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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150

Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (11G0192)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/07/2024)
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 54 della legge 18  giugno  2009,  n.  69,  recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei procedimenti
civili; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 1° settembre 2011; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro per la semplificazione normativa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento  regolato  dalle
norme del titolo I e del titolo III del libro secondo del  codice  di
procedura civile; 
    b) Rito del lavoro: il procedimento regolato  dalle  norme  della
sezione II del capo I del titolo IV del libro secondo del  codice  di
procedura civile; 
    c) Rito semplificato  di  cognizione:  il  procedimento  regolato
dalle norme del capo III-quater del titolo I del  libro  secondo  del
codice di procedura civile. (12) ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".