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DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (11G0067)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/03/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/2024)
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vigente al 07/10/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 29-3-2011
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio,  nonche'  l'introduzione  di  un  meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la direttiva 99/32/CE per quanto concerne le specifiche  relative  al
combustibile utilizzato dalle navi adibite alla  navigazione  interna
ed abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Vista la Comunicazione n. 2010/C160/01 della  Commissione,  del  19
giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da  utilizzare
nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi; 
  Vista la Comunicazione n. 2010/C160/02 della  Commissione,  del  19
giugno 2010, sull'attuazione pratica del regime UE di  sostenibilita'
per i biocarburanti e i bioliquidi e sulle norme  di  calcolo  per  i
biocarburanti; 
  Vista la Decisione della Commissione n. 2010/335/UE, del 10  giugno
2010 relativa alle linee direttrici per il  calcolo  degli  stock  di
carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
[notificata con il numero C(2010) 3751]; 
  Vista la Relazione della Commissione al Consiglio e  al  Parlamento
europeo sui criteri di sostenibilita' relativamente all'uso di  fonti
da biomassa solida e gassosa per l'elettricita', il riscaldamento  ed
il raffrescamento - COM(2010); 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96, concernente  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009,  ed  in  particolare
l'articolo 17, comma 1, con il quale sono dettati  criteri  direttivi
per l'attuazione della direttiva 2009/28/CE; 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412; 
  Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; 
  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164; 
  Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120; 
  Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239; 
  Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Visto il decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125; 
  Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 201; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
  Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99; 
  Visto il Piano  d'azione  sulle  fonti  rinnovabili  trasmesso  dal
Ministro dello sviluppo economico alla Commissione europea  nel  mese
di luglio 2010, redatto dall'Italia  in  attuazione  dell'articolo  4
della direttiva 2006/32/CE e  della  decisione  30  giugno  2009,  n.
2009/548/CE; 
  Visto il decreto in data  10  settembre  2010  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e  della
tutela del territorio e  del  mare  e  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  219  del   18
settembre 2010; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 novembre 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 25 gennaio 2011; 
  Acquisito i pareri  espressi  dalle  competenti  commissioni  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 3 marzo 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i  Ministri  degli
affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per i beni  e
le  attivita'  culturali,  delle  politiche  agricole  alimentari   e
forestali e per la semplificazione normativa; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE  e
nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010  n.  96,
definisce gli strumenti, i meccanismi,  gli  incentivi  e  il  quadro
istituzionale,   finanziario   e   giuridico,   necessari   per    il
raggiungimento degli obiettivi fino  al  2020  in  materia  di  quota
complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale  lordo
di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei  trasporti.
Il presente decreto inoltre detta  norme  relative  ai  trasferimenti
statistici tra gli Stati membri, ai progetti  comuni  tra  gli  Stati
membri e con i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle  procedure
amministrative,   all'informazione   e   alla   formazione    nonche'
all'accesso alla rete elettrica per l'energia da fonti rinnovabili  e
fissa criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione: 
              "Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti." 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi  emanare  i  decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009,  sulla  promozione  dell'uso
          dell'energia  da  fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e
          successiva  abrogazione  delle   direttive   2001/77/CE   e
          2003/30/CE, e' pubblicata nella  GUUE  L140  del  5  giugno
          2009. 
              - la direttiva 2001/77/CE e' pubblicata nella GUCE L178
          del 27.10.2001. 
              - la direttiva 2003/30/CE e' pubblicata  nella  GUCE  L
          123 del 17.5.2003. 
              - la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 aprile 2009, che  modifica  la  direttiva
          98/70/CE per  quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a
          benzina,   combustibile   diesel   e    gasolio,    nonche'
          l'introduzione di un  meccanismo  inteso  a  controllare  e
          ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica  la
          direttiva del Consiglio 99/32/CE  per  quanto  concerne  le
          specifiche relative al combustibile utilizzato  dalle  navi
          adibite alla navigazione interna  ed  abroga  la  direttiva
          93/12/CEE, e' pubblicata nella GUUE L140 del 5 giugno 2009. 
              - la direttiva 98/70/CE e' pubblicata nella GUCE L  350
          del 28.12.1998 . 
              - la direttiva 99/32/CE e' pubblicata nella GUCE L  121
          dell' 11.5.1999. 
