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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 novembre 2010, n. 260

Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (11G0035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/02/2011
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vigente al 18/09/2024
Testo in vigore dal: 22-2-2011
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio del 23
ottobre 2000 che istituisce un quadro  per  l'azione  comunitaria  in
materia di acque e, in particolare, l'Allegato V; 
  Visti l'articolo 13 ed il relativo  allegato  VII  della  direttiva
quadro che prevedono che il piano di gestione del bacino  idrografico
comprenda anche le  informazioni  relative  allo  stato  ecologico  e
chimico delle acque superficiali; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in
materia ambientale" e successive  modificazioni  e,  in  particolare,
l'articolo 75, comma 3, che prevede  l'adozione  di  regolamenti,  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
previa intesa con la Conferenza  Stato-regioni,  per  modificare  gli
allegati alla parte terza dello stesso decreto legislativo  3  aprile
2006; 
  Ritenuta la necessita' di  adeguare  in  particolare  il  punto  2,
lettera A.4, rubricato "Classificazione e presentazione  dello  stato
ecologico" dell'allegato 1  della  parte  terza  del  citato  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al fine
di   renderlo   conforme   agli   obblighi   comunitari,   attraverso
l'inserimento dei criteri tecnici per la classificazione dello  stato
dei corpi idrici superficiali; 
  Tenuto conto delle linee guida del 27 novembre 2003, emanate  dalla
Commissione Europea, che forniscono  criteri  tecnici  sull'approccio
alla classificazione dello stato ecologico e del potenziale ecologico
dei corpi idrici superficiali; 
  Tenuto conto della decisione della Commissione del 30 ottobre  2008
che istituisce a norma della direttiva  2000/60/CE,  i  valori  della
classificazione  dei  sistemi  di  monitoraggio  degli  Stati  membri
risultanti dall'esercizio di intercalibrazione; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2008, n.  208,  recante  "misure
straordinarie  in  materia  di  risorse  idriche  e   di   protezione
dell'ambiente" convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13; 
  Considerata l'esigenza di  validare  i  metodi  di  classificazione
riportati nell'allegato 1 al presente decreto attraverso un'attivita'
di coordinamento tra il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, l'ISPRA, il CNR-IRSA, il  CNR-ISE,  l'ISS,  le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni  e  le  province
autonome di Trento e Bolzano; 
  Acquisite le  proposte  tecniche  dell'Istituto  superiore  per  la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)  prot.  n.  041556  del  2
ottobre 2009 e prot. n. 044779 del 2 novembre 2009, dell'Istituto  di
ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IRSA)
prot. n. 0005371 del 17 novembre 2009, dell'Istituto  per  lo  studio
degli ecosistemi del Consiglio  nazionale  delle  ricerche  (CNR-ISE)
prot. n. 0002015 del 28  ottobre  2009,  dell'Istituto  superiore  di
sanita' prot. n. 0052398 del 27 ottobre 2009, dell'Agenzia  nazionale
per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico
sostenibile (ENEA) prot. ENEA/2009/66271/BIOTECAMB  del  14  dicembre
2009, dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato (CFS)
prot. n. 7475 del 1°  ottobre  2009;  dell'ARPA  Lombardia  prot.  n.
170471 del 17 dicembre 2009; 
  Acquisita l'intesa  rep.  n.  37/CSR  del  29  aprile  2010,  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e Bolzano; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 luglio 2010 n.
3145/2010; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
effettuata con nota prot. n. 6616/DAGL 6.3.4/2008/15 del 16 settembre
2010 ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'allegato 1 della parte terza del decreto legislativo 3  aprile
2006, n152, e successive modificazioni, e' sostituito con  l'Allegato
1 del presente decreto, che modifica, in  particolare,  il  punto  2,
lettera A.4 dello stesso allegato. 
  2. Restano ferme le disposizioni sull'attivita' di monitoraggio  da
eseguire secondo le indicazioni di cui al punto A.3  dell'allegato  1
della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 anche
per gli elementi di qualita' per i quali non sono stati individuati i
metodi di classificazione. 
  3. Fatto salvo quanto stabilito nell'allegato di cui  al  comma  1,
l'ISPRA predispone un manuale per  la  raccolta  delle  metodiche  di
riferimento  da  utilizzare  per  la  classificazione   dello   stato
ecologico dei  corpi  idrici  e  mette  a  disposizione  sul  Sistema
informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI)  le
liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far  riferimento
per gli elementi di qualita' biologica previsti nell' allegato 1  del
presente decreto. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - La Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 23 ottobre 2000, che  istituisce  un  quadro
          per l'azione comunitaria in materia di acque, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 327 del 22 dicembre 2000. 
              - Si riporta il testo del comma  3,  dell'articolo  75,
          del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  recante
          "Norme in materia ambientale",  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O.: 
              «3. Le prescrizioni tecniche necessarie  all'attuazione
          della parte terza del presente decreto sono stabilite negli
          Allegati al decreto stesso e con  uno  o  piu'  regolamenti
          adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente
          e  della  tutela  del  territorio  previa  intesa  con   la
          Conferenza Stato-regioni; attraverso i medesimi regolamenti
          possono altresi' essere modificati gli Allegati alla  parte
          terza del presente decreto  per  adeguarli  a  sopravvenute
          esigenze   o   a   nuove   acquisizioni   scientifiche    o
          tecnologiche.». 
              - Si riporta il testo del comma  3,  dell'articolo  17,
          della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri",  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              - Si  riporta  il  testo  del  punto  2,  lettera  A.4,
          dell'allegato 1, della  parte  terza,  del  citato  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «A.4.  Classificazione  e  presentazione  dello   stato
          ecologico 
              A.4.1. Comparabilita' dei  risultati  del  monitoraggio
          biologico 
              i)  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio,  avvalendosi  dell'Agenzia  per  la  protezione
          dell'ambiente e per i servizi tecnici e degli  Istituti  di
          ricerca sulle acque, conformemente alle disposizioni  della
          Direttiva   2000/60/CE,   istituisce   dei   programmi   di
          monitoraggio  per  stimare  i  valori  degli  elementi   di
          qualita' biologica specificati per  ciascuna  categoria  di
          acque  superficiali  o  per  i  corpi  idrici  superficiali
          fortemente  modificati  o  artificiali.  Nell'applicare  ai
          corpi  idrici  fortemente  modificati  o   artificiali   la
          procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico
          vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali
          sistemi possono basarsi su determinate specie o  gruppi  di
          specie rappresentativi dell'elemento  qualitativo  nel  suo
          complesso. 
              A.4.2. Presentazione dei risultati del  monitoraggio  e
          classificazione dello stato e del potenziale ecologici 
              i) Per le varie categorie  di  acque  superficiali,  lo
          stato  ecologico  del  corpo   idrico   in   questione   e'
          classificato in base al piu' basso dei  valori  riscontrati
          durante   il   monitoraggio   biologico   e   fisicochimico
          relativamente  ai   corrispondenti   elementi   qualitativi
          classificati secondo la prima  colonna  della  tabella  qui
          riportata. Per il  territorio  di  competenza,  le  regioni
          forniscono una mappa che riporta la  classificazione  dello
          stato ecologico di ciascun corpo idrico secondo  lo  schema
          cromatico delineato nella seconda  colonna  della  medesima
          tabella per rispecchiare  la  classificazione  dello  stato
          ecologico del corpo idrico. Tali dati sono parte integrante
          delle   informazioni   fornite   ai   sensi   del   decreto
          ministeriale 19 agosto 2003 e devono essere  trasmesse  con
          frequenza annuale  secondo  le  modalita'  individuate  nel
          medesimo decreto. 


