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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2014)
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vigente al 09/11/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-10-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,  allegato  1,
n. 14; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter,  4-quater  e  4-quinquies,
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  ed   in
particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23; 
  Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'articolo 25 del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  26  maggio
1959, n. 689; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  gennaio  1998,
n. 37; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.
214; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'interno  in  data 16  febbraio
1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in  data 8  marzo  1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  95
del 22 aprile 1985; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4  maggio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  22
gennaio 2008, n. 37; 
  Acquisito il parere del Comitato centrale  tecnico-scientifico  per
la  prevenzione  incendi,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  espresso  nella  seduta  del  23
febbraio 2011; 
  Sentite le associazioni imprenditoriali; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 3 marzo 2011; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 22 luglio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione,  del  Ministro  dell'interno, del  Ministro   per   la
semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a)  Comando:  il  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
territorialmente competente; 
    b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei  vigili
del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile; 
    c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione  incendi
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; 
    d) SCIA: la segnalazione  certificata  di  inizio  attivita',  ai
sensi dell'articolo 19 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  come
sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in  cui  la  ricevuta  della  segnalazione  costituisce
titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere  e)
ed f), del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    e) SUAP: lo sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  che
costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in  relazione
a tutte  le  vicende  amministrative  riguardanti  la  sua  attivita'
produttiva e fornisce una risposta unica e  tempestiva  in  luogo  di
tutte  le   pubbliche   amministrazioni,   comunque   coinvolte   nel
procedimento; 
    f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo
16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto  ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo del n. 14  dell'Allegato  1  alla
          legge 15 marzo 1997,  n.  59  (Delega  al  Governo  per  il
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  enti
          locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per
          la  semplificazione   amministrativa),   pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. 
              «Allegato 1 - n. 14. Procedimento di prevenzione  degli
          incendi: 
                legge 26 luglio 1965, n. 966; 
                regolamento  approvato  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 
                legge 7 dicembre 1984, n. 818.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17 (Regolamenti). -1. Con decreto del  Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali
          . 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'art. 49 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010 n. 122: 
              «Art. 49 (Disposizioni  in  materia  di  conferenza  di
          servizi). - 1. All'art. 14 della legge 7  agosto  1990,  n.
          241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, le parole:  "indice  di  regola"  sono
          sostituite dalle seguenti: "puo' indire"; 
              b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine,
          le  parole:  "ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti". 
              2. All'art. 14-ter della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 2 sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
          periodi: "La nuova data della riunione puo' essere  fissata
          entro i quindici giorni successivi nel  caso  la  richiesta
          provenga  da  un'autorita'   preposta   alla   tutela   del
          patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli  unici
          per  le  attivita'  produttive  e   per   l'edilizia,   ove
          costituiti,  o  i  Comuni,  o  altre  autorita'  competenti
          concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti
          il calendario, almeno  trimestrale,  delle  riunioni  delle
          conferenze di servizi che coinvolgano  atti  di  assenso  o
          consultivi comunque denominati di competenza del  Ministero
          per i beni e le attivita' culturali."; 
                b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
              "3-bis. In caso di opera o attivita'  sottoposta  anche
          ad  autorizzazione  paesaggistica,  il  soprintendente   si
          esprime, in  via  definitiva,  in  sede  di  conferenza  di
          servizi, ove convocata, in ordine a tutti  i  provvedimenti
          di sua competenza  ai  sensi  del  decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n. 42."; 
                b-bis) al comma 4 sono  premesse  le  parole:  "Fermo
          restando quanto disposto dal comma 4-bis" e sono  aggiunti,
          in fine, i seguenti periodi: "Per  assicurare  il  rispetto
          dei tempi, l'amministrazione  competente  al  rilascio  dei
          provvedimenti in materia ambientale puo' far eseguire anche
          da  altri  organi  dell'amministrazione  pubblica  o   enti
          pubblici  dotati  di  qualificazione  e  capacita'  tecnica
          equipollenti, ovvero  da  istituti  universitari  tutte  le
          attivita' tecnico-istruttorie non ancora eseguite.  In  tal
          caso gli oneri economici diretti o indiretti sono  posti  a
          esclusivo carico  del  soggetto  committente  il  progetto,
          secondo le  tabelle  approvate  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze."; 
                c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
              "4-bis. Nei casi  in  cui  l'intervento  oggetto  della
          conferenza di servizi e' stato sottoposto  positivamente  a
          valutazione  ambientale  strategica   (VAS),   i   relativi
          risultati e prescrizioni, ivi compresi gli  adempimenti  di
          cui ai commi 4 e 5 dell'art. 10 del decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,  devono  essere  utilizzati,  senza
          modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata  nella
          medesima sede, statale o regionale, ai  sensi  dell'art.  7
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."; 
                d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: 
              "6-bis. All'esito dei lavori  della  conferenza,  e  in
          ogni caso scaduto il  termine  di  cui  ai  commi  3  e  4,
          l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale,  puo'
          adire direttamente  il  Consiglio  dei  Ministri  ai  sensi
          dell'art. 26, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152;  in  tutti  gli  altri  casi,  valutate  le
          specifiche risultanze  della  conferenza  e  tenendo  conto
          delle posizioni prevalenti espresse in quella sede,  adotta
          la determinazione motivata di conclusione del  procedimento
          che sostituisce a tutti gli effetti,  ogni  autorizzazione,
          concessione,  nulla  osta  o  atto  di   assenso   comunque
          denominato    di    competenza    delle     amministrazioni
          partecipanti,  o  comunque  invitate   a   partecipare   ma
          risultate assenti, alla  predetta  conferenza.  La  mancata
          partecipazione  alla  conferenza  di  servizi   ovvero   la
          ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
          di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
          responsabilita'    dirigenziale    o     disciplinare     e
          amministrativa, nonche'  ai  fini  dell'attribuzione  della
          retribuzione di  risultato.  Resta  salvo  il  diritto  del
          privato di dimostrare  il  danno  derivante  dalla  mancata
          osservanza del termine di conclusione del  procedimento  ai
          sensi degli articoli 2 e 2-bis."; 
                e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
              "7.     Si      considera      acquisito      l'assenso
          dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
          tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita',  alla
          tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale,
          esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS  e  AIA,  il
          cui rappresentante, all'esito dei lavori della  conferenza,
          non   abbia   espresso    definitivamente    la    volonta'
          dell'amministrazione rappresentata."; 
                f) il comma 9 e' soppresso. 
