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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2012, n. 4

Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96. (12G0012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/02/2012 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2019)
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vigente al 11/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2012
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  recante
conversione in  legge  costituzionale  dello  Statuto  della  Regione
siciliana, approvato col decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455; 
  Vista la legge costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3,  recante
Statuto speciale per la Sardegna; 
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 28; 
  Vista la legge 14 luglio 1965, n.  963,  recante  disciplina  della
pesca marittima; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Visto l'articolo 7 del decreto del Presidente  della  Repubblica  2
ottobre  1968,  n.  1639,  di  approvazione   del   regolamento   per
l'esecuzione della legge 14  luglio  1965,  n.  963,  concernente  la
disciplina della pesca marittima; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto l'articolo 1 della legge 5 febbraio  1992,  n.  102,  recante
norme concernenti l'attivita' di acquacoltura; 
  Visto l'articolo 8 della legge 15 dicembre 1998,  n.  441,  recante
norme  per  la  diffusione  e  la  valorizzazione  dell'imprenditoria
giovanile in agricoltura; 
  Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
226, recante orientamento e modernizzazione del settore della pesca e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo  2001,
n. 57, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  2371/2002  del  Consiglio,  del  20
dicembre  2002,  relativo  alla  conservazione  e  allo  sfruttamento
sostenibile delle risorse  della  pesca  nell'ambito  della  politica
comune della pesca; 
  Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e gli articoli 6, 7, 8 e 9  del
decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153,  relativo  all'attuazione
della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima; 
  Visti i commi 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 26
maggio 2004, n. 154, recante  modernizzazione  del  settore  pesca  e
dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2,  della  legge  7
marzo 2003, n. 38; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio
2006, relativo al Fondo europeo per la pesca; 
  Visto il regolamento (CE),  n.  1967/2006  del  Consiglio,  del  21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per  lo  sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e  recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento
(CE) n. 1626/94; 
  Visto l'articolo 2, comma 120, della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, recante disposizioni per la formazione del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del  Consiglio,  del  29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario  per  prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.
1936/2001 e (CE) n. 601/2004, abrogando i regolamenti (CE) n. 1093/94
e (CE) n. 1447/1999; 
  Visto il regolamento  (CE)  n.  1224/2009  del  Consiglio,  del  20
novembre 2009, istitutivo di un regime di controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della  pesca,
che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.
811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n.  2115/2005,  (CE)  n.  2166/2005,
(CE) n. 388/2006,  (CE)  n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che  abroga  i
regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006; 
  Visto il regolamento (CE) n. 404/2011 della Commissione,  8  aprile
2011, recante modalita'  di  applicazione  del  regolamento  (CE)  n.
1224/2009 che istituisce  un  regime  di  controllo  comunitario  per
garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2011; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 21 dicembre 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con i Ministri per gli affari  europei,  degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' e obiettivi 
 
  1. Il presente decreto legislativo in  conformita'  ai  principi  e
criteri direttivi di cui al comma 1 dell'articolo 28  della  legge  4
giugno 2010,  n.  96,  provvede  al  riordino,  al  coordinamento  ed
all'integrazione della normativa nazionale in  materia  di  pesca  ed
acquacoltura, fatte salve le competenze regionali, al  fine  di  dare
corretta  attuazione  ai  criteri  ed  agli  obiettivi  previsti  dal
regolamento (CE) n. 1198/2006 del  Consiglio,  del  27  luglio  2006,
nonche' dal regolamento (CE)  n.  1005/2008  del  Consiglio,  del  29
settembre 2008, che istituisce un regime comunitario  per  prevenire,
scoraggiare ed eliminare la pesca  illegale,  non  dichiarata  e  non
regolamentata. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - L'art. 117 della Costituzione dispone,  tra  l'altro,
          che la potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              - La  legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  3
          (Statuto speciale per  la  Sardegna)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1948, n. 58. 
              - La legge 4  giugno  2010,  n.  96  (Disposizioni  per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009),e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  25  giugno
          2010, n. 146, S. O. 
              - La legge 14 luglio 1965,  n.  963  (Disciplina  della
          pesca marittima), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14
          agosto 1965, n. 203. 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al
          sistema penale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente della
          Repubblica  2  ottobre  1968,  n.  1639  (Regolamento   per
          l'esecuzione  della  legge  14   luglio   1965,   n.   963,
          concernente   la   disciplina   della   pesca   marittima),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 luglio 1969, n. 188,
          S.O., cosi' recita: 
              «Art. 7 (Classi di pesca). - L'attivita'  di  pesca  si
          divide  in  rapporto  al  fine  perseguito  nelle  seguenti
          classi:  pesca  professionale,  pesca  scientifica,   pesca
          sportiva. 