Classificazione dello stato ecologico      Schema cromatico
               elevato                           blu
                buono                           verde
             sufficiente                        giallo
               scarso                         arancione
               cattivo                          rosso


              ii)  Per  i  corpi  idrici  fortemente   modificati   o
          artificiali, il potenziale ecologico del  corpo  idrico  in
          questione e' classificato in base al piu' basso dei  valori
          riscontrati   durante   il   monitoraggio    biologico    e
          fisico-chimico  relativamente  ai  corrispondenti  elementi
          qualitativi classificati secondo  la  prima  colonna  della
          tabella qui riportata. Per ciascun distretto idrografico le
          regioni forniscono una mappa che riporta la classificazione
          del potenziale ecologico di ciascun corpo idrico secondo lo
          schema cromatico delineato, per i corpi idrici artificiali,
          nella seconda colonna della medesima tabella e, per  quelli
          fortemente modificati, nella terza. Tali  dati  sono  parte
          integrante delle informazioni fornite ai sensi del  decreto
          ministeriale 19 agosto 2003 e devono essere  trasmesse  con
          frequenza annuale  secondo  le  modalita'  individuate  nel
          medesimo decreto. 


Classificazione
del potenziale    Schema cromatico

ecologico         Corpi idrici artificiali   Corpi idrici fortemente
                                              modificati

buono e oltre     Rigatura uniforme verde    erigatura uniforme verde 
                   grigio chiaro              e grigio scuro

sufficiente       Rigatura uniforme giallo   erigatura uniforme 
                   grigio chiaro              giallo e grigio scuro

scarso            Rigatura uniforme          erigatura uniforme
                   arancione grigio chiaro    arancione e grigio
                                              scuro

cattivo           Rigatura uniforme rosso    erigatura uniforme rosso
                   grigio chiaro              e grigio scuro


              iii) Le regioni indicano inoltre,  con  un  punto  nero
          sulla mappa, i corpi idrici per cui  lo  stato  o  il  buon
          potenziale ecologico non e' stato  raggiunto  a  causa  del
          mancato soddisfacimento di uno o  piu'  degli  standard  di
          qualita'  ambientale  fissati  per  il  corpo   idrico   in
          questione relativamente a determinati inquinanti  sintetici
          e non sintetici. 
              A.4.3. Presentazione dei risultati del  monitoraggio  e
          classificazione dello stato chimico 
              i) Il corpo idrico che soddisfa tutti gli  standard  di
          qualita'  ambientale  fissati  nel  presente  allegato   e'
          classificato «in buono stato chimico». In caso negativo, il
          corpo e' classificato come corpo cui non e' riconosciuto il
          buono stato chimico. Per l'area territoriale di competenza,
          le regioni forniscono una mappa che indica lo stato chimico
          di  ciascun  corpo  idrico  secondo  lo  schema   cromatico
          delineato nella seconda colonna della tabella qui riportata
          per rispecchiare la classificazione dello stato chimico del
          corpo idrico. 