              3. All'art. 14-quater della legge  7  agosto  1990,  n.
          241, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti  delle
          amministrazioni" sono inserite le seguenti:  "ivi  comprese
          quelle preposte  alla  tutela  ambientale,  fermo  restando
          quanto previsto dall'art.  26  del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.  152,   paesaggistico-territoriale,   del
          patrimonio storico-artistico o alla tutela della  salute  e
          della pubblica incolumita'"; 
                b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti
          dal seguente: 
              "3. Al di fuori dei casi di cui  all'art.  117,  ottavo
          comma,  della  Costituzione,  e  delle  infrastrutture   ed
          insediamenti  produttivi   strategici   e   di   preminente
          interesse nazionale, di  cui  alla  parte  seconda,  titolo
          terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile  2006,
          n. 163, e successive modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
          localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga
          espresso motivato dissenso da parte  di  un'amministrazione
          preposta          alla          tutela          ambientale,
          paesaggistico-territoriale,         del          patrimonio
          storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della
          pubblica incolumita', la questione,  in  attuazione  e  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione e  dell'art.
          120 della  Costituzione,  e'  rimessa  dall'amministrazione
          procedente alla deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,
          che si pronuncia entro sessanta giorni, previa  intesa  con
          la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
          in caso di dissenso tra un'amministrazione  statale  e  una
          regionale o  tra  piu'  amministrazioni  regionali,  ovvero
          previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati,
          in  caso  di  dissenso  tra  un'amministrazione  statale  o
          regionale e un ente locale  o  tra  piu'  enti  locali.  Se
          l'intesa non e' raggiunta nei successivi trenta giorni,  la
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'   essere
          comunque adottata. Se il motivato dissenso e'  espresso  da
          una Regione o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle
          materie di propria competenza, il  Consiglio  dei  Ministri
          delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la
          partecipazione  dei  Presidenti  delle  Regioni   o   delle
          Province autonome interessate.". 
              4. All'art. 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, dopo la parola "assenso" sono aggiunte le  seguenti
          "e la conferenza di servizi,". 
              4-bis. L'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  e'
          sostituito dal seguente: 
              "Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  - 1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,   licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli imposti  dalla
          normativa comunitaria. La segnalazione e'  corredata  dalle
          dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto  di
          notorieta' per quanto riguarda tutti gli stati, le qualita'
          personali e i fatti previsti negli articoli  46  e  47  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,   nonche'   dalle
          attestazioni e asseverazioni di tecnici  abilitati,  ovvero
          dalle dichiarazioni di conformita'  da  parte  dell'Agenzia
          delle  imprese  di  cui  all'  art.  38,   comma   4,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,  relative
          alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui  al
          primo  periodo;  tali  attestazioni  e  asseverazioni  sono
          corredate dagli elaborati tecnici necessari per  consentire
          le verifiche di competenza dell'amministrazione.  Nei  casi
          in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di  organi
          o  enti  appositi,   ovvero   l'esecuzione   di   verifiche
          preventive,   essi   sono   comunque    sostituiti    dalle
          autocertificazioni,   attestazioni   e   asseverazioni    o
          certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              5. Il presente articolo non si applica  alle  attivita'
          economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese
          quelle regolate dal testo  unico  delle  leggi  in  materia
          bancaria e creditizia di  cui  al  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e dal testo  unico  in  materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24  febbraio  1998,  n.  58.  Ogni  controversia   relativa
          all'applicazione del presente  articolo  e'  devoluta  alla
          giurisdizione  esclusiva  del  giudice  amministrativo.  Il
          relativo ricorso giurisdizionale, esperibile  da  qualunque
          interessato nei termini di legge, puo' riguardare anche gli
          atti di assenso formati in virtu' delle norme sul  silenzio
          assenso previste dall'art. 20. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni". 
              4-ter.  Il  comma  4-bis  attiene  alla  tutela   della
          concorrenza ai sensi dell' art. 117, secondo comma, lettera
          e), della Costituzione, e  costituisce  livello  essenziale
          delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai
          sensi della lettera m) del medesimo comma.  Le  espressioni
          "segnalazione certificata di  inizio  attivita'"  e  "Scia"
          sostituiscono, rispettivamente, quelle di "dichiarazione di
          inizio attivita'" e "Dia", ovunque  ricorrano,  anche  come
          parte di una espressione piu' ampia, e la disciplina di cui
          al comma 4-bis  sostituisce  direttamente,  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, quella della  dichiarazione  di  inizio  attivita'
          recata da ogni normativa statale e regionale. 
