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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 2011, n. 105

Recepimento dell'accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale della carriera prefettizia. (11G0149)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/07/2011
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vigente al 10/09/2024
Testo in vigore dal: 26-7-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  recante
disposizioni in materia di rapporto di impiego  del  personale  della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28  luglio
1999, n. 266; 
  Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio  2000,
n.  139,  che   disciplina   il   procedimento   negoziale   per   la
regolamentazione di  alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego  del
personale della carriera prefettizia, ai fini della  stipulazione  di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica; 
  Viste le disposizioni di cui all'articolo  27  del  citato  decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che  la  procedura
negoziale intercorra tra una delegazione di  parte  pubblica  ed  una
delegazione sindacale rappresentativa del  personale  della  carriera
prefettizia; 
  Atteso che, secondo quanto previsto  dal  citato  articolo  27  del
decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,  le  organizzazioni
sindacali rappresentative del personale  della  carriera  prefettizia
sono individuate con decreto del Ministro per  la  funzione  pubblica
secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego; 
  Visto il decreto del Ministro per  la  pubblica  amministrazione  e
l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale e'  stata  individuata  la
delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per  la
definizione dell'accordo  relativo  al  biennio  economico  2008-2009
riguardante il personale della carriera prefettizia; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008,  n.
105, di recepimento dell'accordo sindacale  relativo  al  quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il
personale della carriera prefettizia; 
  Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo  2006  e
28 marzo 2007, adottati in attuazione degli  articoli  10  e  20  del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge  finanziaria  2008),
che ha  stanziato  le  risorse  per  i  miglioramenti  economici  del
personale in regime di diritto pubblico per il biennio  2008  -  2009
(articolo 3, comma 144), nonche', a decorrere dal  2008,  l'ulteriore
somma  di  9  milioni  di  euro  per  il  contratto  della   carriera
prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 149); 
  Tenuto  conto  che  all'esito  delle  trattative   riguardanti   la
procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, per il biennio  economico  2008-2009,  veniva
definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica
per  la  distribuzione  delle  risorse  corrispondenti  ai  tassi  di
inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2  per  cento,
nonche' le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo  3,  comma
149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del  decreto  legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122,  intervenuto  nelle  more  della  sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali
del personale  dipendente  dalle  pubbliche  amministrazioni  per  il
biennio 2008 -  2009  ed  i  miglioramenti  economici  del  rimanente
personale in regime di diritto pubblico per il medesimo  biennio  non
possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi  superiori  al
3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la  necessita'
di predisporre una nuova ipotesi di accordo; 
  Atteso che in data 20  aprile  2011  e'  stata  sottoscritta  dalla
delegazione  di  parte  pubblica  e  dalle  organizzazioni  sindacali
SI.N.PRE.F.  (Sindacato   Nazionale   dei   Funzionari   Prefettizi),
S.N.A.DI.P.  -  CISAL   (Sindacato   Nazionale   Autonomo   Dirigenti
Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio
2008-2009,  con  la  quale  sono   state   distribuite   le   risorse
corrispondenti  ai  tassi  di  inflazione  programmata  del  medesimo
biennio, pari al 3,2 per cento; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo  19  maggio  2000,  n.  139,
previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza  delle
osservazioni di cui al citato  articolo  29,  comma  3,  la  predetta
ipotesi di accordo; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
   1. Ai sensi dell'articolo 26 del  decreto  legislativo  19  maggio
2000,  n.  139,  il  presente  decreto  si   applica   al   personale
appartenente alla carriera prefettizia. 
          Avvertenza: 
              Il  testo  delle  note  qui   pubblicato   e'   redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre l985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
                
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo degli articoli 26, 27  e  29  del
          decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
          materia di rapporto di impiego del personale della carriera
          prefettizia, a norma dell'art. 10  della  legge  28  luglio
          1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno
          2000, n. 127, S.O.: 
              «Art. 26. Ambito di applicazione. - 1. Il presente capo
          disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
          giuridici  ed  economici  del  rapporto  di   impiego   del
          personale   della   carriera   prefettizia    oggetto    di
          negoziazione. 
              2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi  secondo
          le modalita' e  per  le  materie  indicate  negli  articoli
          seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto  del
          Presidente della  Repubblica  ai  sensi  dell'articolo  29,
          comma 5. 
              3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
          2 ha durata triennale tanto  per  la  parte  economica  che
          normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto  dal
          precedente decreto e conserva efficacia fino alla  data  di
          entrata in vigore del decreto successivo. 
              4.  Nei  casi  in  cui  le  disposizioni  generali  sul
          pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
          ministeri alla contrattazione  collettiva  e  si  verte  in
          materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28  e  non
          disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
          particolari disposizioni di legge, per lo stesso  personale
          si   provvede,   sentite   le   organizzazioni    sindacali
          rappresentative,   con   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica,  su  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
          ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge  23  agosto
          1988, n. 400.»; 
              «Art. 27. Delegazioni negoziali. - 1.  Il  procedimento
          negoziale intercorre tra una delegazione di parte  pubblica
          composta dal Ministro per  la  funzione  pubblica,  che  la
          presiede, e dai Ministri dell' intemo  e  del  tesoro,  del
          bilancio  e   della   programmazione   economica,   o   dai
          sottosegretari di Stato rispettivamente  delegati,  ed  una
          delegazione delle organizzazioni sindacali  rappresentative
          del personale della carriera  prefettizia  individuate  con
          decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  secondo  i
          criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
          stabiliti per il pubblico impiego.»; 
              «Art. 29. Procedura di negoziazione. - 1. La  procedura
          negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione  pubblica
          almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
          all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono  tra  i
          soggetti di cui all'articolo 27  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi di accordo. 