Classificazione dello stato chimico        Schema cromatico

Buono                                      blu

Mancato conseguimento dello stato buono    rosso


              ii) Tali dati sono parte integrante delle  informazioni
          fornite ai sensi del decreto ministeriale 19 agosto 2003  e
          devono essere trasmesse dalle regioni con frequenza annuale
          secondo le modalita' individuate nel medesimo decreto. 
              iii) Sulla base delle  informazioni  di  cui  ai  punti
          precedenti, ai fini  della  trasmissione  alla  Commissione
          Europea da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela
          del territorio, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e
          per i servizi tecnici (APAT) elabora, su scala di distretto
          idrografico, i dati trasmessi dalle regioni." 
              - Il decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  recante
          "Misure straordinarie in materia di risorse  idriche  e  di
          protezione  dell'ambiente",  convertito   in   legge,   con
          modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 27  febbraio  2009,
          n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  31  dicembre
          2008, n. 304. 
          Note all'art. 1: 
              - Il punto 2, lettera A.4, dell'allegato 1, della parte
          terza, del citato decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, e' riportato nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo del punto A.3,  dell'allegato  1,
          della parte terza, del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
          2006, n. 88, S.O.: 
              «A.3. Monitoraggio  dello  stato  ecologico  e  chimico
          delle acque superficiali 
              A.3.1. Parte generale 
              A.3.1.1. Tipi di monitoraggio 
              Il monitoraggio si articola in 
              1. sorveglianza 
              2. operativo 
              3. indagine 
              Le Regioni sentite le Autorita' di  bacino  nell'ambito
          del  proprio  territorio  definiscono   un   programma   di
          monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio
          operativo. 
              I programmi di monitoraggio hanno valenza sessennale al
          fine di  contribuire  alla  predisposizione  dei  piani  di
          gestione e dei  piani  di  tutela  delle  acque.  Il  primo
          periodo  sessennale   e'   2010-2015.   Il   programma   di
          monitoraggio  operativo  puo'  essere  comunque  modificato
          sulla    base    delle    informazioni    ottenute    dalla
          caratterizzazione  di  cui  all'Allegato  3  del   presente
          decreto legislativo. Resta fermo che il primo  monitoraggio
          di sorveglianza e  quello  operativo  sono  effettuati  nel
          periodo  2008-2009.  I  risultati  dei   monitoraggi   sono
          utilizzati  per  la  stesura  dei  piani  di  gestione,  da
          predisporre  conformemente  alle  specifiche   disposizioni
          della Direttiva 2000/60/CE del  Parlamento  Europeo  e  del
          Consiglio del 23 ottobre 2000 e anche sulla base dei  Piani
          di tutela regionali, adeguati alla normativa vigente. 
              In taluni casi puo' essere necessario  istituire  anche
          programmi  di  monitoraggio  d'indagine.  I  programmi   di
          monitoraggio per le aree protette di  cui  all'art.  117  e
          all'Allegato  9  alla  parte  terza  del  presente  decreto
          legislativo, definiti ai sensi del  presente  Allegato,  si
          integrano con quelli gia' in  essere  in  attuazione  delle
          relative direttive. 
              Le Regioni forniscono una o  piu'  mappe  indicanti  la
          rete di monitoraggio di sorveglianza e operativa. Le  mappe
          con le reti di monitoraggio sono parte integrante del piano
          di gestione e del piano di tutela delle acque. 
              La scelta del programma di monitoraggio, che  comprende
          anche l'individuazione dei siti, si basa sulla  valutazione
          del rischio di cui all'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del
          presente decreto legislativo; e'  soggetta  a  modifiche  e
          aggiornamenti, al fine di  tenere  conto  delle  variazioni
          dello stato dei corpi idrici. Rimangono,  invece,  fissi  i
          siti della rete nucleo di cui al punto A.3.2.4 del presente
          Allegato  che  sono  sottoposti  a   un   monitoraggio   di
          sorveglianza con le modalita'  di  cui  al  medesimo  punto
          A.3.2.4. 
              A.3.1.2. Obiettivi del monitoraggio 
              L'obiettivo del monitoraggio e' quello di stabilire  un
          quadro  generale  coerente  ed   esauriente   dello   stato
          ecologico e chimico  delle  acque  all'interno  di  ciascun
          bacino idrografico ivi comprese  le  acque  marino-costiere
          assegnate  al  distretto  idrografico  in  cui  ricade   il
          medesimo bacino idrografico e permettere la classificazione
          di tutti i  corpi  idrici  superficiali,  «individuati»  ai
          sensi dell'Allegato 3, punto 1.1, sezione  B  del  presente
          decreto legislativo, in cinque classi. 
              Le autorita' competenti nel  definire  i  programmi  di
          monitoraggio  assicurano  all'interno  di  ciascun   bacino
          idrografico: 
              -  la  scelta  dei  corpi  idrici  da   sottoporre   al
          monitoraggio di sorveglianza  e/o  operativo  in  relazione
          alle diverse finalita' dei due tipi di controllo; 
              - l'individuazione di siti di  monitoraggio  in  numero
          sufficiente ed in posizione  adeguata  per  la  valutazione
          dello stato ecologico e  chimico,  tenendo  conto  ai  fini
          dello stato ecologico delle  indicazioni  minime  riportate
          nei protocolli di campionamento. 
              In particolari corpi  idrici  per  alcuni  elementi  di
          qualita' con grande variabilita'  naturale  o  a  causa  di
          pressioni   antropiche,   puo'   essere    necessario    un
          monitoraggio piu' intensivo (per numero di siti e frequenze
          di campionamento)  al  fine  di  ottenere  livelli  alti  o
          comunque sufficienti di attendibilita' e  precisione  nella
          valutazione dello stato di un corpo idrico. 
              Per la categoria «Acque di Transizione», per  il  primo
          anno  dall'avvio  del  monitoraggio,   e'   consentito   di
          procedere  in  deroga  rispetto  a  quanto   previsto   nel
          protocollo ICRAM,  relativamente  all'individuazione  degli
          habitat da monitorare ed al conseguente posizionamento  dei
          siti di misura. 
              In questo caso,  nel  primo  anno  il  monitoraggio  e'
          comunque condotto  in  conformita'  alle  disposizioni  del
          presente decreto legislativo  e  volto  a  raccogliere  gli
          elementi  conoscitivi  necessari  all'individuazione  degli
          habitat per l'adeguamento dei piani di  monitoraggio  negli
          anni successivi. 
              A.3.1.3. Progettazione del monitoraggio  e  valutazione
          del rischio 
              Sulla  base  di  quanto  disposto  nell'Allegato  3  al
          presente decreto legislativo nella  sezione  relativa  alle
          pressioni e agli impatti (punto 1.1  sezione  C),  i  corpi
          idrici sono assegnati ad una delle categorie di rischio ivi
          elencate. 
          Tab. 3.1. Categorie del rischio 