              4-quater. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema
          produttivo e la competitivita' delle imprese,  anche  sulla
          base   delle   attivita'   di   misurazione   degli   oneri
          amministrativi di cui  all'art.  25  del  decreto-legge  25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133, il Governo e'  autorizzato  ad
          adottare uno o piu'  regolamenti  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione, per la  semplificazione  normativa  e  dello
          sviluppo economico, sentiti i  Ministri  interessati  e  le
          associazioni  imprenditoriali,  volti  a   semplificare   e
          ridurre  gli  adempimenti  amministrativi  gravanti   sulle
          piccole e medie imprese, in base  ai  seguenti  principi  e
          criteri direttivi, nel rispetto di  quanto  previsto  dagli
          articoli 20, 20-bis e 20-ter della legge 15 marzo 1997,  n.
          59, e successive modificazioni: 
                a) proporzionalita' degli adempimenti  amministrativi
          in relazione alla dimensione dell'impresa e al  settore  di
          attivita', nonche' alle esigenze di tutela degli  interessi
          pubblici coinvolti; 
                b) eliminazione di autorizzazioni, licenze, permessi,
          ovvero  di  dichiarazioni,  attestazioni,   certificazioni,
          comunque    denominati,    nonche'    degli     adempimenti
          amministrativi e delle procedure  non  necessarie  rispetto
          alla tutela degli  interessi  pubblici  in  relazione  alla
          dimensione dell'impresa ovvero alle attivita' esercitate; 
                c) estensione dell'utilizzo  dell'autocertificazione,
          delle  attestazioni  e  delle  asseverazioni  dei   tecnici
          abilitati nonche' delle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
                d)  informatizzazione  degli  adempimenti   e   delle
          procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto
          legislativo  7  marzo   2005,   n.   82,   recante   codice
          dell'amministrazione digitale; 
                e) soppressione delle autorizzazioni e dei  controlli
          per  le  imprese  in  possesso  di  certificazione  ISO   o
          equivalente,   per   le   attivita'   oggetto    di    tale
          certificazione; 
                f) coordinamento delle attivita' di controllo al fine
          di evitare duplicazioni e sovrapposizioni,  assicurando  la
          proporzionalita' degli  stessi  in  relazione  alla  tutela
          degli interessi pubblici coinvolti. 
              4-quinquies. I regolamenti di  cui  al  comma  4-quater
          sono emanati entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di conversione del presente  decreto  ed
          entrano in vigore il quindicesimo  giorno  successivo  alla
          data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con
          effetto dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei  predetti
          regolamenti  sono  abrogate  le  norme,  anche  di   legge,
          regolatrici  dei  relativi  procedimenti.  Tali  interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui all' art.  20
          della legge 15 marzo 1997, n. 59.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  16  del   decreto
          legislativo  8  marzo  2006,  n.   139   (Riassetto   delle
          disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
          legge 29 luglio 2003, n. 229), come modificato dal presente
          regolamento.: 
              «Art. 16 (Certificato di prevenzione incendi). - 1.  Il
          certificato di  prevenzione  incendi  attesta  il  rispetto
          delle prescrizioni previste dalla normativa di  prevenzione
          incendi  e  la  sussistenza  dei  requisiti  di   sicurezza
          antincendio nei locali, attivita',  depositi,  impianti  ed
          industrie  pericolose,  individuati,  in   relazione   alla
          detenzione  ed  all'impiego   di   prodotti   infiammabili,
          incendiabili  o  esplodenti  che  comportano  in  caso   di
          incendio gravi pericoli per l'incolumita' della vita e  dei
          beni ed in relazione alle esigenze tecniche  di  sicurezza,
          con decreto del Presidente della Repubblica, da  emanare  a
          norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, su proposta  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il
          Comitato centrale tecnico-scientifico  per  la  prevenzione
          incendi. 
              2. Il certificato di prevenzione incendi e'  rilasciato
          dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, su
          istanza   dei   soggetti   responsabili   delle   attivita'
          interessate. Resta fermo quanto previsto dalle prescrizioni
          in materia di prevenzione incendi  a  carico  dei  soggetti
          responsabili delle  attivita'  ed  a  carico  dei  soggetti
          responsabili dei progetti e  della  documentazione  tecnica
          richiesta. 
              3.  In  relazione  ad   insediamenti   industriali   ed
          attivita' di tipo complesso,  il  Comando  provinciale  dei
          vigili del fuoco puo' acquisire,  ai  fini  del  parere  di
          conformita'  sui  progetti,  le  valutazioni  del  Comitato
          tecnico regionale per la  prevenzione  incendi,  avvalersi,
          per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal
          Comitato stesso, nonche' richiedere il parere del  Comitato
          centrale tecnico scientifico di cui all'art. 21. 
              4.  Il  Comando  provinciale  dei  vigili   del   fuoco
          acquisisce dai soggetti responsabili delle attivita' di cui
          al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni  attestanti
          la  conformita'   delle   attivita'   alla   normativa   di
          prevenzione  incendi,  rilasciate  da  enti,  laboratori  o
          professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati
          ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi  del  Ministero
          dell'interno.   Il   rilascio   delle   autorizzazioni    e
          l'iscrizione  nei  predetti  elenchi  sono  subordinati  al
          possesso dei requisiti stabiliti con decreto  del  Ministro
          dell'interno. 