              - la direttiva 93/12/CEE e' pubblicata nella GUCE L  74
          del 27.3.1993. 
              - la Comunicazione 19 giugno 2010 n. 2010/160/01  della
          Commissione, sui sistemi volontari e i valori  standard  da
          utilizzare  nel  regime  UE   di   sostenibilita'   per   i
          biocarburanti e i bioliquidi, e' pubblicata  nella  GUUE  C
          160 del 19.6.2010. 
              - la Comunicazione 19  giugno  2010  n.  2010/C  160/02
          della Commissione, sull'attuazione pratica del regime UE di
          sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi  e  sulle
          norme di calcolo per i biocarburanti, e'  pubblicata  nella
          GUUE C 160 del 19.6.2010. 
              - la Decisione 10  giugno  2010  n.  2010/335/UE  della
          Commissione, relativa alle linee direttrici per il  calcolo
          degli stock di carbonio nel suolo ai fini  dell'allegato  V
          della direttiva 2009/28/CE, e'  pubblicata  nella  GUUE  17
          giugno 2010 n. L 151 
              - si riporta l'articolo  17,  comma  1  della  legge  4
          giugno  2010,  n.   96,   concernente   "Disposizioni   per
          l'adempimento  di  obblighi   derivanti   dall'appartenenza
          dell'Italia alle  Comunita'  europee  -  Legge  comunitaria
          2009" con il  quale  sono  dettati  criteri  direttivi  per
          l'attuazione della direttiva 2009/28/CE: 
              "Art.   17.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione  delle   direttive   2009/28/CE,   2009/72/CE,
          2009/73/CE  e   2009/119/CE.   Misure   per   l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale alla  normativa  comunitaria  in
          materia di energia,  nonche'  in  materia  di  recupero  di
          rifiuti) 
              1. Nella predisposizione  del  decreto  legislativo  di
          attuazione  della  direttiva  2009/28/CE   del   Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  23  aprile  2009,   sulla
          promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,
          recante modifica e successiva abrogazione  delle  direttive
          2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,
          oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'  articolo
          2 della presente legge,  in  quanto  compatibili,  anche  i
          seguenti principi e criteri direttivi: 
              a) garantire il conseguimento degli obiettivi posti  in
          capo  allo  Stato  mediante  la  promozione  congiunta   di
          efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili
          per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore
          e biocarburanti,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  alla
          lettera  c),  anche  attraverso  la  regolazione  da  parte
          dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sulla base
          di  specifici  indirizzi  del   Ministro   dello   sviluppo
          economico; 
              b) nel  definire  il  Piano  di  azione  nazionale,  da
          adottare entro il 30 giugno 2010, che fissa  gli  obiettivi
          nazionali per la quota  di  energia  da  fonti  rinnovabili
          consumata nel settore dei  trasporti,  dell'elettricita'  e
          del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo
          all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari
          settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi
          in  base  a  criteri  che  tengano   conto   del   rapporto
          costi-benefici; 
              c)  favorire  le   iniziative   di   cooperazione   per
          trasferimenti statistici e progetti comuni con Stati membri
          e  Paesi  terzi  anche  mediante  il  coinvolgimento  delle
          regioni  e  di  operatori  privati,  secondo   criteri   di
          efficienza  e  al  fine  del  pieno  raggiungimento   degli
          obiettivi nazionali; 
              d) semplificare, anche con riguardo alle  procedure  di
          autorizzazione,  di  certificazione  e  di  concessione  di
          licenze,  compresa  la  pianificazione  del  territorio,  i
          procedimenti   di   autorizzazione   alla   costruzione   e
          all'esercizio   degli   impianti   alimentati   da    fonti
          rinnovabili e alle necessarie infrastrutture di rete, anche
          sulla base delle  specificita'  di  ciascuna  tipologia  di
          impianto  e   dei   siti   di   installazione,   prevedendo
          l'assoggettamento alla disciplina della denuncia di  inizio
          attivita' di cui agli articoli 22  e  23  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, per  gli
          impianti  per  la  produzione  di  energia  elettrica   con
          capacita' di generazione non superiore ad un  MW  elettrico
          di cui all' articolo 2, comma 1, lettera  e),  del  decreto
          legislativo 29 dicembre  2003,  n.  387,  alimentati  dalle