Categoria
del rischio    Definizione

a              Corpi idrici a rischio

b              Corpi idrici probabilmente a rischio 
                (in base ai dati disponibili non è 
                possibile assegnare la categoria di 
                rischio sono pertanto necessarie 
                ulteriori informazioni)

c               Corpi idrici non a rischio


              Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato nei corpi
          idrici rappresentativi per ciascun  bacino  idrografico,  e
          fondamentalmente appartenenti  alle  categorie  «b»  e  «c»
          salvo le eccezioni  di  siti  in  corpi  idrici  a  rischio
          importanti per la  valutazione  delle  variazioni  a  lungo
          termine risultanti da  una  diffusa  attivita'  di  origine
          antropica  o  particolarmente  significativi  su  scala  di
          bacino   o   laddove   le   Regioni   ritengano   opportuno
          effettuarlo, sulla  base  delle  peculiarita'  del  proprio
          territorio. 
              La  priorita'  dell'attuazione  del   monitoraggio   di
          sorveglianza e' rivolta a quelli di categoria «b»  al  fine
          di  stabilire  l'effettiva  condizione   di   rischio.   Il
          monitoraggio operativo e', invece, programmato per tutti  i
          corpi idrici a rischio rientranti nella categoria «a». 
              Come  riportato  nella  sezione   C   del   punto   1.1
          dell'Allegato 3 del presente  decreto  legislativo,  tra  i
          corpi idrici a rischio possono essere inclusi  anche  corpi
          idrici che, a causa dell'importanza delle pressioni in essi
          incidenti,   sono   a   rischio   per    il    mantenimento
          dell'obiettivo buono. 
              A.3.2. Progettazione del monitoraggio di sorveglianza 
              A.3.2.1. Obiettivi 
              Il monitoraggio di sorveglianza e' realizzato per: 
              - integrare  e  convalidare  i  risultati  dell'analisi
          dell'impatto  di  cui  alla  sezione  C   del   punto   1.1
          dell'Allegato 3 del presente decreto legislativo; 
              - la progettazione efficace  ed  effettiva  dei  futuri
          programmi di monitoraggio; 
              - la valutazione delle variazioni a  lungo  termine  di
          origine naturale (rete nucleo); 
              - la  valutazione  delle  variazioni  a  lungo  termine
          risultanti da una diffusa attivita'  di  origine  antropica
          (rete nucleo); 
              - tenere sotto osservazione  l'evoluzione  dello  stato
          ecologico dei siti di riferimento; 
              - classificare i corpi idrici. 
              I risultati di tale  monitoraggio  sono  riesaminati  e
          utilizzati, insieme ai risultati dell'analisi  dell'impatto
          di cui all'Allegato 3 del presente decreto legislativo, per
          stabilire i programmi di monitoraggio successivi. 
              Il  monitoraggio  di  sorveglianza  e'  effettuato  per
          almeno un anno ogni sei anni (arco temporale  di  validita'
          di un piano di gestione). 
              A.3.2.2. Selezione dei  corpi  idrici  e  dei  siti  di
          monitoraggio 
              Il monitoraggio di sorveglianza  e'  realizzato  su  un
          numero sufficiente e, comunque,  rappresentativo  di  corpi
          idrici al fine  di  fornire  una  valutazione  dello  stato
          complessivo di  tutte  le  acque  superficiali  di  ciascun
          bacino e sotto-bacino idrografico  compreso  nel  distretto
          idrografico. 
              Nel selezionare  i  corpi  idrici  rappresentativi,  le
          Autorita' competenti, assicurano che  il  monitoraggio  sia
          effettuato in modo da rispettare gli obiettivi  specificati
          al punto A.3.2.1 del presente Allegato comprendendo anche i
          seguenti siti: 
              -  nei  quali  la  proporzione  del  flusso  idrico  e'
          significativa nell'ambito dell'intero bacino idrografico; 
              - a chiusura di bacino e dei principali sottobacini; 
              - nei quali il volume d'acqua presente e' significativo
          nell'ambito del bacino idrografico, compresi i grandi laghi
          e laghi artificiali; 
              - in corpi idrici  significativi  che  attraversano  la
          frontiera italiana con altri Stati membri; 
              - identificati nel quadro  della  decisione  77/795/CEE
          sullo scambio di informazioni; 
              - necessari  per  valutare  la  quantita'  d'inquinanti
          trasferiti attraverso le frontiere italiane con altri Stati
          membri e nell'ambiente marino; 
              - identificati per la definizione delle  condizioni  di
          riferimento; 
              - di interesse locale. 
              A.3.2.3. Monitoraggio  e  validazione  dell'analisi  di
          rischio 
              Qualora la valutazione del  rischio,  effettuata  sulla
          base dell'attivita' conoscitiva pregressa, abbia una  bassa
          attendibilita'  (es.  per   insufficienza   dei   dati   di
          monitoraggio pregressi, mancanza di  dati  esaustivi  sulle
          pressioni esistenti  e  dei  relativi  impatti),  il  primo
          monitoraggio di  sorveglianza  puo'  essere  esteso  ad  un
          maggior numero di siti e corpi idrici,  rispetto  a  quelli
