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DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 2011, n. 91

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili. (11G0134)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2016)
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vigente al 06/12/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-9-2011
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni, recante la legge di contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto l'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
che ha delegato il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi
per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle  regioni,  degli
enti locali  e  degli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in
funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione
della finanza pubblica; 
  Visto l'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,
che  ha  istituito  il  Comitato  per  i  principi  contabili   delle
amministrazioni  pubbliche  per  la   predisposizione   dei   decreti
legislativi di cui al comma 1 della legge medesima; 
  Vista la legge 1° ottobre 2010, n.163, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  5  agosto  2010,  n.125,  ed   in
particolare l'articolo 1, comma 2, che ha individuato il termine  per
l'adozione dei decreti legislativi nel 31 maggio 2011; 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 15 aprile 2011; 
  Visti i pareri  delle  competenti  Commissioni  parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2011; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri dell'interno, della difesa,  dell'istruzione,
dell'universita' e  della  ricerca,  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali e della salute; 
 
                                Emana 
 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                      Definizioni fondamentali 
 
  1. Ai fini del presente decreto: 
    a) per amministrazioni pubbliche si intendono le  amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
ad esclusione delle regioni, degli enti  locali,  dei  loro  enti  ed
organismi strumentali e degli enti del Servizio sanitario nazionale; 
    b) per unita' locali di amministrazioni pubbliche si intendono le
articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate  di
autonomia   gestionale   e   contabile,   individuate   con    propri
provvedimenti dalle amministrazioni  di  cui  alla  lettera  a),  non
indicate autonomamente nell'elenco di cui all'articolo  1,  comma  2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e ivi recepite; 
    c) per soggetti utilizzatori del sistema di bilancio si intendono
i cittadini, gli organi  di  governo  dell'ente,  gli  amministratori
pubblici, gli organi di controllo, le altre amministrazioni pubbliche
ed  ogni  altro  organismo  strumentale  alla  gestione  dei  servizi
pubblici,  le  istituzioni  preposte  al  controllo   della   finanza
pubblica, gli organismi  internazionali  competenti  per  materia,  i
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche,  i   finanziatori,   i
creditori ed altri soggetti che utilizzano il sistema dei bilanci per
soddisfare esigenze informative al  fine  di  sviluppare  la  propria
attivita' decisoria di tipo istituzionale. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione: 
              «Art.117. La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
              a) politica  estera  e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
              b) immigrazione; 
              c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e   le   confessioni
          religiose; 
              d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;  armi,
          munizioni ed esplosivi; 
              e) moneta, tutela del risparmio e  mercati  finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
              f) organi dello  Stato  e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
              g) ordinamento e  organizzazione  amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
              h) ordine pubblico e  sicurezza,  ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
              i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
              l)  giurisdizione  e  norme  processuali;   ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
              m)  determinazione   dei   livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
              n) norme generali sull'istruzione; 
              o) previdenza sociale; 
              p)  legislazione  elettorale,  organi  di   governo   e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
              q)  dogane,  protezione   dei   confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
              r)   pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
              s) tutela dell'ambiente,  dell'ecosistema  e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              La  legge  31  dicembre  2009,   n.   196   (Legge   di
          contabilita' e finanza pubblica), e' pubblicata nella Gazz.
          Uff. 31 dicembre 2009, n. 303, S.O. 
              Si riporta il testo dell'art. 2, commi  1  e  5,  della
          citata legge n. 196 del 2009: 
              «1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi  di
          cui all'articolo 1, il Governo  e'  delegato  ad  adottare,
          entro il 31 maggio 2011, uno o piu' decreti legislativi per
          l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di
          bilancio delle  amministrazioni  pubbliche,  ad  esclusione
          delle regioni e degli enti locali, e dei  relativi  termini
          di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze
          di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
          pubblica. I sistemi e gli schemi di cui  al  primo  periodo
          sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo  ai
          fini della procedura per i disavanzi eccessivi.»; 
              «5.  Ai  fini   della   predisposizione   dei   decreti
          legislativi di cui al comma 1 e'  istituito,  entro  trenta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, senza oneri a carico della  finanza  pubblica,  il
          comitato per i  principi  contabili  delle  amministrazioni
          pubbliche,  composto   da   ventitre'   componenti,   cosi'
          suddivisi: 
              a) quattro rappresentanti del Ministero dell'economia e
          delle finanze, uno dei quali con funzioni di presidente,  e
          un rappresentante per ciascuno dei Ministeri  dell'interno,
          della difesa,  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
          ricerca,  del  lavoro,  della  salute  e  delle   politiche
          sociali, nonche' un  rappresentante  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri; 
              b) un rappresentante tecnico dell'amministrazione della
          Camera dei deputati e uno dell'amministrazione  del  Senato
          della Repubblica, designati dai rispettivi Presidenti, come
          invitati permanenti, e un rappresentante  della  Corte  dei
          conti; 
              c) un rappresentante dell'ISTAT; 
              d) sette rappresentanti degli enti territoriali, di cui
          tre designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni
          e delle province autonome di Trento e di Bolzano,  uno  dei
          quali per le autonomie speciali, uno designato  dall'Unione
          delle    province    d'Italia    (UPI),    uno    designato
          dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), uno
          designato dall'Unione  nazionale  comuni,  comunita',  enti
          montani (UNCEM) e uno designato dalle Assemblee legislative
          regionali e delle province autonome, d'intesa tra  di  loro
          nell'ambito della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea,
          dei Consigli regionali e delle  province  autonome  di  cui
          agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11; 
              e)        tre        esperti         in         materia
          giuridico-contabile-economica.». 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 , della  legge
          1  ottobre  2010,  n.  163  (Conversione  in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 5  agosto  2010,  n.  125,
          recante misure urgenti  per  il  settore  dei  trasporti  e
          disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di
          esercizio  della   delega   legislativa   in   materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio di amministrazioni pubbliche): 
              «2. All'art. 2, comma 1, della legge 31 dicembre  2009,
          n. 196, le parole:"un anno dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge" sono sostituite dalle  seguenti:  "il
          31 maggio 2011."». 
              La legge 5 maggio 2009, n. 42  (Delega  al  Governo  in
          materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo
          119 della Costituzione) e' pubblicata nella  Gazz.  Uff.  6
          maggio 2009, n. 103. 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «2. Ai fini della presente legge,  per  amministrazioni
          pubbliche si intendono gli enti e gli  altri  soggetti  che
          costituiscono    il     settore     istituzionale     delle
          amministrazioni   pubbliche    individuati    dall'Istituto
          nazionale  di   statistica   (ISTAT)   sulla   base   delle
          definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari.».