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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 luglio 2010, n. 268

Regolamento ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante disciplina delle misure compensative per il riconoscimento dei titoli professionali conseguiti nei Paesi comunitari ed extracomunitari ai fini dell'esercizio delle attività professionali di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere. (11G0034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/02/2011
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  27-2-2011

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3, e 4 e l'allegato B;
Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;
Considerate le competenze attribuite dall'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 al Ministero della salute;
Visto l'articolo 11, comma 4, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale prevede, in caso di differenze sostanziali, la possibilità che il prestatore di servizi occasionali e temporanei colmi tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale;
Visto l'articolo 22 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale, in presenza di determinate condizioni, subordina il riconoscimento del titolo professionale abilitante all'esercizio di un'attività professionale conseguito in uno Stato membro dell'Unione europea, al compimento di una misura compensativa consistente, a scelta del richiedente, in una prova attitudinale o in un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni;
Visto, altresì, l'articolo 23, comma 3, del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale stabilisce che le Autorità competenti, ai fini della prova attitudinale, predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente;
Considerata, secondo quanto previsto all'articolo 24 del predetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, l'esigenza di definire, con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure compensative di cui agli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Visto l'articolo 25 del succitato decreto 9 novembre del 2007, n. 206, il quale demanda ad apposito decreto ministeriale non regolamentare la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto medesimo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 31 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 febbraio 2009, n. 40, - serie generale - concernente la determinazione degli oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, che stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115 e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'articolo 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007, fermo restando l'attribuzione all'autorità competente di cui all'articolo 5 del decreto legislativo medesimo della scelta dell'eventuale misura compensativa da applicare al richiedente;
Ritenuto di definire, con riferimento alle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, le procedure relative all'esecuzione delle misure compensative, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
Sentite le Federazioni degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie dei medici chirurghi, medici specialisti, medici veterinari, farmacisti, odontoiatri, psicologi, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, infermieri;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n .400;
Udito il parere n. 4838/2009 del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 14 dicembre 2009;
Vista la nota prot. n. DGRUPS/IV /0028150-P- in data 14 giugno 2010 di comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ;
Vista la nota prot. DAGL 18.3.4/41/2010 in data 5 luglio 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica il nulla osta all'ulteriore corso;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «decreto legislativo» il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
b) «richiedente» il cittadino comunitario che domanda, ai fini dell'esercizio, in Italia, delle professioni di medico chirurgo, medico specialista, medico veterinario, farmacista, odontoiatra, psicologo, ostetrica, tecnico sanitario di radiologia medica, infermiere, il riconoscimento del titolo rilasciato dallo Stato membro di origine attestante una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'accesso o l'esercizio della professione;
c) «Conferenza dei servizi» la Conferenza dei servizi di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, indetta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, per la valutazione dei titoli professionali.
d) «Ministero» il Ministero della salute.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1, 3 e 4 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 febbraio 2006, n. 32, S.O. n. 34:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. (Omissis).
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/123/CE, della direttiva 2004/9/CE, della direttiva 2004/36/CE, della direttiva 2004/49/CE, della direttiva 2004/50/CE, della direttiva 2004/54/CE, della direttiva 2004/80/CE, della direttiva 2004/81/CE, della direttiva 2004/83/CE, della direttiva 2004/113/CE della direttiva 2005/14/CE, della direttiva 2005/19/CE, della direttiva 2005/28/CE, della direttiva 2005/36/CE e della direttiva 2005/60/CE sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, comma 1, lettera e); 11, comma 4; 22; 23, comma 3; 24; 25; 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito di adesione di Bulgaria e Romania), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007, n. 261.
«Art. 5 (Autorità competente). - 1. Ai fini del riconoscimento di cui al titolo II e al titolo III, capi II e IV, sono competenti a ricevere le domande, a ricevere le dichiarazioni e a prendere le decisioni:
a) - d) (omissis);
e) il Ministero della salute, per le professioni sanitarie;».
«4. In caso di differenze sostanziali tra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, nella misura in cui tale differenza sia tale da nuocere alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica, il prestatore può colmare tali differenze attraverso il superamento di una specifica prova attitudinale, con oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'art. 25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata entro il mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3.».
