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DECRETO-LEGGE 23 giugno 2011, n. 89

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari. (11G0128)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/6/2011.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 (in G.U. 5/8/2011, n. 181).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/2011)
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vigente al 09/09/2024
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE E PERMANENZA DEI
    CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI
  • 1
  • 2

  • DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIMPATRIO DEGLI STRANIERI IRREGOLARI
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Testo in vigore dal: 6-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
ulteriori disposizioni per completare  l'attuazione  della  direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  29  aprile
2004, relativa al  diritto  dei  cittadini  dell'Unione  e  dei  loro
familiari di circolare e di soggiornare  liberamente  nel  territorio
degli Stati membri, e di procedere  al  recepimento  della  direttiva
2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  16  dicembre
2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri
al rimpatrio dei  cittadini  di  Paesi  terzi  il  cui  soggiorno  e'
irregolare, al fine di scongiurare l'avvio di procedure  d'infrazione
nei confronti dello Stato italiano; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 16 giugno 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
degli affari esteri, dell'economia e delle finanze  e  del  lavoro  e
delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,  in  materia
     di permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari 
 
  1. Al decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) ((LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 2 AGOSTO 2011, N. 129)); 
    b) all'articolo 6,  comma  2,  le  parole:  «,  che  hanno  fatto
ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell'articolo 5, comma  2»
sono soppresse; 
    c) all'articolo 9: 
      1) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
        «3-bis.  Ai  fini  della  verifica  della   sussistenza   del
requisito della disponibilita' delle risorse  economiche  sufficienti
al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso,
essere valutata la situazione complessiva personale  dell'interessato
((, con particolare riguardo alle spese afferenti  all'alloggio,  sia
esso in locazione, in comodato, di proprieta' o detenuto in base a un
altro diritto soggettivo)).»; 
      2) al comma 5: 
       a) alla lettera a), le parole: «, nonche' il visto  d'ingresso
quando richiesto» sono soppresse; 
       b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
       «b) un  documento  rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare  ovvero  familiare  affetto  da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»; 
    d) all'articolo 10, comma 3: 
      1) alla lettera a), le parole: «, nonche' del visto d'ingresso,
qualora richiesto» sono soppresse; 
      2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
      «b) di un documento rilasciato  dall'autorita'  competente  del
Paese di origine o provenienza che attesti la qualita'  di  familiare
e, qualora richiesto, di familiare a  carico  ovvero  di  membro  del
nucleo familiare ovvero del familiare affetto da  gravi  problemi  di
salute,  che  richiedono   l'assistenza   personale   del   cittadino
dell'Unione, titolare di un autonomo diritto di soggiorno;»; 
    e) all'articolo 13, comma 2, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: 
    «La verifica della sussistenza di tali condizioni non puo' essere
effettuata se non in presenza di ragionevoli  dubbi  in  ordine  alla
persistenza delle condizioni medesime.»; 
    f) all'articolo 19, comma 4,  dopo  le  parole:  «previsto  dalla
normativa vigente» sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti:  «,  fermo
restando che il  possesso  del  relativo  documento  non  costituisce
((condizione necessaria per l'esercizio di un diritto))»; 
    g) all'articolo 20: 
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
      «2. I motivi di sicurezza  dello  Stato  sussistono  quando  la
persona da allontanare appartiene  ad  una  delle  categorie  di  cui
all'articolo 18 della legge 22 maggio  1975,  n.  152,  e  successive
modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che  la  sua
permanenza nel territorio  dello  Stato  possa,  in  qualsiasi  modo,
agevolare   organizzazioni   o   attivita'    terroristiche,    anche
internazionali. Ai fini dell'adozione del  provvedimento  di  cui  al
comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un
giudice italiano per  uno  o  piu'  delitti  riconducibili  a  quelli
indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.»; 
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
      «3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando
la  persona   da   allontanare   abbia   tenuto   comportamenti   che
costituiscono una minaccia  concreta,  effettiva  e  sufficientemente
grave ai diritti fondamentali della  persona  ovvero  all'incolumita'
pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento,  si  tiene  conto,
quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente
comma,  anche  di  eventuali  condanne,  pronunciate  da  un  giudice
italiano o straniero, per uno o piu' delitti non colposi, consumati o
tentati, contro la vita o  l'incolumita'  della  persona,  ovvero  di
eventuali  condanne  per  uno  o  piu'  delitti  corrispondenti  alle
fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile  2005,  n.
69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta  a
norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi
delitti  o  dell'appartenenza  a  taluna  delle  categorie   di   cui
all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.  1423,  e  successive
modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni, nonche' di misure di  prevenzione  o
di provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.»; 
      3) al comma 4, primo periodo, le parole: «una minaccia concreta
e attuale» sono sostituite dalle seguenti:  «una  minaccia  concreta,
effettiva e sufficientemente grave»; 
      4) al comma 9, primo periodo, le parole: «di ordine pubblico o»
sono soppresse; 
      5) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
      «11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui  al
comma 1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora  si  ravvisi,
caso per  caso,  l'urgenza  dell'allontanamento  perche'  l'ulteriore
permanenza sul territorio e' incompatibile con  la  civile  e  sicura
convivenza. Si applicano le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25  luglio
1998, n. 286.»; 
    h) all'articolo 21: 
      1) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'eventuale ricorso da parte di un cittadino dell'Unione o dei  suoi
familiari  al  sistema  di   assistenza   sociale   non   costituisce
automaticamente causa di allontanamento, ma deve essere valutato caso
per caso.»; 
      2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
      «4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno
ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al  comma  2  e
sono stati individuati sul territorio dello Stato  oltre  il  termine
fissato, senza aver provveduto alla  presentazione  dell'attestazione
di cui al comma 3, il prefetto  puo'  adottare  un  provvedimento  di
allontanamento coattivo per  motivi  di  ordine  pubblico,  ai  sensi
dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.»; 
    i) dopo l'articolo 23 e' inserito il seguente: 
    «Art. 23-bis. (Consultazione tra gli Stati membri). -  1.  Quando
uno Stato membro  chiede  informazioni  ai  sensi  dell'articolo  27,
paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  29  aprile  2004,  il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali  di
scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine
di due mesi dalla data di ricezione della richiesta. La consultazione
puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete.».