              La  pesca  professionale   e'   l'attivita'   economica
          destinata alla produzione, per lo scambio, degli  organismi
          indicati nell'art. 2,  esercitata  dai  pescatori  e  dalle
          imprese  di  pesca  di  cui  al  titolo  II  del   presente
          regolamento. 
              La pesca scientifica e' l'attivita' diretta a scopi  di
          studio, ricerca, sperimentazione, esercitata  dai  soggetti
          indicati nel capo III del presente titolo. 
              La pesca sportiva e'  l'attivita'  esercitata  a  scopo
          ricreativo o  agonistico.  Sono  vietati,  sotto  qualsiasi
          forma, la vendita ed il commercio dei prodotti di tale tipo
          di pesca.». 
              - Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.». 
              - Il testo dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992,  n.
          102  (Norme  concernenti  l'attivita'   di   acquicoltura),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17  febbraio  1992,  n.
          39, cosi' recita: 
              «Art.  1.  -  1.  Ai  fini  della  presente  legge  per
          attivita'  di  acquacoltura  si  intende  l'insieme   delle
          pratiche volte  alla  produzione  di  proteine  animali  in
          ambiente  acquatico  mediante  il  controllo,  parziale   o
          totale, diretto o indiretto, del ciclo  di  sviluppo  degli
          organismi acquatici.». 
              - Il testo dell'art. 8, della legge 15  dicembre  1998,
          n.  441  (Norme  per  la  diffusione  e  la  valorizzazione
          dell'imprenditoria giovanile  in  agricoltura),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1998,  n.  298,  cosi'
          recita: 
              «Art. 8 (Osservatorio per l'imprenditorialita').  -  1.
          E' istituito presso il Ministero per le politiche  agricole
          un Osservatorio per l'esame  delle  problematiche  relative
          all'imprenditorialita' giovanile in agricoltura  e  per  il
          monitoraggio sull'attuazione della presente legge,  di  cui
          sono chiamati a far parte anche rappresentanti degli ordini
          e collegi professionali di tecnici agricoli,  alimentari  e
          forestali  e  delle   organizzazioni   agricole   giovanili
          rappresentative  a  livello  nazionale.  La  partecipazione
          all'Osservatorio non comporta oneri per lo Stato e  per  il
          suo funzionamento e' autorizzata la spesa nel limite di  un
          miliardo di lire annue a decorrere dal 1999.». 
              - Il testo degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
          18 maggio 2001, n. 226 (Orientamento e modernizzazione  del
          settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma  dell'art.
          7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 giugno 2001, n. 137, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 2 (Imprenditore ittico).  -  1.  E'  imprenditore
          ittico  chi  esercita,  in  forma  singola  o  associata  o
          societaria, l'attivita' di pesca professionale diretta alla
          cattura o alla raccolta di organismi acquatici in  ambienti
          marini, salmastri o dolci e le attivita'  connesse  di  cui
          all'art. 3. 
              2. Si considerano, altresi',  imprenditori  di  cui  al
          comma 1 le cooperative di imprenditori  ittici  ed  i  loro
          consorzi quando  utilizzano  prevalentemente  prodotti  dei
          soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi  beni  e
          servizi diretti allo svolgimento delle attivita' di cui  al
          medesimo comma 1. 
              3. Sono considerati, altresi', imprenditori ittici  gli
          esercenti  attivita'   commerciali   di   prodotti   ittici
          derivanti  prevalentemente  dal  diretto  esercizio   delle
          attivita' di cui al comma 1. 
              4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita'  di
          cui al comma 1, si applicano le disposizioni della  vigente
          normativa  in  materia  di  iscrizioni,   abilitazioni   ed
          autorizzazioni. 
              5. Fatte  salve  le  piu'  favorevoli  disposizioni  di
          legge, l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore
          agricolo e  le  imprese  di  acquacoltura  sono  equiparate
          all'imprenditore ittico. 
              6. L'autocertificazione di cui all'art. 6, comma 4, del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271,  sostituisce  a
          tutti gli effetti ogni adempimento tecnico  e  formale  ivi
          previsto." 
              7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali
          e previdenziali e della concessione di contributi nazionali
          e regionali, l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i
          contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, ferme
          restando le previsioni dell'art. 3  della  legge  3  aprile
          2001, n. 142, e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro. 
              8. Le concessioni di aree demaniali  marittime  e  loro
          pertinenze,  di  zone  di  mare   territoriale,   destinate
          all'esercizio  delle  attivita'   di   acquacoltura,   sono
          rilasciate per un periodo iniziale di durata non  inferiore
          a quella del  piano  di  ammortamento  dell'iniziativa  cui
          pertiene la concessione, secondo i principi  ed  i  criteri
          per  il  contenimento  dell'impatto  ambientale  ai   sensi
          dell'art. 37 del decreto legislativo  11  maggio  1999,  n.
          152,  e  tenuto  conto  delle  linee  guida  adottate   dal
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.». 