          necessari nei successivi programmi di sorveglianza. 
              Contestualmente, al  fine  di  completare  il  processo
          dell'analisi puntuale  delle  pressioni  e  degli  impatti,
          viene   effettuata,   secondo   le   modalita'    riportate
          nell'Allegato 3, punto 1.1, sezione C del presente  decreto
          legislativo,  un'indagine  integrativa  dettagliata   delle
          attivita'  antropiche  insistenti  sul  corpo   idrico   ed
          un'analisi della loro incidenza sulla qualita' dello stesso
          per ottenere le informazioni necessarie per  l'assegnazione
          definitiva della classe di rischio. 
              I corpi idrici che a seguito della  suddetta  attivita'
          vengono  identificati  come   a   rischio   sono   inseriti
          nell'elenco dei  corpi  idrici  gia'  identificati  come  a
          rischio  e  come  tali   assoggettati   al   programma   di
          monitoraggio operativo. 
              A.3.2.4. Valutazione delle variazioni a  lungo  termine
          in  condizioni  naturali  o  risultanti  da   una   diffusa
          attivita' antropica: definizione della rete nucleo 
              Il monitoraggio di sorveglianza e' finalizzato altresi'
          a fornire valutazioni  delle  variazioni  a  lungo  termine
          dovute sia a fenomeni naturali sia a una diffusa  attivita'
          antropica. 
              Per rispondere agli obiettivi, di cui al punto  A.3.2.1
          del  presente  Allegato,  di  valutare  le  variazioni  sia
          naturali sia antropogeniche a lungo termine, e' selezionato
          un sottoinsieme di punti fissi denominato rete nucleo. 
              Per le variazioni a lungo termine di  origine  naturale
          sono   considerati,   ove   esistenti,   i   corpi   idrici
          identificati come siti di riferimento di cui al punto 1.1.1
          dell'Allegato 3 al presente decreto legislativo, in  numero
          sufficiente per lo studio delle variazioni a lungo  termine
          per ciascun bacino idrografico, tenendo conto  dei  diversi
          tipi di corpo idrico  presenti.  Qualora,  per  determinati
          tipi ed elementi biologici relativi non  esistano  siti  di
          riferimento o non  siano  in  numero  sufficiente  per  una
          corretta  analisi  a  lungo  termine,  si  considerano   in
          sostituzione siti in stato buono. 
              La  valutazione  delle  variazioni  a   lungo   termine
          risultanti da una diffusa attivita'  di  origine  antropica
          richiede la scelta di corpi idrici e, nel loro  ambito,  di
          siti   rappresentativi   di   tale   attivita'    per    la
          determinazione o la conferma dell'impatto. 
              Il monitoraggio di sorveglianza  nei  siti  della  rete
          nucleo ha un ciclo piu' breve e piu' precisamente triennale
          con frequenze di campionamento di cui alle  tabelle  3.6  e
          3.7 del presente Allegato. 
              I primi  risultati  del  monitoraggio  di  sorveglianza
          effettuato nella rete nucleo costituiscono  il  livello  di
          riferimento per la verifica  delle  variazioni  nel  tempo.
          Rispetto a tale livello di  riferimento  sono  valutati  la
          graduale riduzione dell'inquinamento da parte  di  sostanze
          dell'elenco di priorita' (indicate al punto A.2.6) e  delle
          altre  sostanze  inquinanti  di  cui  all'Allegato  8   del
          presente   decreto   legislativo,   nonche'   i   risultati
          dell'arresto e della graduale eliminazione delle  emissioni
          e perdite delle sostanze pericolose prioritarie. 
              A.3.2.5. Selezione degli elementi di qualita' 
              Nel monitoraggio di sorveglianza per la  valutazione  e
          classificazione  dello  stato  ecologico  sono  monitorati,
          almeno per un periodo di un anno, i parametri indicativi di
          tutti gli elementi di qualita'  biologici  idromorfologici,
          fisico-chimici di cui al punto A.1  del  presente  Allegato
          (fatto salve le eccezioni previste al  punto  A.3.5)  e  le
          altre  sostanze   appartenenti   alle   famiglie   di   cui
          all'Allegato  8  del  presente  decreto   legislativo.   In
          riferimento a queste ultime il monitoraggio e' obbligatorio
          qualora siano scaricate e/o rilasciate e/o immesse e/o gia'
          rilevate in quantita' significativa nel bacino  idrografico
          o sottobacino. Per quantita' significativa  si  intende  la
          quantita' di sostanza inquinante che potrebbe compromettere
          il raggiungimento di uno degli obiettivi di cui all'art. 77
          e seguenti del presente decreto legislativo; ad esempio uno
          scarico si considera significativo qualora abbia  impattato
          un'area protetta o  ha  causato  superamenti  di  qualsiasi
          standard di cui al punto A.2.7 del presente Allegato  o  ha
          causato effetti tossici sull'ecosistema. 
              La selezione delle  sostanze  chimiche  da  controllare
          nell'ambito del monitoraggio di sorveglianza si basa  sulle
          conoscenze acquisite attraverso l'analisi delle pressioni e
          degli impatti. Inoltre la selezione  e'  guidata  anche  da
          informazioni  sullo  stato  ecologico   laddove   risultino
          effetti tossici o  evidenze  di  effetti  ecotossicologici.
