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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/12/2011, ad eccezione dell'art. 4 che entra in vigore l'1/1/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in SO n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011, n. 300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 15/07/2015
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
al: 31-12-2015
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
 Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed   urgenza   di   emanare
disposizioni per il consolidamento dei conti  pubblici,  al  fine  di
garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese  nell'attuale
eccezionale situazione di crisi internazionale  e  nel  rispetto  del
principio di equita', nonche' di adottare misure dirette  a  favorire
la crescita, lo sviluppo e la competitivita'; 
 Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri,  adottata  nella
riunione del 4 dicembre 2011; 
 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  e  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento; 
 
                              E M A N A 
 
                     Il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                 Aiuto alla crescita economica (Ace) 
 
 1. In  considerazione  della  esigenza  di  rilanciare  lo  sviluppo
economico del Paese e fornire un aiuto  alla  crescita  mediante  una
riduzione della imposizione sui redditi derivanti  dal  finanziamento
con capitale di  rischio,  nonche'  per  ridurre  lo  squilibrio  del
trattamento fiscale tra imprese  che  si  finanziano  con  debito  ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle  imprese  e  del  sistema  produttivo
italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo  netto
dichiarato dalle societa' e dagli  enti  indicati  nell'articolo  73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un  importo  corrispondente  al
rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale   proprio,   secondo   le
disposizioni dei commi da  2  a  8  del  presente  articolo.  Per  le
societa' e gli enti commerciali di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
lettera d), del citato  testo  unico  le  disposizioni  del  presente
articolo si applicano relativamente alle stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato. 
 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale  proprio  e'  valutato
mediante applicazione dell'aliquota percentuale  individuata  con  il
provvedimento di cui al  comma  3  alla  variazione  in  aumento  del
capitale  proprio  rispetto  a   quello   esistente   alla   chiusura
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010. 
 ((2-bis. Per le societa' le  cui  azioni  sono  quotate  in  mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali  di  negoziazione  di  Stati
membri della UE o aderenti allo  Spazio  economico  europeo,  per  il
periodo di imposta di ammissione ai predetti  mercati  e  per  i  due
successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto  a
quello esistente alla chiusura  di  ciascun  esercizio  precedente  a
quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta e' incrementata del 40
per cento. Per  i  periodi  d'imposta  successivi  la  variazione  in
aumento del capitale proprio e' determinata senza  tenere  conto  del
suddetto incremento.)) ((32)) 
 3. Dal settimo periodo di  imposta  l'aliquota  percentuale  per  il
calcolo del  rendimento  nozionale  del  nuovo  capitale  proprio  e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tenendo  conto  dei
rendimenti  finanziari  medi  dei  titoli  obbligazionari   pubblici,
aumentabili  di  ulteriori  tre  punti  percentuali   a   titolo   di
compensazione del maggior rischio.In via transitoria,  per  il  primo
triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per  cento;  per
il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2014,  al  31  dicembre
2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota e' fissata, rispettivamente, al
4 per cento, al 4,5 per cento e al 4,75 per cento. 
 4.  La  parte  del  rendimento  nozionale  che  supera  il   reddito
complessivo netto dichiarato e'  computata  in  aumento  dell'importo
deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi  ((ovvero  si
puo'  fruire  di  un  credito  d'imposta  applicando  alla   suddetta
eccedenza le aliquote di cui agli articoli 11 e 77  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917.  Il  credito  d'imposta  e'
utilizzato in  diminuzione  dell'imposta  regionale  sulle  attivita'
produttive,  e  va  ripartito  in  cinque  quote  annuali   di   pari
importo.))((32)) 
 5. Il capitale proprio esistente  alla  chiusura  dell'esercizio  in
corso  al  31  dicembre  2010  e'  costituito  dal  patrimonio  netto
risultante dal relativo bilancio, senza tener  conto  dell'utile  del
medesimo  esercizio.  Rilevano   come   variazioni   in   aumento   i
conferimenti in denaro nonche' gli utili  accantonati  a  riserva  ad
esclusione di  quelli  destinati  a  riserve  non  disponibili;  come
variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio  netto  con
attribuzione, a qualsiasi titolo, ai  soci  o  partecipanti;  b)  gli
acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c)  gli  acquisti
di aziende o di rami di aziende. 
 6. Gli incrementi derivanti da conferimenti  in  denaro  rilevano  a
partire    dalla    data    del    versamento;    quelli    derivanti
dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio  in
cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire
dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le  aziende
e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto  il
patrimonio conferito. 
 7. Il presente articolo si applica anche  al  reddito  d'impresa  di
persone  fisiche,  societa'  in  nome  collettivo  e  in  accomandita
semplice in  regime  di  contabilita'  ordinaria,  con  le  modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e  delle  Finanze
di cui al comma 8 in modo  da  assicurare  un  beneficio  conforme  a
quello garantito ai soggetti di cui al comma 1. 
 8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono  emanate
con decreto del Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze  entro  30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto.  Con  lo  stesso  provvedimento   possono   essere
stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica. 
 9. Le disposizioni del presente articolo si  applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011. 
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AGGIORNAMENTO (32) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto (con l'art. 19, comma 2)  che  "Le
disposizioni di cui  al  comma  1,  lettera  a),  si  applicano  alle
societa' ammesse a quotazione le cui azioni sono negoziate dalla data
di entrata in vigore del presente decreto  e  sono  subordinate  alla
preventiva  autorizzazione  della  Commissione   europea   ai   sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
richiesta  a  cura  del  Ministero  dello  sviluppo   economico.   La
disposizione di cui al comma 1, lettera b), ha  effetto  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014".