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DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/07/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 (in G.U. 16/07/2011, n. 164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/08/2024)
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vigente al 07/09/2024
  • Articoli
  • DISPOSIZIONI PER IL CONTROLLO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA, NONCHÈ IN MATERIA DI ENTRATE

    Capo I
    Riduzione dei costi della politica e degli apparati
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni pubbliche
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • Contenimento e razionalizzazione delle spese in materia di
    impiego pubblico, sanità, assistenza, previdenza, organizzazione
    scolastica. Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione
    finanziaria
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • Finanziamento di spese indifferibili ed altre disposizioni di carattere finanziario
  • 21
  • 22
  • Disposizioni in materia di entrate
  • 23
  • 24
  • 25
  • DISPOSIZIONI PER LO SVILUPPO
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 33 bis
  • 33 ter
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • DISPOSIZIONI FINALI
  • 40
  • 41
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-9-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni per la stabilizzazione finanziaria e per il contenimento
della spesa pubblica, al fine di ottemperare a quanto previsto  dagli
impegni presi in sede  comunitaria,  nonche'  di  emanare  misure  di
stimolo  fiscale  per  favorire  il  rilancio  della   competitivita'
economica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
               Livellamento remunerativo Italia-Europa 
 
  1.   Il   trattamento   economico    omnicomprensivo    annualmente
corrisposto, in  funzione  della  carica  ricoperta  o  dell'incarico
svolto, ai titolari di cariche elettive ed  incarichi  di  vertice  o
quali  componenti,  comunque  denominati,  degli  organismi,  enti  e
istituzioni, anche  collegiali,  di  cui  all'allegato  A,  non  puo'
superare  la  media  ponderata  rispetto  al   PIL   degli   analoghi
trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di  omologhe
cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area  Euro.
Fermo il principio costituzionale di autonomia, per i componenti  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati il costo relativo
al trattamento economico omnicomprensivo annualmente  corrisposto  in
funzione della carica ricoperta non puo' superare la media  ponderata
rispetto al PIL del  costo  relativo  ai  componenti  dei  Parlamenti
nazionali. 
  2. ((La disposizione di cui al comma 1 si applica, oltre  che  alle
cariche e agli incarichi negli organismi, enti e  istituzioni,  anche
collegiali, di cui  all'allegato  A  del  medesimo  comma,  anche  ai
segretari generali, ai capi dei dipartimenti, ai dirigenti  di  prima
fascia, ai direttori generali degli enti e ai titolari degli uffici a
questi equiparati delle amministrazioni centrali  dello  Stato.))  Ai
fini del presente comma per trattamento economico omnicomprensivo  si
intende il complesso delle retribuzioni e delle indennita'  a  carico
delle  pubbliche  finanze  percepiti  dal  titolare  delle   predette
cariche,  ivi  compresi  quelli  erogati  dalle  amministrazioni   di
appartenenza. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'
istituita una Commissione, presieduta  dal  Presidente  dell'ISTAT  e
composta da quattro esperti di chiara fama, tra cui un rappresentante
di Eurostat, che durano in carica quattro anni, la quale entro il  1°
luglio di ogni anno e con  provvedimento  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana,  provvede  alla  ricognizione  e
all'individuazione della media dei trattamenti economici  di  cui  al
comma 1 riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in  corso
sulla base delle previsioni dell'indice  armonizzato  dei  prezzi  al
consumo  contenute  nel  Documento  di   economia   e   finanza.   La
partecipazione alla commissione e' a  titolo  gratuito.  In  sede  di
prima applicazione, il  decreto  del  Presidente  del  consiglio  dei
Ministri di cui al primo periodo  e'  adottato  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto;  tenuto  conto
dei tempi necessari  a  stabilire  la  metodologia  di  calcolo  e  a
raccogliere  le  informazioni  rilevanti,  la   ricognizione   e   la
individuazione   riferite   all'anno   2010   sono   provvisoriamente
effettuate entro il 31 dicembre 2011 ed eventualmente  riviste  entro
il 31 marzo 2012. ((3)) 
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono, ai sensi
dell'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione,   norme   di
principio in materia di  coordinamento  della  finanza  pubblica.  Le
regioni adeguano, entro il termine di sessanta giorni dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, la propria legislazione  alle
previsioni di cui ai medesimi commi. Le regioni a statuto speciale  e
le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi statuti e
relative norme di attuazione. 
  5. I componenti degli organi  di  cui  all'allegato  B,  che  siano
dipendenti pubblici, sono collocati in  aspettativa  non  retribuita,
salvo  che  optino  per  il  mantenimento,  in  via  esclusiva,   del
trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza. ((3)) 
  6. Le norme di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 si  applicano  a  decorrere
dalle  prossime  elezioni,  nomine  o  rinnovi  e,  comunque,  per  i
compensi, le retribuzioni e le indennita' che non siano stati  ancora
determinati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  1,  comma  28)
che "La commissione di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011  e'
integrata con un esperto designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 30)  che  "All'aspettativa
di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 6 luglio  2011,  n.
98, convertito in legge  15  luglio  2011,  n.  111,  si  applica  la
disciplina prevista dall'articolo 8 comma 2  della  legge  15  luglio
2002 n. 145".