          Quest'ultima  ipotesi  consente  di   identificare   quelle
          situazioni in cui vengono introdotti nell'ambiente prodotti
          chimici non evidenziati dall'analisi degli impatti e per  i
          quali e' pertanto necessario  un  monitoraggio  d'indagine.
          Anche i dati di  monitoraggio  pregressi  costituiscono  un
          supporto  per  la  selezione  delle  sostanze  chimiche  da
          monitorare. 
              Per   quanto   riguarda   invece   la   valutazione   e
          classificazione dello stato chimico sono da  monitorare  le
          sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
          presente Allegato per le  quali  a  seguito  di  un'analisi
          delle pressioni e degli impatti,  effettuata  per  ciascuna
          singola  sostanza  dell'elenco  di   priorita',   risultano
          attivita' che ne comportano scarichi, emissioni, rilasci  e
          perdite nel bacino idrografico o sottobacino. 
              Nell'analisi delle  attivita'  antropiche  che  possono
          provocare la presenza nelle acque di  sostanze  dell'elenco
          di priorita', e' necessario  tener  conto  non  solo  delle
          attivita' in  essere  ma  anche  di  quelle  pregresse.  La
          selezione  delle  sostanze  chimiche   e'   supportata   da
          documentazione tecnica relativa all'analisi delle pressioni
          e degli  impatti,  che  costituisce  parte  integrante  del
          programma di monitoraggio da inserire nei piani di gestione
          e nei piani di tutela delle acque.  Qualora  non  vi  siano
          informazioni sufficienti per effettuare una valida e chiara
          selezione delle sostanze dell'elenco di priorita',  a  fini
          precauzionali e di indagine, sono da  monitorare  tutte  le
          sostanze di cui non si possa escludere a priori la presenza
          nel bacino o sottobacino. 
              A.3.2.6. Monitoraggio di sorveglianza stratificato 
              Nel monitoraggio di sorveglianza non sono da monitorare
          necessariamente nello stesso  anno  tutti  i  corpi  idrici
          selezionati. Il programma di sorveglianza  puo',  pertanto,
          prevedere che i corpi idrici siano monitorati anche in anni
          diversi, con un intervallo  temporale  preferibilmente  non
          superiore a 3 anni, nell'arco del periodo di validita'  del
          piano di gestione e del piano di tutela delle acque. In tal
          caso,  nei  diversi  anni  e'  consentito  un  monitoraggio
          stratificato effettuando il  controllo  a  sottoinsiemi  di
          corpi idrici, identificati sulla base di criteri geografici
          (ad  esempio  corpi  idrici   di   un   intero   bacino   o
          sottobacino). Comunque, tutti i corpi  idrici  inclusi  nel
          programma di  sorveglianza  sono  da  monitorare  in  tempo
          utile, per consentire la verifica dell'obiettivo ambientale
          e la predisposizione del nuovo Piano di gestione. 
              Il monitoraggio stratificato puo'  essere  applicato  a
          decorrere dal 2010. 
              A.3.3. Monitoraggio operativo delle acque superficiali 
              A.3.3.1. Obiettivi 
              Il monitoraggio operativo e' realizzato per: 
              - stabilire lo stato dei corpi idrici  identificati  «a
          rischio»  di  non  soddisfare  gli   obiettivi   ambientali
          dell'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo; 
              - valutare qualsiasi variazione  dello  stato  di  tali
          corpi idrici risultante dai programmi di misure; 
              - classificare i corpi idrici 
              A.3.3.2. Selezione dei corpi idrici 
              Il monitoraggio operativo e'  effettuato  per  tutti  i
          corpi idrici: 
              -  che  sono  stati  classificati  a  rischio  di   non
          raggiungere   gli   obiettivi   ambientali    sulla    base
          dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti  e/o  dei
          risultati  del  monitoraggio   di   sorveglianza   e/o   da
          precedenti campagne di monitoraggio; 
              - nei quali sono scaricate e/o immesse  e/o  rilasciate
          e/o presenti le sostanze riportate nell'elenco di priorita'
          di cui al punto A.2.6 del presente Allegato. 
              Ove tecnicamente possibile  e'  consentito  raggruppare
          corpi idrici secondo i criteri riportati al  punto  A.3.3.5
          del presente Allegato e limitare  il  monitoraggio  solo  a
          quelli rappresentativi. 
              A.3.3.3. Selezione dei siti di monitoraggio 
              I siti di monitoraggio sono selezionati come segue: 
              - per i corpi idrici soggetti a un rischio di pressioni
          significative  da  parte  di   una   fonte   d'inquinamento
          puntuale, i punti di monitoraggio sono stabiliti in  numero
          sufficiente per poter valutare l'ampiezza e l'impatto delle
          pressioni  della  fonte  d'inquinamento.  Se  il  corpo  e'
          esposto a varie pressioni da fonte  puntuale,  i  punti  di
          monitoraggio possono essere identificati con  la  finalita'
          di  valutare  l'ampiezza  dell'impatto  dell'insieme  delle
          pressioni; 
              - per i  corpi  soggetti  a  un  rischio  di  pressioni
