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DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 149

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/10/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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vigente al 08/09/2024
Testo in vigore dal: 25-7-2013
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma,  114,  117  e  119,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, ed in particolare gli articoli 2, 17 e 26; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Considerato  che  non  e'  stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di
Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 18 maggio 2011; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42, ed i pareri delle Commissioni parlamentari competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 28 luglio 2011; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni per la coesione territoriale, di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro  per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Relazione di fine legislatura regionale 
 
  1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il
rispetto dell'unita'  economica  e  giuridica  della  Repubblica,  il
principio di trasparenza delle decisioni di entrata e  di  spesa,  le
Regioni sono tenute a redigere una  relazione  di  fine  legislatura.
((6)) 
  2. La relazione di fine legislatura, redatta dal servizio  bilancio
e finanze della regione e dall'organo di vertice dell'amministrazione
regionale, e' sottoscritta dal Presidente della Giunta regionale  non
oltre il novantesimo giorno antecedente la  data  di  scadenza  della
legislatura. Entro e non oltre dieci giorni  dopo  la  sottoscrizione
della relazione, essa deve  risultare  certificata  dagli  organi  di
controllo interno regionale e, nello  stesso  termine,  trasmessa  al
Tavolo tecnico interistituzionale, se insediato, istituito presso  la
Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica  di
cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6  maggio  2011,  n.  68,
composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e  regionali.
Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di  propria
competenza, la conformita' di quanto esposto nella relazione di  fine
legislatura con i dati  finanziari  in  proprio  possesso  e  con  le
informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla  banca  dati  di  cui
all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ed invia, entro
venti giorni, apposito rapporto al Presidente della Giunta regionale.
Per quanto attiene al settore sanitario  e,  in  particolare,  per  i
contenuti di cui al comma 4, lettere c), per la parte  relativa  agli
enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la  verifica  e'
effettuata, entro il medesimo termine di  venti  giorni,  dai  Tavoli
tecnici che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono deputati  alla
verifica dell'attuazione  dei  Piani  di  rientro,  ivi  compresa  la
struttura  tecnica   di   monitoraggio   prevista   dall'articolo   3
dell'intesa  Stato-Regioni  in  materia  sanitaria  per  il  triennio
2010-2012 e per i trienni successivi,  sulla  base  delle  risultanze
emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le  regioni
non sottoposte al piano di rientro, sulla base della  verifica  degli
adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della  legge  23
dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura
sono pubblicati sul sito istituzionale della regione entro il  giorno
successivo alla data di ricevimento del rapporto  del  citato  Tavolo
tecnico interistituzionale  da  parte  del  Presidente  della  Giunta
regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal Presidente
della  Giunta   regionale   alla   Conferenza   permanente   per   il
coordinamento della finanza pubblica. ((6)) 
  3. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio  regionale,  la
sottoscrizione della relazione e la  certificazione  da  parte  degli
organi di controllo  interno  avvengono  entro  quindici  giorni  dal
provvedimento  di  indizione  delle  elezioni.  Il   Tavolo   tecnico
interistituzionale, se insediato, invia quindi  al  Presidente  della
Giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni.
Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati
sul sito istituzionale della Regione entro il giorno successivo  alla
data di ricevimento del rapporto da parte del citato  Tavolo  tecnico
interistituzionale. ((6)) 
  3-bis. La relazione di cui ai commi 2 e 3 e' trasmessa, entro dieci
giorni dalla sottoscrizione del Presidente  della  Giunta  regionale,
alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, che, entro
trenta giorni dal ricevimento,  esprime  le  proprie  valutazioni  al
Presidente della Giunta  regionale.  Le  valutazioni  espresse  dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei conti sono  pubblicate
nel sito istituzionale della regione entro il  giorno  successivo  al
ricevimento da parte del Presidente della Giunta regionale. ((6)) 
  4.  La  relazione  di  fine  legislatura  contiene  la  descrizione
dettagliata delle principali  attivita'  normative  e  amministrative
svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a: 
    a) sistema ed esiti dei controlli interni; 
    b) eventuali rilievi della Corte dei conti; 
    c)  eventuali  carenze  riscontrate  nella  gestione  degli  enti
comunque sottoposti al controllo della regione,  nonche'  degli  enti
del  servizio  sanitario  regionale,  con  indicazione  delle  azioni
intraprese per porvi rimedio; 
    d) eventuali  azioni  intraprese  per  contenere  la  spesa,  con
particolare riguardo a quella sanitaria,  e  stato  del  percorso  di
convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori  quantitativi
e  qualitativi  relativi  agli  output  dei   servizi   resi,   anche
utilizzando come parametro  di  riferimento  realta'  rappresentative
dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualita-costi; 
    e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore
sanitario, quantificazione  certificata  della  misura  del  relativo
indebitamento regionale; 
    f) la individuazione di  eventuali  specifici  atti  legislativi,
regolamentari o amministrativi  cui  sono  riconducibili  effetti  di
spesa incompatibili con gli obiettivi e i vincoli di bilancio; 
    g) stato certificato del bilancio regionale. ((6)) 
  5. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa  con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  il  Ministro  per  i
rapporti con le regioni e per la coesione territoriale,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le
riforme per il federalismo e con  il  Ministro  della  salute,  entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
adotta uno schema tipo per  la  redazione  della  relazione  di  fine
legislatura,  differenziandolo  eventualmente  per  le  Regioni   non
assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria. In caso  di
mancata adozione dell'atto di cui al  primo  periodo,  il  Presidente
della Giunta regionale e' comunque tenuto a predisporre la  relazione
di fine legislatura secondo i criteri di cui al comma 4. ((6)) 
  6. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di  redazione  e  di
pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della  relazione  di
fine legislatura, al Presidente della Giunta regionale e, qualora non
abbiano  predisposto  la  relazione,  al  responsabile  del  servizio
bilancio  e  finanze  della   regione   e   all'organo   di   vertice
dell'amministrazione  regionale   e'   ridotto   della   meta',   con
riferimento  alle   successive   tre   mensilita',   rispettivamente,
l'importo  dell'indennita'  di  mandato  e   degli   emolumenti.   Il
Presidente della regione e', inoltre, tenuto  a  dare  notizia  della
mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni,  nella
pagina principale del sito istituzionale dell'ente. ((6)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013,  n.  219
(in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1,  commi  1,  2,  3,  4  e  5  del  decreto
legislativo del 6 settembre 2011, n. 149 (Meccanismi  sanzionatori  e
premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma  degli  artt.
2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42),  nel  testo  introdotto
dall'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012,  n.  174
(Disposizioni urgenti in materia di  finanza  e  funzionamento  degli
enti territoriali, nonche' ulteriori  disposizioni  in  favore  delle
zone terremotate nel maggio 2012), come  modificato  dalla  legge  di
conversione 7 dicembre 2012, n. 213". 
  Ha  inoltre  dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale  in  via
consequenziale dell'art. 1, commi 3-bis e 6, del d.lgs.  n.  149  del
2011, nel testo introdotto dall'art. 1-bis, comma 1, del d.l. n.  174
del 2012, come modificato dalla  legge  di  conversione  n.  213  del
2012".