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LEGGE 14 giugno 2011, n. 101

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo. (11G0140)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/07/2011
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Testo in vigore dal: 9-7-2011
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato: 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. La Repubblica  riconosce  il  giorno  9  ottobre  come  Giornata
nazionale  in  memoria  delle  vittime  dei  disastri  ambientali   e
industriali causati dall'incuria dell'uomo. 
  2.  La  Giornata  nazionale  di  cui  al  comma  1  e'  considerata
solennita' civile ai sensi dell'articolo  3  della  legge  27  maggio
1949, n. 260. Essa non  determina  riduzioni  dell'orario  di  lavoro
negli  uffici  pubblici  ne',  qualora  cada   in   giorno   feriale,
costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario  per  le
scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2  e  3  della
legge 5 marzo 1977, n. 54. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio  1949,  n.
          260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), e'  il
          seguente: 
                  «Art. 3. - Sono considerate solennita' civili, agli
          effetti  dell'orario  ridotto  negli  uffici   pubblici   e
          dell'imbandieramento  dei  pubblici  edifici,  i   seguenti
          giorni: 
                  l'11 febbraio: anniversario della stipulazione  del
          Trattato e del Concordato con la Santa Sede; 
                  il 28 settembre:  anniversario  della  insurrezione
          popolare di Napoli.»; 
              - Il testo degli articoli 2 e 3  della  legge  5  marzo
          1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), e'
          il seguente: 
                 «Art. 2. -   Le  solennita'  civili  previste  dalla
          legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4  marzo  1958,
          n. 132, non determinano  riduzioni  dell'orario  di  lavoro
          negli uffici pubblici.»; 
                 «Art. 3. - Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e
          2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono  giorni
          di vacanza ne' possono comportare riduzione di  orario  per
          le scuole di ogni ordine e grado.».