          significative da parte di una fonte diffusa, nell'ambito di
          una  selezione  di  corpi  idrici,  si  situano  punti   di
          monitoraggio in numero sufficiente e posizione  adeguata  a
          valutare ampiezza e impatto  delle  pressioni  della  fonte
          diffusa.  La  selezione  dei  corpi  idrici   deve   essere
          effettuata in  modo  che  essi  siano  rappresentativi  dei
          rischi relativi alle pressioni della fonte  diffusa  e  dei
          relativi rischi di non raggiungere  un  buono  stato  delle
          acque superficiali; 
              - per i corpi idrici esposti a un rischio di  pressione
          idromorfologica    significativa    vengono    individuati,
          nell'ambito  di  una   selezione   di   corpi,   punti   di
          monitoraggio  in  numero  sufficiente   ed   in   posizione
          adeguata, per valutare ampiezza e impatto  delle  pressioni
          idromorfologiche. I corpi idrici selezionati devono  essere
          rappresentativi  dell'impatto   globale   della   pressione
          idromorfologica a cui sono esposti tutti i corpi idrici. 
              Nel caso in cui il corpo idrico sia soggetto a  diverse
          pressioni significative e' necessario distinguerle al  fine
          di individuare le  misure  idonee  per  ciascuna  di  esse.
          Conseguentemente  si   considerano   differenti   siti   di
          monitoraggio e diversi elementi di  qualita'.  Qualora  non
          sia possibile determinare l'impatto di  ciascuna  pressione
          viene considerato l'impatto complessivo. 
              A.3.3.4. Selezione degli elementi di qualita' 
              Per i programmi di monitoraggio operativo devono essere
          selezionati  i  parametri  indicativi  degli  elementi   di
          qualita' biologica, idromorfologica e  chimico-fisica  piu'
          sensibili alla pressione  o  pressioni  significative  alle
          quali i corpi idrici sono soggetti. 
              Nelle seguenti tabelle 3.2,  3.3,  3.4  e  3.5  vengono
          riportati, a titolo indicativo, gli  elementi  di  qualita'
          piu' idonei per  specifiche  pressioni  per  fiumi,  laghi,
          acque di transizione e acque marinocostiere. Quando piu' di
          un elemento e' sensibile  a  una  pressione,  si  scelgono,
          sulla base del giudizio esperto dell'autorita'  competente,
          gli elementi piu'  sensibili  per  la  categoria  di  acque
          interessata o quelli per i quali si disponga dei sistemi di
          classificazione piu' affidabili. 
              Tra le sostanze chimiche quelle da monitorare  sono  da
          individuare, come nel monitoraggio di  sorveglianza,  sulla
          base dell'analisi  delle  pressioni  e  degli  impatti.  Le
          sostanze dell'elenco di priorita' di cui al punto A.2.6 del
          presente   Allegato   sono   monitorate   qualora   vengano
          scaricate, immesse o vi  siano  perdite  nel  corpo  idrico
          indagato. Le altre sostanze riportate  all'Allegato  8  del
          presente decreto legislativo sono monitorate  qualora  tali
          scarichi, immissioni o perdite nel corpo  idrico  siano  in
          quantita' significativa da poter essere un rischio  per  il
          raggiungimento  o  mantenimento  degli  obiettivi  di   cui
          all'art. 77 e seguenti del presente decreto legislativo. 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              A.3.3.5. Raggruppamento dei corpi idrici 
              Al fine di conseguire il miglior rapporto tra costi del
          monitoraggio ed informazioni utili alla tutela delle  acque
          ottenute dallo stesso, e' consentito il raggruppamento  dei
          corpi  idrici  e  tra  questi  sottoporre  a   monitoraggio
          operativo solo  quelli  rappresentativi,  nel  rispetto  di
          quanto riportato al presente paragrafo. 
              Il  raggruppamento  puo'   essere   applicato   qualora
          l'Autorita' competente  al  monitoraggio  sia  in  possesso
          delle informazioni necessarie per effettuare  le  decisioni
          di gestione su tutti i corpi idrici  del  gruppo.  In  ogni
          caso,  e'  necessario   che   il   raggruppamento   risulti
          tecnicamente  e  scientificamente   giustificabile   e   le
          motivazioni dello  stesso  siano  riportate  nel  piano  di
          gestione e nel piano  di  tutela  delle  acque  assieme  al
          protocollo di monitoraggio ed e' comunque escluso nel  caso
          di pressioni puntuali significative. 
              Il  raggruppamento  dei  corpi  idrici  individuati  e'
          altresi' applicabile solo nel caso in cui  per  gli  stessi
          esistano tutte le seguenti condizioni: 
                a) appartengono alla stessa categoria ed allo  stesso
          tipo; 
                b) sono  soggetti  a  pressioni  analoghe  per  tipo,
          estensione e incidenza; 
                c) presentano sensibilita' paragonabile alle suddette
          pressioni; 
                d) presentano i medesimi  obiettivi  di  qualita'  da
          raggiungere; 
                e) appartengono alla stessa categoria di rischio. 
              Qualora  si  faccia  ricorso   al   raggruppamento   e'
          possibile monitorare, di volta in volta,  i  diversi  corpi
          idrici appartenenti allo stesso gruppo allo scopo di  avere
