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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. (11G0201)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/2011.
Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV entrano in vigore secondo quanto disposto dall'art. 119.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2024)
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vigente al 01/12/2024
Testo in vigore dal: 22-4-2017
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visti gli articoli 1 e 2  della  legge  13  agosto  2010,  n.  136,
recante piano  straordinario  contro  le  mafie,  nonche'  delega  al
Governo in materia di normativa antimafia; 
  Ritenuto di procedere all'esercizio di entrambe le deleghe  con  un
unico decreto legislativo; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 agosto 2011; 
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del   Ministro
dell'interno, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  con  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: 
    a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto,
abitualmente dediti a traffici delittuosi; 
    b) coloro che  per  la  condotta  ed  il  tenore  di  vita  debba
ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono  abitualmente,
anche in parte, con i proventi di attivita' delittuose; 
    c) coloro che per il loro comportamento  debba  ritenersi,  sulla
base di elementi di fatto ((, comprese le  reiterate  violazioni  del
foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonche' dei divieti
di  frequentazione  di  determinati  luoghi  previsti  dalla  vigente
normativa)), che sono dediti alla commissione di reati che  offendono
o mettono in pericolo l'integrita' fisica o morale dei minorenni,  la
sanita', la sicurezza o la tranquillita' pubblica.