              5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la  mancanza
          dei requisiti previsti dalle norme tecniche di  prevenzione
          incendi, il Comando provinciale non  provvede  al  rilascio
          del certificato, dandone comunicazione all'interessato,  al
          sindaco, al prefetto e alle altre autorita'  competenti  ai
          fini dei provvedimenti da adottare nei  rispettivi  ambiti.
          Le determinazioni assunte dal Comando provinciale sono atti
          definitivi. 
              6.  Indipendentemente  dal  periodo  di  validita'  del
          certificato  di  prevenzione  incendi  stabilito   con   il
          regolamento di cui al comma 1, l'obbligo di  richiedere  un
          nuovo certificato  ricorre  quando  vi  sono  modifiche  di
          lavorazione o di strutture, nei casi di nuova  destinazione
          dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle
          sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi
          e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni
          di sicurezza precedentemente accertate. 
              7. Con decreto del Presidente della Repubblica  emanato
          a norma dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,
          n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono dettate
          le disposizioni attuative relative al procedimento  per  il
          rilascio  del  certificato  di  prevenzione  incendi.  Esso
          disciplina inoltre: il  procedimento  per  il  rinnovo  del
          certificato medesimo; il procedimento per il  rilascio  del
          provvedimento di deroga all'osservanza della  normativa  di
          prevenzione incendi, in relazione agli  insediamenti,  agli
          impianti e alle attivita' in  essi  svolte  che  presentino
          caratteristiche  tali   da   non   consentire   l'integrale
          osservanza della normativa medesima; gli obblighi a  carico
          dei soggetti responsabili delle attivita'. 
              8.  Resta   fermo   quanto   previsto   al   punto   28
          dell'allegato A della legge 24 novembre 2000, n. 340». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  20  e  23
          del citato decreto legislativo n. 139 del 2006: 
              «Art.    20    (Sanzioni    penali    e     sospensione
          dell'attivita'). - 1. Chiunque, in qualita' di titolare  di
          una delle attivita' soggette al rilascio del certificato di
          prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o  il
          rinnovo del certificato medesimo e'  punito  con  l'arresto
          sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a  2.582  euro,
          quando si tratta di attivita' che comportano la  detenzione
          e  l'impiego  di  prodotti  infiammabili,  incendiabili   o
          esplodenti, da cui  derivano  in  caso  di  incendio  gravi
          pericoli per  l'incolumita'  della  vita  e  dei  beni,  da
          individuare con il decreto del Presidente della Repubblica.
          previsto dall'art. 16, comma 1. 
              2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni  rese
          ai fini del rilascio  o  del  rinnovo  del  certificato  di
          prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al  vero
          e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la
          multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si  applica  a
          chi falsifica o altera le  certificazioni  e  dichiarazioni
          medesime. 
              3. Ferme restando le  sanzioni  penali  previste  dalle
          disposizioni  vigenti,  il  prefetto   puo'   disporre   la
          sospensione dell'attivita' nelle ipotesi in cui i  soggetti
          responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero  il
          rinnovo del certificato di prevenzione incendi;  i  servizi
          di  vigilanza  nei  locali  di   pubblico   spettacolo   ed
          intrattenimento  e  nelle   strutture   caratterizzate   da
          notevole  presenza  di  pubblico  per  i  quali  i  servizi
          medesimi sono obbligatori. La sospensione e' disposta  fino
          all'adempimento dell'obbligo.». 
              «Art.  23  (Oneri  per   l'attivita'   di   prevenzione
          incendi).  -  1.  I  servizi  relativi  alle  attivita'  di
          prevenzione incendi di  cui  all'art.  14,  comma  2,  sono
          effettuati dal Corpo  nazionale  a  titolo  oneroso,  salvo
          quanto disposto nel comma 2. 
              2. Con decreto del Ministro dell'interno,  di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          individuate le attivita'  di  prevenzione  incendi  rese  a
          titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per  i  servizi
          di prevenzione  incendi  effettuati  dal  Corpo  nazionale.
          L'aggiornamento delle tariffe e' annualmente  rideterminato
          sulla base degli  indici  ISTAT  rilevati  al  31  dicembre
          dell'anno precedente. 
              3. I decreti di cui al comma  2  prevedono,  quanto  ai
          servizi di vigilanza antincendio, che  l'onere  finanziario
          per i soggetti beneficiari sia determinato su base  oraria,
          in relazione ai costi del  personale,  dei  mezzi  e  delle
          attrezzature necessarie.». 
              Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
          dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia  di
          tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro), e' stato pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  30
          aprile 2008, n. 101. 
              - Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto-legge 25
          giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni  urgenti  per  lo
          sviluppo economico, la semplificazione, la  competitivita',
          la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
          tributaria): 
              «Art. 25 - 1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione  e
          del Ministro per la semplificazione normativa, e' approvato
          un programma per la misurazione degli oneri  amministrativi
          derivanti da obblighi informativi  nelle  materie  affidate
          alla competenza dello Stato, con l'obiettivo  di  giungere,
          entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per
          una quota complessiva  del  25%,  come  stabilito  in  sede
          europea.  Per  la  riduzione  relativa  alle   materie   di
          competenza regionale, si provvede ai sensi dell'art. 20-ter
          della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi  accordi
          attuativi. 