              «Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si
          considerano connesse alle attivita' di pesca,  purche'  non
          prevalenti    rispetto    a    queste     ed     effettuate
          dall'imprenditore ittico mediante  l'utilizzo  di  prodotti
          provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca,
          ovvero di attrezzature o risorse  dell'azienda  normalmente
          impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attivita': 
                a)   imbarco   di   persone   non    facenti    parte
          dell'equipaggio    su    navi    da    pesca    a     scopo
          turistico-ricreativo, denominata: "pesca turismo"; 
                b) attivita' di ospitalita', ricreative,  didattiche,
          culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione
          degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle  risorse  della
          pesca e  dell'acquacoltura,  e  alla  valorizzazione  degli
          aspetti  socio-culturali  delle  imprese   ittiche   e   di
          acquacoltura,  esercitata  da   imprenditori,   singoli   o
          associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o
          di struttura nella disponibilita' dell'imprenditore stesso,
          denominata: "ittiturismo"; 
                c) la prima  lavorazione  dei  prodotti  del  mare  e
          dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione,  la
          distribuzione e la commercializzazione, nonche'  le  azioni
          di promozione e valorizzazione. 
              2.   Alle   opere   ed   alle    strutture    destinate
          all'ittiturismo  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
          all'art.  19,  commi  2  e  3,  del   testo   unico   delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          edilizia,  approvato  con  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  nonche'  all'art.  24,
          comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente
          all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilita' ed
          il superamento delle barriere architettoniche. 
              3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera  a),
          e' autorizzato  dall'autorita'  marittima  dell'ufficio  di
          iscrizione della nave da pesca secondo le modalita' fissate
          dalle disposizioni vigenti.». 
              - Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 e' pubblicato  nella
          G.U.C.E. 31 dicembre 2002, n. L 358. 
              - Il testo  dell'art.  1,  commi  2  e  3  del  decreto
          legislativo 26 maggio 2004, n. 153 (Attuazione della  L.  7
          marzo  2003,  n.  38,  in  materia  di  pesca   marittima),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2004, n. 145,
          cosi' recita: 
              «2. La pesca  marittima  e'  l'attivita'  diretta  alla
          cattura o alla raccolta di  organismi  acquatici  in  mare,
          svolta dai soggetti  di  cui  al  comma  1,  per  finalita'
          professionali o sportive. 
              3. Il sistema di controllo  sulle  attivita'  di  pesca
          sportiva e di pesca subacquea professionale e' disciplinato
          con il regolamento di cui all'art. 10.». 
              - Il testo degli articoli  6,  7,  8  e  9  del  citato
          decreto legislativo n. 153 del 2004, cosi' recitano: 
              «Art. 6 (Tutela di esemplari di specie  ittiche  al  di
          sotto della taglia minima). - 1. Sono vietati lo sbarco, il
          trasporto,  il  trasbordo  e  la   commercializzazione   di
          esemplari di specie ittiche al di sotto della taglia minima
          prevista dai regolamenti comunitari e dalle norme nazionali
          applicabili. 
              2.  Non  e'  sanzionabile  la  cattura  accidentale   o
          accessoria degli esemplari di cui al  comma  1,  realizzata
          con attrezzi conformi alle norme comunitarie  e  nazionali,
          autorizzati  dalla  licenza   di   pesca.   Gli   esemplari
          eventualmente catturati di dimensioni inferiori alla taglia
          minima devono essere rigettati in mare. 
              3. La  commercializzazione  e  la  somministrazione  di
          esemplari di specie di cui al comma  1  ovvero  di  cui  e'
          vietata  la  cattura  e'  sanzionata  con  la   sospensione
          dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.». 
              «Art. 7  (Vigilanza  sulla  pesca).  -  1.  L'attivita'
          amministrativa legata  alla  vigilanza  e  controllo  sulla
          pesca marittima e' esercitata dal Ministero delle politiche
          agricole  e  forestali  che  si  avvale  del  Corpo   delle
          capitanerie di porto, e dalle regioni, province  e  comuni,
          nel  rispetto  dei  principi  di  cui  all'art.  118  della
          Costituzione. 
              2. Il Ministero delle politiche agricole  e  forestali,
          avvalendosi  del   Comando   generale   del   Corpo   delle
          capitanerie di porto quale centro  di  controllo  nazionale
          della pesca, coordina l'attivita' di cui al comma 1,  sulla
          base degli indirizzi concertati con le regioni.». 
              «Art. 8 (Responsabilita' civile). -  1.  L'armatore  e'
          solidalmente e civilmente responsabile  con  il  comandante
          della  nave  da  pesca  per  le   sanzioni   amministrative
          pecuniarie inflitte ai propri ausiliari  e  dipendenti  per
          illeciti commessi nell'esercizio della pesca marittima.». 
