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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 marzo 2011, n. 206

Regolamento recante regime di aiuti per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole e alimentari. (11G0248)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/12/2011
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Testo in vigore dal:  10-12-2011

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 1998, n. 71, supplemento ordinario;
Visto l'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)";
Visto il D.M. 22 giugno 2004, n. 182, Regolamento recante regime di aiuti, per favorire l'accesso al mercato dei capitali alle imprese agricole ed agroalimentari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 2004, n. 170;
Visto l'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 con il quale sono stati estesi al settore della pesca e dell'acquacoltura gli interventi previsti dall'articolo 66 comma 3 della citata legge n. 289/ 2002;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2001, n. 137;
Visti gli "Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese" 2006/C 194/02;
Vista la Decisione della Commissione europea C(2010)7917 del 11 novembre 2010, con la quale il regime di aiuti n. 136/2010 relativo al capitale di rischio a favore delle PMI nei settori dell'agricoltura, della pesca e della produzione alimentare è stato ritenuto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 3654/2011, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 gennaio 2011;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con lettera n. 2103 del 7 marzo 2011;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:
1) per «capitale proprio» (equity) si intende la quota di partecipazione in un'impresa, rappresentata dalle azioni emesse per gli investitori;
2) per «quasi-equity» si intendono quegli strumenti finanziari il cui rendimento per colui che li detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non sono garantiti in caso di cattivo andamento delle imprese;
3) per «private equity» (in contrapposizione a public equity) si intende l'investimento nel capitale proprio o in quasi-equity di società non quotate in borsa, compreso il venture capital;
4) per «seed capital» si intende il finanziamento, prima della fase start-up, concesso per studiare, valutare e sviluppare un progetto iniziale;
5) per «start-up capital» si intende il finanziamento concesso a imprese che non hanno ancora venduto il proprio prodotto o servizio a livello commerciale e non stanno ancora generando profitto, per lo sviluppo del prodotto e la commercializzazione iniziale;
6) per «capitale di espansione» (expansion capital) si intende il finanziamento concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

Si riporta il testo dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289:
"Art. 66. Sostegno della filiera agroalimentare.
1. Al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel rispetto della programmazione regionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, promuove, nel limite finanziario complessivo fissato con deliberazione del CIPE in attuazione degli articoli 60 e 61 della presente legge e nel rispetto dei criteri di riparto territoriale stabiliti dalla medesima deliberazione del CIPE, ovvero nei limiti finanziari fissati dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, nonché dagli eventuali altri stanziamenti previsti dalla legge, contratti di filiera e di distretto a rilevanza nazionale con gli operatori delle filiere, ivi comprese le forme associate di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, finalizzati alla realizzazione di programmi di investimenti aventi carattere interprofessionale, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Al fine di facilitare l'accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese agricole e agroalimentari, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito un regime di aiuti conformemente a quanto disposto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura nonché dalla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 235 03 del 23 maggio 2001, recante aiuti di Stato e capitale di rischio, pubblicata nella Gazzetta Ufficialedelle Comunità europee C/235 del 21 agosto 2001. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.".
Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.:
"86. Per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la dotazione del Fondo di investimento nel capitale di rischio, previsto dal regolamento di cui al D.M. 22 giugno 2004, n. 182 del Ministro delle politiche agricole e forestali, è incrementata per l'anno 2005 di 50 milioni di euro. ".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 7 marzo 2003, n. 38), pubblicato nella G. U. 14 giugno 2005, n. 136:
"Art. 3. Sostegno alla filiera ittica.
1. I contratti di filiera previsti e disciplinati dall'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano agli operatori della filiera ittica, ivi comprese le forme associate.
2. I criteri, le modalità e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali o del Sottosegretario di Stato delegato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. L'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è sostituito dal seguente:
«5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo e le imprese di acquacoltura sono equiparate all'imprenditore ittico.».
4. Il regime di aiuti di cui all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è esteso, nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi prevista, anche alle imprese della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di natura non regolamentare, sentita la Commissione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, è integrato il regolamento di cui al D.M. 22 giugno 2004, n. 182 del Ministro delle politiche agricole e forestali, relativamente alle modalità di intervento in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura.".
Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella G. U. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
"Art. 17. Regolamenti.
1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".