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LEGGE 12 novembre 2011, n. 183

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012). (11G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2012, ad eccezione dei commi 7, 9, 29, 31, 35 e 36 dell'art. 33 che entrano in vigore il 14/11/2011. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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vigente al 01/12/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2012
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                       Risultati differenziali 
 
  1. Il livello massimo del saldo netto da finanziare per l'anno 2012
e del ricorso al mercato finanziario nonche'  i  livelli  minimi  del
saldo netto da impiegare per gli anni 2013  e  2014,  in  termini  di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della  legge
31 dicembre 2009, n. 196, per  gli  anni  2012,  2013  e  2014,  sono
indicati nell'allegato n. 1. I livelli  del  ricorso  al  mercato  si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di  rimborsare
prima della scadenza o di ristrutturare passivita'  preesistenti  con
ammortamento a carico dello Stato. 
          Avvertenza: 
              La presente legge e' pubblicata per motivi  di  massima
          urgenza, senza note, ai sensi  dell'art.  8,  comma  3  del
          Regolamento   di   esecuzione   del   Testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  14
          marzo 1986, n. 217. 
              In supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  -
          Serie generale - del 23 novembre 2011  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle relative note, ai sensi dell'art.  10,  comma  3  del
          D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.