          fonti di cui alla lettera a), prevedendo  inoltre  che,  in
          sede  di  pianificazione,  progettazione,   costruzione   e
          ristrutturazione  di  aree   residenziali   industriali   o
          commerciali e  nella  pianificazione  delle  infrastrutture
          urbane, siano inseriti, ove  possibile,  apparecchiature  e
          sistemi di produzione di elettricita', calore e  freddo  da
          fonti energetiche rinnovabili e apparecchiature  e  sistemi
          di teleriscaldamento o di teleraffrescamento; 
              e) promuovere l'integrazione  delle  fonti  rinnovabili
          nelle reti di trasporto e distribuzione dell'energia, anche
          mediante il sostegno, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
          finanza pubblica, alla realizzazione di sistemi di accumulo
          dell'energia e di reti intelligenti, al fine di  assicurare
          la dispacciabilita' di tutta  l'energia  producibile  dagli
          impianti alimentati da fonti rinnovabili e di  ridurre  gli
          oneri di gestione in sicurezza delle reti  di  trasporto  e
          distribuzione dell'energia; 
              f) definire le certificazioni e le specifiche  tecniche
          da rispettare affinche' le apparecchiature e i sistemi  per
          l'utilizzo delle fonti rinnovabili possano beneficiare  dei
          regimi di sostegno; 
              g) introdurre misure volte a migliorare la cooperazione
          tra autorita' locali, regionali e nazionali, provvedendo in
          particolare  alla   istituzione   di   un   meccanismo   di
          trasferimento  statistico  tra  le  regioni  di  quote   di
          produzione di energia da  fonti  rinnovabili  ai  fini  del
          rispetto della ripartizione di cui all' articolo  2,  comma
          167,  della   legge   24   dicembre   2007,   n.   244,   e
          dell'attuazione di quanto disposto all' articolo  2,  comma
          170, della medesima legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              h) adeguare e potenziare il sistema  di  incentivazione
          delle fonti rinnovabili e dell'efficienza e  del  risparmio
          energetico, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica, anche mediante l'abrogazione  totale  o  parziale
          delle vigenti disposizioni in materia,  l'armonizzazione  e
          il riordino delle disposizioni di cui alla legge 23  luglio
          2009, n. 99, e alla legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
              i) prevedere, senza incrementi delle tariffe  a  carico
          degli  utenti,  una  revisione  degli  incentivi   per   la
          produzione  di  energia  elettrica  prodotta  da   impianti
          alimentati da biomasse e  biogas  al  fine  di  promuovere,
          compatibilmente con la disciplina  dell'Unione  europea  in
          materia   di   aiuti   di   Stato,   la   realizzazione   e
          l'utilizzazione di impianti in asservimento alle  attivita'
          agricole da parte di imprenditori che svolgono le  medesime
          attivita'; 
              l) completare, nei limiti  delle  risorse  di  bilancio
          disponibili allo scopo, il sistema statistico in materia di
          energia,  compresi  i  consumi,  al  fine  di  disporre  di
          informazioni  ed  elaborazioni  omogenee  con   i   criteri
          adottati in sede comunitaria e funzionali al monitoraggio e
          all'attuazione di quanto previsto alla lettera g)." 
              - La legge 9 gennaio 1991, n.  10,  recante  Norme  per
          l'attuazione del Piano energetico nazionale in  materia  di
          uso razionale dell'energia, di risparmio  energetico  e  di
          sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e'  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O. 
              - il decreto del Presidente della Repubblica 26  agosto
          1993, n. 412 che reca  Regolamento  recante  norme  per  la
          progettazione,   l'installazione,    l'esercizio    e    la
          manutenzione degli impianti termici degli edifici  ai  fini
          del contenimento dei  consumi  di  energia,  in  attuazione
          dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991,  n.  10,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 14 ottobre 1993, n. 242, S.O. 
              - la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante Norme  per
          la concorrenza e la regolazione  dei  servizi  di  pubblica
          utilita'. Istituzione delle Autorita'  di  regolazione  dei
          servizi di pubblica utilita',  e'  pubblicata  nella  Gazz.
          Uff. 18 novembre 1995, n. 270, S.O. 
              - il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.  79  recante
          Attuazione della direttiva 96/92/CE  recante  norme  comuni
          per  il  mercato   interno   dell'energia   elettrica,   e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 1999, n. 75. 