              2. In attuazione del programma di cui al  comma  1,  il
          Dipartimento della funzione pubblica coordina le  attivita'
          di  misurazione   in   raccordo   con   l'Unita'   per   la
          semplificazione  e  la  qualita'  della  regolazione  e  le
          amministrazioni interessate per materia. 
              3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la
          pubblica amministrazione e l'innovazione e con il  Ministro
          per  la  semplificazione  normativa,  adotta  il  piano  di
          riduzione degli oneri amministrativi relativo alle  materie
          affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce
          le   misure   normative,   organizzative   e   tecnologiche
          finalizzate al  raggiungimento  dell'obiettivo  di  cui  al
          comma 1, assegnando i relativi programmi  ed  obiettivi  ai
          dirigenti   titolari   dei   centri   di    responsabilita'
          amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per
          la semplificazione e la qualita' della regolazione  di  cui
          al comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 10  gennaio  2006,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla  legge  9  marzo
          2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo
          nonche' il raggiungimento dell'obiettivo finale di  cui  al
          comma 1. Le regioni,  le  province  e  i  comuni  adottano,
          nell'ambito della  propria  competenza,  sulla  base  delle
          attivita'  di  misurazione,  programmi  di   interventi   a
          carattere normativo, amministrativo e  organizzativo  volti
          alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi.  Per
          il coordinamento  delle  metodologie  della  misurazione  e
          della  riduzione  degli  oneri,  e'  istituito  presso   la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della
          finanza pubblica, un Comitato  paritetico  formato  da  sei
          membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per  la
          pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal  Ministro
          per la semplificazione normativa, due dal  Ministro  per  i
          rapporti con le regioni e per la coesione  territoriale,  e
          da sei membri designati dalla citata Conferenza  unificata,
          rispettivamente, tre tra i  rappresentanti  delle  regioni,
          uno tra i rappresentanti delle province e  due  tra  quelli
          dei comuni. Per la partecipazione  al  Comitato  paritetico
          non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati
          della misurazione di cui al comma 15 sono  comunicati  alle
          Camere e ai Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione e  l'innovazione  e  del  Ministro  per  la
          semplificazione normativa, si provvede a definire le  linee
          guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3  e
          delle forme di verifica dell'effettivo  raggiungimento  dei
          risultati, anche  utilizzando  strumenti  di  consultazione
          pubblica delle categorie e dei soggetti interessati. 
              5. Sulla base degli esiti  della  misurazione  di  ogni
          materia, congiuntamente ai piani  di  cui  al  comma  3,  e
          comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo e' delegato
          ad adottare uno o piu' regolamenti ai sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del   Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione  e  del  Ministro  per   la   semplificazione
          normativa,  di  concerto  con  il  Ministro  o  i  Ministri
          competenti, contenenti gli  interventi  normativi  volti  a
          ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle  imprese  e
          sui cittadini nei  settori  misurati  e  a  semplificare  e
          riordinare  la   relativa   disciplina.   Tali   interventi
          confluiscono nel processo di riassetto di cui  all'art.  20
          della legge 15 marzo 1997, n. 59. 
              6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti
          con le attivita' di misurazione  e  riduzione  degli  oneri
          amministrativi gravanti sulle imprese  e'  data  tempestiva
          notizia  sul  sito  web  del  Ministro  per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione,  del  Ministro  per   la
          semplificazione normativa e  dei  Ministeri  e  degli  enti
          pubblici statali interessati. 
              7.  Del  raggiungimento  dei  risultati  indicati   nei
          singoli piani  ministeriali  di  semplificazione  si  tiene
          conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.». 
              - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  26
          maggio 1959, n. 689,  abrogato  dal  presente  regolamento,
          recava:  «Determinazione  delle   aziende   e   lavorazioni
          soggette, ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi,  al
          controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
          1998, n. 37, abrogato  dal  presente  regolamento,  recava:
          «Regolamento recante disciplina dei  procedimenti  relativi
          alla prevenzione incendi, a norma dell'art.  20,  comma  8,
          della legge 15 marzo 1997, n. 59». 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre  2000  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa),  e'  stato   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 2001, n. 42. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 12  aprile
          2006, n. 214, abrogato dal  presente  regolamento,  recava:
          «Regolamento recante  semplificazione  delle  procedure  di
          prevenzione incendi  relative  ai  depositi  di  g.p.l.  in
          serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore  a  5
          metri cubi». 
              - Il decreto  del  Ministro  dell'interno  16  febbraio
          1982,   abrogato   dal   presente   regolamento,    recava:
          «Modificazioni del decreto  del  Ministro  dell'interno  27
          settembre  1965,  concernente   la   determinazione   delle
          attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi». 
              - Il decreto del Ministro  dell'interno  8  marzo  1985
          (Direttive sulle  misure  piu'  urgenti  ed  essenziali  di
          prevenzione incendi ai  fini  del  rilascio  del  nullaosta
          provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n  818),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22  aprile  1985,
          n. 95. 
              - Il decreto del Ministero dell'interno 4  maggio  1998
          (Disposizioni relative alle modalita' di  presentazione  ed
          al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti  di
          prevenzione incendi, nonche' all'uniformita'  dei  connessi
          servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco),
          e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998,
          n. 104. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio  2006
          (Aggiornamento  delle  tariffe  dovute  per  i  servizi   a
          pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai
          sensi della  legge  26  luglio  1965,  n.  966),  e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2006, n. 87. 