«Art. 22 (Misure compensative). - 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi:
a) se la durata della formazione da lui seguita ai sensi dell'art. 21, comma 1 e 2, è inferiore di almeno un anno a quella richiesta in Italia;
b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia;
c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la differenza è caratterizzata da una formazione specifica, richiesta dalla normativa nazionale e relativa a materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente.
2. Nei casi di cui al comma 1 per l'accesso alle professioni di avvocato, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale, consulente per la proprietà industriale, consulente del lavoro, attuario e revisore contabile, nonché per l'accesso alle professioni di maestro di sci e di guida alpina, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale.
3. Con decreto dell'autorità competente di cui all'art. 5, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono individuate altre professioni per le quali la prestazione di consulenza o assistenza in materia di diritto nazionale costituisce un elemento essenziale e costante dell'attività.
4. Nei casi di cui al comma 1 il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale se:
a) riguarda casi nei quali si applica l'art. 18, lettere b) e c), l'art. 18, comma 1, lettera d), per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri, l'art. 18, comma 1, lettera f), qualora il migrante chieda il riconoscimento per attività professionali esercitate da infermieri professionali e per gli infermieri specializzati in possesso di titoli di formazione specialistica, che seguono la formazione che porta al possesso dei titoli elencati all'allegato V, punto 5.2.2 e l'art. 18, comma 1, lettera g);
b) riguarda casi di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), per quanto riguarda attività esercitate a titolo autonomo o con funzioni direttive in una società per le quali la normativa vigente richieda la conoscenza e l'applicazione di specifiche disposizioni nazionali.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere b) e c), per «materie sostanzialmente diverse» si intendono materie la cui conoscenza è essenziale all'esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante.
6. L'applicazione del comma 1 comporta una successiva verifica sull'eventuale esperienza professionale attestata dal richiedente al fine di stabilire se le conoscenze acquisite nel corso di detta esperienza professionale in uno Stato membro o in un Paese terzo possano colmare la differenza sostanziale di cui al comma 3, o parte di essa.
7. Con decreto del Ministro interessato, sentiti il Ministro per le politiche europee e i Ministri competenti per materia, osservata la procedura comunitaria di preventiva comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione contenente adeguata giustificazione della deroga, possono essere individuati altri casi per i quali in applicazione del comma 1 è richiesta la prova attitudinale.
8. Il decreto di cui al comma 7 è efficace tre mesi dopo la sua comunicazione alla Commissione europea, se la stessa nel detto termine non chiede di astenersi dall'adottare la deroga.».
«3. Ai fini della prova attitudinale le autorità competenti di cui all'art. 5 predispongono un elenco delle materie che, in base ad un confronto tra la formazione richiesta sul territorio nazionale e quella posseduta dal richiedente, non sono contemplate dai titoli di formazione del richiedente. La prova verte su materie da scegliere tra quelle che figurano nell'elenco e la cui conoscenza è una condizione essenziale per poter esercitare la professione sul territorio dello Stato. Lo status del richiedente che desidera prepararsi per sostenere la prova attitudinale è stabilito dalla normativa vigente.».
«Art. 24 (Esecuzione delle misure compensative). - 1.
Con riferimento all'art. 5, comma 1, con decreto del Ministro competente ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite, con riferimento alle singole professioni, le procedure necessarie per assicurare lo svolgimento, la conclusione, l'esecuzione e la valutazione delle misure di cui agli articoli 23 e 11.».
«Art. 25 (Disposizioni finanziarie). - 1. Gli eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'attuazione delle misure previste dagli articoli 11 e 23 sono a carico dell'interessato sulla base del costo effettivo del servizio, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro competente da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
«3. Il riferimento ai decreti legislativi 27 gennaio 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319, contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, si intende fatto al titolo III del presente decreto; tuttavia resta attribuito all'autorità competente di cui all'art. 5 la scelta della eventuale misura compensativa da applicare al richiedente.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 novembre 1999, n. 258 S.O. n. 190.
- Si riporta il testo dell'art 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O. n. 86:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».