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DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/08/2023)
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vigente al 08/09/2024
Testo in vigore dal: 12-9-2014
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, 117 e 119 della Costituzione; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al  Governo  in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, e in particolare l'articolo  2,  comma  1  e  comma  2,
lettera h); 
  Vista la legge 31 dicembre  2009,  n.  196,  recante  la  legge  di
contabilita' e finanza pubblica  e,  in  particolare,  l'articolo  1,
comma 4, e l'articolo 2, comma 6; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 dicembre 2010; 
  Vista  l'intesa  sancita   in   Conferenza   unificata   ai   sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Visti il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio  2009,
n. 42 e i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per  le
conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e  del
Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 9 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del
Ministro per le riforme per  il  federalismo,  del  Ministro  per  la
semplificazione normativa e  del  Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la coesione territoriale, di concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della  salute  e  per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione; 
 
                              E m a n a 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  ((1. Ai sensi dell'art.  117,  secondo  comma,  lettera  e),  della
Costituzione,  il  presente  titolo  e  il  titolo  III  disciplinano
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
delle Regioni, ad eccezione dei casi in cui  il  Titolo  II  disponga
diversamente, con particolare riferimento  alla  fattispecie  di  cui
all'art. 19, comma 2, lettera b), degli enti locali di cui all'art. 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e  dei  loro  enti  e
organismi strumentali, esclusi gli enti  di  cui  al  titolo  II  del
presente decreto. A decorrere dal 1° gennaio 2015  cessano  di  avere
efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con  il
presente decreto. 
  2. Ai fini del presente decreto: 
    a) per enti strumentali si intendono gli  enti  di  cui  all'art.
11-ter, distinti nelle tipologie  definite  in  corrispondenza  delle
missioni del bilancio; 
    b) per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si
intendono  le  loro  articolazioni  organizzative,  anche  a  livello
territoriale, dotate di autonomia gestionale e  contabile,  prive  di
personalita' giuridica. Le gestioni  fuori  bilancio  autorizzate  da
legge e le istituzioni di cui all'art.  114,  comma  2,  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono organismi  strumentali.  Gli
organismi strumentali  sono  distinti  nelle  tipologie  definite  in
corrispondenza delle missioni del bilancio.)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 AGOSTO 2014, N. 126)). 
  5. Per gli enti coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
come individuati all'articolo 19, si applicano le disposizioni recate
dal Titolo II.