              - Il decreto del Ministero dello sviluppo economico  22
          gennaio 2008, n. 37 (Regolamento  concernente  l'attuazione
          dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
          n.  248  del  2  dicembre  2005,  recante  riordino   delle
          disposizioni in materia di attivita' di installazione degli
          impianti all'interno degli edifici),  e'  stato  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61. 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 22  del  citato
          decreto legislativo n. 139 del 2006: 
              «Art. 22 (Comitato tecnico regionale per la prevenzione
          incendi). - 1. Nell'ambito di ciascuna Direzione  regionale
          dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa
          civile e' istituito un Comitato tecnico  regionale  per  la
          prevenzione  incendi,  quale  organo   tecnico   consultivo
          territoriale sulle  questioni  riguardanti  la  prevenzione
          degli incendi. Il Comitato svolge in particolare i seguenti
          compiti: 
                a) su richiesta dei Comandi  provinciali  dei  vigili
          del fuoco, esprime la valutazione sui  progetti  e  designa
          gli esperti  per  l'effettuazione  delle  visite  tecniche,
          nell'ambito dei procedimenti di rilascio del certificato di
          prevenzione incendi riguardanti insediamenti industriali ed
          attivita' di tipo complesso; 
                b)  esprime  il  parere  sulle  istanze   di   deroga
          all'osservanza  della  normativa  di  prevenzione   incendi
          inoltrate in relazione agli insediamenti o impianti le  cui
          attivita' presentino caratteristiche tali da non consentire
          il rispetto della normativa stessa. 
              2. Fino all'emanazione da  parte  delle  regioni  della
          disciplina per l'esercizio delle competenze  amministrative
          in materia di incidenti rilevanti ai sensi dell'art. 72 del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  112,  il  Comitato,
          nella composizione  integrata  prevista  dall'art.  19  del
          decreto legislativo 17 agosto  1999,  n.  334,  provvede  a
          svolgere l'istruttoria per gli stabilimenti  soggetti  alla
          presentazione del rapporto di sicurezza indicati  nell'art.
          8 dello stesso decreto legislativo n. 334  del  1999  ed  a
          formulare le relative conclusioni. 
              3. Con il decreto del Presidente  della  Repubblica  di
          cui all'art. 21, comma  2,  sono  dettate  le  disposizioni
          relative alla composizione e al funzionamento del  Comitato
          di cui al comma 1.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 19 della citata
          legge n. 241 del 1990: 
              «Art. 19 (Segnalazione certificata di inizio  attivita'
          -  Scia).  -  1.  Ogni  atto  di  autorizzazione,  licenza,
          concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque
          denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o
          ruoli    richieste    per    l'esercizio    di    attivita'
          imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui  rilascio
          dipenda esclusivamente  dall'accertamento  di  requisiti  e
          presupposti richiesti dalla legge o da atti  amministrativi
          a contenuto generale, e non sia  previsto  alcun  limite  o
          contingente   complessivo   o   specifici   strumenti    di
          programmazione  settoriale  per  il  rilascio  degli   atti
          stessi, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato,
          con la sola esclusione dei casi in cui  sussistano  vincoli
          ambientali,  paesaggistici  o  culturali   e   degli   atti
          rilasciati  dalle  amministrazioni  preposte  alla   difesa
          nazionale,  alla  pubblica   sicurezza,   all'immigrazione,
          all'asilo,  alla  cittadinanza,  all'amministrazione  della
          giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi  compresi
          gli atti concernenti le reti di acquisizione  del  gettito,
          anche derivante dal gioco, nonche' di quelli previsti dalla
          normativa per le costruzioni in zone sismiche e  di  quelli
          imposti dalla normativa  comunitaria.  La  segnalazione  e'
          corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni
          e dell'atto di notorieta' per  quanto  riguarda  tutti  gli
          stati, le qualita'  personali  e  i  fatti  previsti  negli
          articoli 46 e 47 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,
          nonche'  dalle  attestazioni  e  asseverazioni  di  tecnici
          abilitati, ovvero dalle  dichiarazioni  di  conformita'  da
          parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'art. 38,  comma
          4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,
          relative alla sussistenza dei requisiti e  dei  presupposti
          di cui al primo periodo; tali attestazioni e  asseverazioni
          sono  corredate  dagli  elaborati  tecnici  necessari   per
          consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione.
          Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione  di  pareri
          di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche
          preventive,   essi   sono   comunque    sostituiti    dalle
          autocertificazioni,   attestazioni   e   asseverazioni    o
          certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche
          successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
          La    segnalazione,    corredata    delle    dichiarazioni,
          attestazioni e asseverazioni nonche' dei relativi elaborati
          tecnici, puo' essere presentata mediante posta raccomandata
          con avviso di ricevimento, ad  eccezione  dei  procedimenti
          per cui e' previsto l'utilizzo  esclusivo  della  modalita'
          telematica;  in  tal  caso  la  segnalazione  si  considera
          presentata   al   momento   della   ricezione   da    parte
          dell'amministrazione. 
              2. L'attivita' oggetto della segnalazione  puo'  essere
          iniziata dalla data della presentazione della  segnalazione
          all'amministrazione competente. 