              «Art. 9 (Autorita' competente a ricevere il rapporto ai
          sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689). -
          1. In relazione alle violazioni  individuate  dal  presente
          decreto legislativo, l'autorita' competente a  ricevere  il
          rapporto di cui all'art. 17 della legge 24  novembre  1981,
          n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.». 
              - Il testo dell'art. 11, commi 2 e 2-bis,  del  decreto
          legislativo 26 maggio 2004,  n.  154  (Modernizzazione  del
          settore pesca e dell'acquacoltura,  a  norma  dell'art.  1,
          comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38.),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2004, n. 146, cosi' recita: 
              «2. L'imprenditore ittico di cui all'art.  6,  titolare
          di licenza di pesca in qualita' di armatore,  e'  tenuto  a
          presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle  pertinenti
          norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti
          le catture e gli sbarchi. 
              2-bis. L'imprenditore ittico che viola le  disposizioni
          di cui al comma 2 e' punito con la sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 500 euro  a  3.000  euro.  Tale  sanzione  e'
          triplicata  nel  caso  di   violazione   di   dichiarazione
          concernente le catture e  gli  sbarchi  di  specie  ittiche
          tutelate dai piani  di  protezione  degli  stock  ittici  o
          pescate fuori dalle acque mediterranee.». 
              - Il Regolamento (CE) n. 1198/2006 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 15 agosto 2006, n. L 223. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 409. 
              - Il testo dell'art.  2,  comma  120,  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2008)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O., cosi' recita: 
              «120.  Il  Fondo  per  lo  sviluppo  dell'imprenditoria
          giovanile in  agricoltura,  istituito  dall'art.  1,  comma
          1068, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e'  altresi'
          destinato al ricambio generazionale e allo  sviluppo  delle
          imprese giovanili nel settore della pesca.». 
              - Il Regolamento (CE) n. 1005/2008 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 29 ottobre 2008, n. L 286. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 e' pubblicato  nella
          G.U.U.E. 22 dicembre 2009, n. L 343. 
              - Il Regolamento (CE) n. 404/2011 e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 30 aprile 2011, n. L 112. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 28, comma 1, della citata legge n.
          96 del 2010, cosi' recita: 
              «Art. 28 (Delega al  Governo  per  il  riassetto  della
          normativa in materia di pesca  e  acquacoltura).  -  1.  Il
          Governo, per la corretta e completa attuazione dei  criteri
          e  degli  obiettivi  previsti  dal  regolamento   (CE)   n.
          1198/2006 del Consiglio, del  27  luglio  2006,  dei  nuovi
          orientamenti in materia  di  aiuti  di  Stato  nonche'  del
          regolamento  (CE)  n.  1005/2008  del  Consiglio,  del   29
          settembre 2008, che istituisce un  regime  comunitario  per
          prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale,  non
          dichiarata e non regolamentata, e'  delegato  ad  adottare,
          entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata  in
          vigore della presente legge, senza nuovi o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, uno o piu' decreti legislativi per
          il   riassetto,   il   riordino,   il    coordinamento    e
          l'integrazione della  normativa  nazionale  in  materia  di
          pesca e acquacoltura, mediante la compilazione di un  unico
          testo normativo,  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e
          criteri direttivi: 
                a)  favorire   il   ricambio   generazionale   e   la
          valorizzazione del ruolo  multifunzionale  dell'impresa  di
          pesca e acquacoltura, anche  attraverso  la  concentrazione
          dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie  in
          materia di concorrenza; 
                b) eliminare duplicazioni e semplificare la normativa
          in materia di pesca e di acquacoltura; 
                c)  favorire  lo  sviluppo  delle  risorse  marine  e
          dell'acquacoltura,     privilegiando     le      iniziative
          dell'imprenditoria locale,  anche  con  il  sostegno  della
          multifunzionalita' dell'azienda di pesca e di  acquacoltura
          anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; 
                d)  armonizzare  e  razionalizzare  la  normativa  in
          materia di controlli  e  di  frodi  nel  settore  ittico  e
          dell'acquacoltura  al  fine  di  tutelare  maggiormente   i
          consumatori e di eliminare gli ostacoli al commercio; 
                e)   individuare   idonee    misure    tecniche    di
          conservazione delle specie ittiche al fine di assicurare lo
          sviluppo   sostenibile   del   settore   della   pesca    e
          dell'acquacoltura e la  gestione  razionale  delle  risorse
          biologiche del mare; 
                f)  prevenire,  scoraggiare  ed  eliminare  la  pesca
          illegale, non dichiarata e non regolamentata; 
                g)   assicurare   la   coerenza   della   pesca   non
          professionale con le disposizioni comunitarie in materia di
          pesca.». 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE)  n.  1198/2006,
          si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al Regolamento (CE)  n.  1005/2008,
          si veda nelle note alle premesse.