle università ed istituti d'istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo e incaricato è attribuito a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, un assegno annuo pensionabile e utile ai fini dell'indennità di buonuscita, con esclusione di ogni effetto sugli aumenti periodici dello stipendio e sulla tredicesima mensilità, nella misura di cui alla tabella allegata.
Detto assegno è sostitutivo dell'indennità di ricerca scientifica di cui all'art. 22, L. 26 gennaio 1962, n. 16, e successive modificazioni.
L'assegno di cui al primo comma può essere percepito in base ad un solo titolo e non è cumulabile con altri assegni o indennità di analoga natura né con trattamenti economici onnicomprensivi.
Ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dal precedente art. 36, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70 per cento delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.
Ai professori di ruolo appartenenti alla prima e alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo definito, le indennità previste ai precedenti commi rispettivamente per le due fasce e le corrispondenti classi di stipendio, sono ridotte del 50 per cento.
Le indennità di cui ai precedenti commi non sono pensionabili, sono subordinate alla corresponsione dello stipendio e sono ridotte nella stessa proporzione di questo e per lo stesso periodo di tempo.
Le indennità previste dai precedenti commi sono riassorbibili con i futuri miglioramenti economici fino alla concorrenza del 50 per cento per i professori di ruolo appartenenti alle due fasce che optino per il regime di impegno a tempo pieno e fino alla concorrenza del loro intero ammontare nei confronti dei professori che optino per il regime di impegno a tempo definito.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del rettore e delle facoltà interessate, i professori ordinari, straordinari ed associati possono dirigere un istituto, laboratorio o centro del Consiglio nazionale delle ricerche o di istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale.
L'incarico non può avere durata superiore a 5 anni e non è immediatamente rinnovabile.
Lo stanziamento di lire cento milioni iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 24 della L. 24 febbraio 1967, n. 62, per il conferimento di incarichi di lettore di lingua e di lingua e letteratura straniera a cittadini stranieri, in esecuzione di accordi culturali debitamente ratificati, è elevato a lire 300 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1973.
I rettori comunicano, all'inizio di ogni anno accademico, l'elenco degli incarichi di nuova attribuzione alle competenti direzioni provinciali del Tesoro che sono autorizzate ad aprire una partita di spesa fissa provvisoria in attesa della registrazione da parte degli organi di controllo.".
La legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), è pubblicata nella Gazz. Uff. 5 giugno 1959, n. 132.
Note all'art. 1:
Per i riferimenti alla citata legge n. 240 del 2010, si veda nelle note alle premesse.
La legge 3 luglio 1998, n. 210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo), è pubblicata nella Gazz. Uff. 6 luglio 1998, n. 155.
Si riporta il testo degli articoli 18, 24, commi 5 e 6, e 29, comma 4, della citata legge n. 240 del 2010:
"Art. 18. Chiamata dei professori
1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo; (14)
c) applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui allàrticolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 24, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.
4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.
5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:
a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;
d) ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi."
"Art. 24. Ricercatori a tempo determinato
(Omissis).
5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.
La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.
6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5."
"Art. 29. Norme transitorie e finali
(Omissis).
4. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando per l'università che ha indetto il bando la possibilità di ripetere la chiamata.".