              3. L'amministrazione competente, in caso  di  accertata
          carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma  1,
          nel  termine  di  sessanta  giorni  dal  ricevimento  della
          segnalazione di cui  al  medesimo  comma,  adotta  motivati
          provvedimenti di divieto di prosecuzione  dell'attivita'  e
          di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo
          che, ove  cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a
          conformare alla normativa vigente detta attivita' ed i suoi
          effetti entro un termine fissato  dall'amministrazione,  in
          ogni caso non inferiore a trenta giorni. E' fatto  comunque
          salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere
          determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi   degli
          articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni
          sostitutive di certificazione  e  dell'atto  di  notorieta'
          false  o   mendaci,   l'amministrazione,   ferma   restando
          l'applicazione delle sanzioni penali di  cui  al  comma  6,
          nonche' di quelle di cui al capo VI del testo unico di  cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, puo'  sempre  e  in  ogni  tempo  adottare  i
          provvedimenti di cui al primo periodo. 
              4. Decorso il termine per l'adozione dei  provvedimenti
          di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione e'
          consentito intervenire solo in presenza del pericolo di  un
          danno  per  il  patrimonio  artistico  e   culturale,   per
          l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica  o  la
          difesa   nazionale   e   previo    motivato    accertamento
          dell'impossibilita' di  tutelare  comunque  tali  interessi
          mediante  conformazione  dell'attivita'  dei  privati  alla
          normativa vigente. 
              4-bis.  Il  presente  articolo  non  si  applica   alle
          attivita' economiche a  prevalente  carattere  finanziario,
          ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in
          materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
          1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia  di
          intermediazione finanziaria di cui al  decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58. 
              5. 
              6. Ove il  fatto  non  costituisca  piu'  grave  reato,
          chiunque,   nelle   dichiarazioni    o    attestazioni    o
          asseverazioni  che  corredano  la  segnalazione  di  inizio
          attivita', dichiara o attesta  falsamente  l'esistenza  dei
          requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 e' punito con
          la reclusione da uno a tre anni. 
              6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine
          di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma  3  e'
          ridotto a trenta giorni. Fatta salva  l'applicazione  delle
          disposizioni di cui al comma 6, restano altresi'  ferme  le
          disposizioni   relative   alla   vigilanza   sull'attivita'
          urbanistico-edilizia, alle responsabilita' e alle  sanzioni
          previste dal decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6
          giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 38  del  citato
          decreto- legge 25 giugno 2008 n. 112: 
              «Art. 38 (Impresa in  un  giorno).  -  1.  Al  fine  di
          garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui
          all'art.  41  della  Costituzione,  l'avvio  di   attivita'
          imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei  requisiti
          di  legge,  e'  tutelato  sin  dalla  presentazione   della
          dichiarazione di inizio attivita'  o  dalla  richiesta  del
          titolo autorizzatorio. 
              2. Ai sensi dell'art. 117, secondo comma,  lettere  e),
          m), p)  e  r),  della  Costituzione,  le  disposizioni  del
          presente  articolo   introducono,   anche   attraverso   il
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          delle amministrazioni, misure per assicurare, nel  rispetto
          delle liberta' fondamentali, l'efficienza del  mercato,  la
          libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni
          concernenti i diritti civili e sociali  che  devono  essere
          garantiti  su   tutto   il   territorio   nazionale.   Esse
          costituiscono adempimento della direttiva  2006/123/CE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. 
              3. Con regolamento, adottato  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la
          semplificazione normativa, di concerto con il Ministro  per
          la pubblica amministrazione  e  l'innovazione,  sentita  la
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,   n.   281,   e   successive
          modificazioni,  si  procede  alla  semplificazione   e   al
          riordino della disciplina  dello  sportello  unico  per  le
          attivita' produttive  di  cui  al  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.
          447,  e  successive  modificazioni,  in  base  ai  seguenti
          principi e criteri, nel rispetto di quanto  previsto  dagli
          articoli 19, comma 1, e 20, comma 4, della legge  7  agosto
          1990, n. 241: 
                a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto
          previsto per i soggetti privati di cui alla  lettera  c)  e
          dall'art. 9  del  decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 2  aprile  2007,
          n. 40, lo sportello  unico  costituisce  l'unico  punto  di
          accesso per il richiedente in relazione a tutte le  vicende
          amministrative riguardanti la sua  attivita'  produttiva  e
          fornisce, altresi', una  risposta  unica  e  tempestiva  in
          luogo  di  tutte  le  pubbliche  amministrazioni   comunque
          coinvolte nel procedimento,  ivi  comprese  quelle  di  cui
          all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
          241; 
                a-bis) viene assicurato,  anche  attraverso  apposite
          misure  telematiche,  il  collegamento  tra  le   attivita'
          relative  alla  costituzione  dell'impresa  di   cui   alla
          comunicazione   unica   disciplinata   dall'art.   9    del
          decreto-legge  31  gennaio  2007,  n.  7,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  2  aprile  2007,  n.  40  e  le
          attivita' relative alla attivita' produttiva  di  cui  alla
          lettera a) del presente comma; 
                b)   le   disposizioni   si   applicano    sia    per
          l'espletamento delle procedure e  delle  formalita'  per  i
          prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  dicembre  2006,
          sia  per  la  realizzazione  e  la  modifica  di   impianti
          produttivi di beni e servizi; 
                c) l'attestazione  della  sussistenza  dei  requisiti