              - il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante
          Attuazione della direttiva 98/30/CE  recante  norme  comuni
          per  il  mercato  interno  del  gas   naturale,   a   norma
          dell'articolo 41 della  L.  17  maggio  1999,  n.  144,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 20 giugno 2000, n. 142. 
              - la legge 1° giugno 2002, n. 120, recante Ratifica  ed
          esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione  quadro
          delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,  fatto  a
          Kyoto l'11 dicembre 1997, e' pubblicata nella Gazz. Uff. 19
          giugno 2002, n. 142, S.O. 
              - il decreto legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,
          recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
          promozione  dell'energia  elettrica   prodotta   da   fonti
          energetiche     rinnovabili     nel     mercato     interno
          dell'elettricita',  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.   31
          gennaio 2004, n. 25, S.O. 
              - la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante Riordino del
          settore  energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il
          riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia,
          e' pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 2004, n. 215. 
              - il decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  192,  e
          successive   modificazioni,   recante   Attuazione    della
          direttiva  2002/91/CE  relativa  al  rendimento  energetico
          nell'edilizia, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 23  settembre
          2005, n. 222, S.O. 
              - il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e
          successive  modificazioni,   recante   Norme   in   materia
          ambientale, e' pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile  2006,
          n. 88, S.O. 
              -  la  legge  27  dicembre   2006,   n.   296   recante
          Disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2007),   e'
          pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. 
              - il  decreto  legislativo  8  febbraio  2007,  n.  20,
          recante  Attuazione   della   direttiva   2004/8/CE   sulla
          promozione della cogenerazione basata  su  una  domanda  di
          calore utile  nel  mercato  interno  dell'energia,  nonche'
          modifica alla  direttiva  92/42/CEE,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 6 marzo 2007, n. 54. 
              - la legge 3 agosto 2007, n. 125,  recante  Conversione
          in legge, con modificazioni, del D.L. 18  giugno  2007,  n.
          73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni
          comunitarie in  materia  di  liberalizzazione  dei  mercati
          dell'energia, e' pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  14  agosto
          2007, n. 188. 
              - il decreto  legislativo  6  novembre  2007,  n.  201,
          recante  Attuazione  della  direttiva  2005/32/CE  relativa
          all'istituzione  di  un  quadro   per   l'elaborazione   di
          specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
          che consumano energia, e' pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  9
          novembre 2007, n. 261, S.O. 
              - la legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  e  successive
          modificazioni, recante Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria  2008),  e'  pubblicata  nella  Gazz.  Uff.  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O 
              - il  decreto  legislativo  30  maggio  2008,  n.  115,
          recante  Attuazione  della  direttiva  2006/32/CE  relativa
          all'efficienza degli usi finali dell'energia  e  i  servizi
          energetici e  abrogazione  della  direttiva  93/76/CEE,  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 3 luglio 2008, n. 154. 
              - la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante  Ratifica  ed
          esecuzione dell'Accordo internazionale del 2006  sui  legni
          tropicali, con Allegati, fatto  a  Ginevra  il  27  gennaio
          2006, e' pubblicata nella Gazz. Uff.  16  luglio  2009,  n.
          163. 
              - il Piano d'azione sulle fonti  rinnovabili  trasmesso
          dal Ministro  dello  sviluppo  economico  alla  Commissione
          europea nel mese di luglio  2010,  redatto  dall'Italia  in
          attuazione dell'articolo 4  della  direttiva  2006/32/CE  e
          della  Decisione  30  giugno  2009,  n.   2009/548/CE,   e'
          reperibile sul sito internet del Ministero  dello  sviluppo
          economico. 
              - la direttiva 2006/32/CE e' pubblicata  nella  GUUE  L
          114/64 del 27.4.2006 
              - la  Decisione  30  giugno  2009,  n.  2009/548/CE  e'
          pubblicata nella GUUE L182 del 15.7.2009. 
              - il decreto del Ministro dello sviluppo economico  del
          10 settembre 2010, di concerto con i Ministri dell'ambiente
          e della tutela del territorio e del mare e per i beni e  le
          attivita' culturali, e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
          n. 219 del 18.09.2010 
              - si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata. 
              1. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          unificata per le materie ed i compiti di  interesse  comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno." 
          Note all'art. 1: 
              - per la direttiva 2009/28/CE e la legge 4 giugno  2010
          n. 96 si veda note alle premesse.