              2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
          alla  sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo,  verifica,
          sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento  della
          rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che
          le organizzazioni  sindacali  aderenti  all'ipotesi  stessa
          rappresentino almeno il  cinquantuno  per  cento  del  dato
          associativo complessivo espresso dal totale  delle  deleghe
          sindacali rilasciate. 
              3. Le  organizzazioni  sindacali  dissenzienti  possano
          trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed  ai
          ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro osservazioni entro il termine di cinque  giorni  dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
              4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione   della
          copertura finanziaria complessiva per l'intero  periodo  di
          validita'. L'ipotesi di  accordo  non  puo'  in  ogni  caso
          comportare, direttamente o indirettamente, anche  a  carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a  quanto  stabilito  nel   documento   di   programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria, nonche' nel bilancio. 
              5. Il Consiglio dei  Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
          compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni  di
          cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
          schema  di  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  da
          adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  1,  lettera  d),
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere
          del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo  non  sia
          definito entro novanta giorni dall'inizio delle  procedure,
          il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al  Senato
          della Repubblica nelle  forme  e  nei  modi  stabiliti  dai
          rispettivi regolamenti. 
              6. Nell'ambito e nei limiti  fissati  dal  decreto  del
          Presidente della Repubblica di cui al  comma  5  e  per  le
          materie  specificamente  ivi   indicate,   possono   essere
          conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
          che, senza comportare alcun onere  aggiuntivo,  individuano
          esclusivamente criteri  applicativi  delle  previsioni  del
          predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
          una delegazione di parte pubblica presieduta  dai  titolari
          degli   uffici   centrali    e    periferici    individuati
          dall'amministrazione  dell'interno  entro  novanta   giorni
          dalla data di entrata in vigore del decreto del  Presidente
          della Repubblica di cui  al  comma  5  ed  una  delegazione
          sindacale composta dai rappresentanti delle  corrispondenti
          strutture  periferiche   delle   organizzazioni   sindacali
          firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al  comma  1.  In
          caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
          impregiudicato  il  potere   di   autonoma   determinazione
          dell'amministrazione.». 
              -   Il   decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione  e  l'innovazione  22  luglio  2008,  reca:
          «Individuazione della delegazione sindacale  che  partecipa
          al procedimento negoziale per la  definizione  dell'accordo
          relativo al biennio  economico  2008-2009,  riguardante  il
          personale della carriera prefettizia. ai sensi dell'art. 27
          del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  4  aprile
          2008, n. 105 (Recepimento  dell'accordo  sindacale  per  il
          quadriennio 2006-2009  per  gli  aspetti  giuridici  ed  il
          biennio  2006-2007  per  gli  aspetti  economici   per   il
          personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26
          del decreto  legislativo  19  maggio  2000,  n.  139),.  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2008, n. 134. 
              - I decreti del Ministro dell'interno in data 27  marzo
          2006 e  28  marzo  2007  riguardano  la  graduazione  delle
          posizioni   funzionali   del   personale   della   carriera
          prefettizia. 
              - Si riporta il testo dell'art. 3,  commi  144  e  149,
          della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2008): 
              «144. Per  il  biennio  2008-2009,  le  risorse  per  i
          miglioramenti economici del rimanente personale statale  in
          regime    di    diritto    pubblico    sono     determinate
          complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno  2008  e
          in 229 milioni di  euro  a  decorrere  dall'anno  2009  con
          specifica destinazione, rispettivamente, di 78  milioni  di
          euro e 116 milioni di euro per  il  personale  delle  Forze
          armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
          12 maggio 1995, n. 195.»; 
              «149.  E'  stanziata,  a  decorrere   dall'anno   2008,
          l'ulteriore somma di 9 milioni di  euro  per  il  contratto
          della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009  a
          integrazione di quanto previsto dalla presente legge.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto
          legge 31 maggio  2010,  n.78,  convertito  dalla  legge  30
          luglio  2010,  n.122  (Misure   urgenti   in   materia   di
          stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica): 
              «4. I rinnovi  contrattuali  del  personale  dipendente
          dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
          i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
          di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
          ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
          per cento. La disposizione di  cui  al  presente  comma  si
          applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
          data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
          difformi contenute nei predetti contratti ed  accordi  sono
          inefficaci; a decorrere dalla  mensilita'  successiva  alla
          data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto;   i
          trattamenti retributivi saranno conseguentemente  adeguati.
          La disposizione di cui al primo periodo del presente  comma
          non si applica al comparto sicurezza-difesa  ed  ai  Vigili
          del fuoco.». 
          Note all'art. 1: 
              Per il testo dell'art. 26 del citato decreto n. 139 del
          2000, si veda nelle note alle premesse.