          previsti  dalla  normativa   per   la   realizzazione,   la
          trasformazione,   il   trasferimento   e   la    cessazione
          dell'esercizio  dell'attivita'  di  impresa   puo'   essere
          affidata a soggetti privati accreditati  («Agenzie  per  le
          imprese»). In caso di istruttoria con esito positivo,  tali
          soggetti   privati   rilasciano   una   dichiarazione    di
          conformita'  che  costituisce  titolo  autorizzatorio   per
          l'esercizio   dell'attivita'.   Qualora   si   tratti    di
          procedimenti  che  comportino  attivita'  discrezionale  da
          parte dell'Amministrazione, i soggetti privati  accreditati
          svolgono unicamente attivita'  istruttorie  in  luogo  e  a
          supporto dello sportello unico; 
                d) i comuni che  non  hanno  istituito  lo  sportello
          unico, ovvero  il  cui  sportello  unico  non  risponde  ai
          requisiti di cui alla lettera a),  esercitano  le  funzioni
          relative allo sportello unico, delegandole alle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e  agricoltura  le  quali
          mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che  assume
          la denominazione di "impresainungiorno",  prevedendo  forme
          di gestione congiunta con l'ANCI; 
                e)  l'attivita'  di  impresa  puo'   essere   avviata
          immediatamente  nei  casi  in  cui   sia   sufficiente   la
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita'  allo
          sportello unico; 
                f) lo sportello unico, al momento della presentazione
          della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti
          previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una
          ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attivita',
          costituisce titolo autorizzatorio. In caso di  diniego,  il
          privato puo'  richiedere  il  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi di cui agli articoli da  14  a  14-quinquies  della
          legge 7 agosto 1990, n. 241; 
                g)   per   i   progetti   di   impianto    produttivo
          eventualmente  contrastanti   con   le   previsioni   degli
          strumenti urbanistici, e' previsto  un  termine  di  trenta
          giorni per il rigetto o  la  formulazione  di  osservazioni
          ostative, ovvero  per  l'attivazione  della  conferenza  di
          servizi per la conclusione certa del procedimento; 
                h) in caso di  mancato  ricorso  alla  conferenza  di
          servizi,  scaduto  il  termine  previsto   per   le   altre
          amministrazioni per pronunciarsi sulle  questioni  di  loro
          competenza, l'amministrazione procedente conclude  in  ogni
          caso il procedimento prescindendo dal loro avviso;  in  tal
          caso, salvo il caso di  omessa  richiesta  dell'avviso,  il
          responsabile del procedimento non puo'  essere  chiamato  a
          rispondere degli eventuali danni  derivanti  dalla  mancata
          emissione degli avvisi medesimi. 
              3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre
          2011 prevista dall'art. 12, comma 7, del regolamento di cui
          al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  settembre
          2010, n.  160,  non  hanno  provveduto  ad  accreditare  lo
          sportello  unico  per  le  attivita'  produttive  ovvero  a
          fornire alla camera di commercio, industria, artigianato  e
          agricoltura  competente   per   territorio   gli   elementi
          necessari ai fini dell'avvalimento della stessa,  ai  sensi
          dell'art. 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui
          al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010,
          il prefetto  invia  entro  trenta  giorni  una  diffida  e,
          sentita la regione competente,  nomina  un  commissario  ad
          acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i
          funzionari dei comuni, delle  regioni  o  delle  camere  di
          commercio, industria, artigianato e agricoltura  competenti
          per territorio, al fine di adottare gli atti  necessari  ad
          assicurare  la  messa  a  regime  del  funzionamento  degli
          sportelli unici. Con decreto del  Ministro  dello  sviluppo
          economico e del Ministro per la semplificazione  normativa,
          sentito il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, sono individuate  le  eventuali  misure  che
          risultino  indispensabili  per  attuare,   sul   territorio
          nazionale, lo sportello unico e per garantire,  nelle  more
          della  sua  attuazione,  la  continuita'   della   funzione
          amministrativa,  anche  attraverso  parziali   e   limitate
          deroghe alla relativa disciplina. 
              3-ter.  In  ogni  caso,  al  fine   di   garantire   lo
          svolgimento delle funzioni affidate  agli  sportelli  unici
          per le attivita' produttive, i comuni  adottano  le  misure
          organizzative e tecniche che risultino necessarie. 
              4. Con  uno  o  piu'  regolamenti,  adottati  ai  sensi
          dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          su proposta del Ministro dello  sviluppo  economico  e  del
          Ministro per la semplificazione normativa, di concerto  con
          il   Ministro   per   la   pubblica    amministrazione    e
          l'innovazione, e previo parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
          n.  281,  e  successive  modificazioni,  sono  stabiliti  i
          requisiti e le modalita'  di  accreditamento  dei  soggetti
          privati di cui al comma  3,  lettera  c),  e  le  forme  di
          vigilanza  sui   soggetti   stessi,   eventualmente   anche
          demandando tali funzioni al sistema  camerale,  nonche'  le
          modalita' per la  divulgazione,  anche  informatica,  delle
          tipologie di autorizzazione per  le  quali  e'  sufficiente
          l'attestazione dei soggetti  privati  accreditati,  secondo
          criteri omogenei sul territorio nazionale e  tenendo  conto
          delle diverse discipline regionali. 
              5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'art. 1
          del decreto-legge 10 gennaio 2006, n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80,  predispone
          un piano di formazione  dei  dipendenti  pubblici,  con  la
          eventuale partecipazione anche  di  esponenti  del  sistema
          produttivo, che miri a diffondere sul territorio  nazionale
          la capacita' delle amministrazioni pubbliche di  assicurare
          sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui  al
          comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di  cui
          al presente articolo. 
              6.  Dall'attuazione  delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  16  del  citato   decreto
          legislativo n. 139  del  2006,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.