          una migliore rappresentativita' dell'intero raggruppamento. 
              La  classe  di  qualita'   risultante   dai   dati   di
          monitoraggio    effettuato    sul/i    corpo/i     idrico/i
          rappresentativi del raggruppamento, si applica a tutti  gli
          altri corpi idrici appartenenti allo stesso gruppo. 
              Per  le  caratteristiche  fisiografiche   delle   acque
          lacustri italiane si ritiene non appropriata l'applicazione
          del raggruppamento per il monitoraggio di questa  categoria
          di corpi idrici. 
              A.3.4. Ulteriori indicazioni per la selezione dei  siti
          di monitoraggio 
              All'interno di  un  corpo  idrico  selezionato  per  il
          monitoraggio,  sono  individuati  uno  o   piu'   siti   di
          monitoraggio.  Per  sito  si  intende   una   stazione   di
          monitoraggio, individuata da due  cooordinate  geografiche,
          rappresentativa di un'area del corpo  idrico.  Qualora  non
          sia possibile monitorare nel  sito  individuato  tutti  gli
          elementi   di   qualita',   si   individuano    sotto-siti,
          all'interno della stessa area, i cui dati  di  monitoraggio
          si integrano con quelli rilevati nel sito principale. 
              In tal caso i sotto-siti sono posizionati  in  modo  da
          controllare la medesima ampiezza e il medesimo  insieme  di
          pressioni. 
              Nella  rappresentazione   cartografica   va   riportato
          unicamente il sito principale. 
              In  merito  al  monitoraggio  biologico  e'   opportuno
          individuare e selezionare l'habitat dominante che  sostiene
          l'elemento di qualita' piu' sensibile alla pressione. 
              Nel determinare gli  habitat  da  monitorare  si  tiene
          conto  anche  di  quanto  riportato,  sull'argomento,   nei
          singoli protocolli di campionamento. 
              I siti sono localizzati ad una distanza dagli  scarichi
          tale da risultare esterne all'area di rimescolamento  delle
          acque (di  scarico  e  del  corpo  recettore)  in  modo  da
          valutare la qualita'  del  corpo  idrico  recettore  e  non
          quella degli apporti. A tal  fine  puo'  essere  necessario
          effettuare  misure  di  variabili  chimico-fisiche   (quali
          temperatura e conducibilita')  onde  dimostrare  l'avvenuto
          rimescolamento. 
              In base alla scala ed alla grandezza  della  pressione,
          la Regione identifica l'ubicazione e la  distribuzione  dei
          siti di campionamento. 
              Nei casi in cui il corpo idrico e'  soggetto  a  una  o
          piu'   pressioni   che   causano   il   rischio   del   non
          raggiungimento  degli  obiettivi,  i  siti   sono   ubicati
          all'interno della zona d'impatto,  conosciuta  o  prevista,
          per monitorare che gli obiettivi vengano raggiunti e che le
          misure  di  contenimento  stabilite   siano   adatte   alle
          pressioni esistenti. 
              A.3.5 Frequenze 
              Il monitoraggio  di  sorveglianza  e'  effettuato,  per
          almeno 1 anno ogni sei anni (periodo  di  validita'  di  un
          piano  di   gestione   del   bacino   idrografico),   salvo
          l'eccezione della rete nucleo che e' controllata  ogni  tre
          anni. Il ciclo del monitoraggio operativo varia  invece  in
          funzione degli elementi di qualita' presi in considerazione
          cosi' come indicato nelle note delle seguenti tabelle 3.6 e
          3.7. 
              Nelle suddette tabelle sono riportate le  frequenze  di
          campionamento nell'anno di monitoraggio di  sorveglianza  e
          operativo, per fiumi e laghi e per acque di  transizione  e
          marino-costiere. Nell'ambito del monitoraggio operativo  e'
          possibile ridurre le frequenze  di  campionamento  solo  se
          giustificabili sulla base di conoscenze tecniche e indagini
          di esperti. Queste ultime, riportate in apposite  relazioni
          tecniche, sono inserite nel piano di gestione e  nel  piano
          di tutela delle acque. 
              Nella progettazione dei programmi  di  monitoraggio  si
          tiene conto della variabilita' temporale e  spaziale  degli
          elementi di qualita' biologici  e  dei  relativi  parametri
          indicativi. Quelli molto variabili possono  richiedere  una
          frequenza  di  campionamento  maggiore  rispetto  a  quella
          riportata nelle tabelle 3.6  e  3.7.  Puo'  essere  inoltre
          previsto anche un programma  di  campionamento  mirato  per
          raccogliere dati in un limitato  ma  ben  definito  periodo
          durante il quale si ha una maggiore variabilita'. 
              Nel caso di sostanze che  possono  avere  un  andamento
          stagionale come ad esempio  i  prodotti  fitosanitari  e  i
          fertilizzanti, le frequenze di campionamento possono essere
          intensificate in  corrispondenza  dei  periodi  di  massimo
          utilizzo. 
              L'Autorita' competente, per ulteriori situazioni locali
          specifiche, puo' prevedere per ciascuno degli  elementi  di
          qualita' da monitorare frequenze piu' ravvicinate  al  fine
          di ottenere una precisione  sufficiente  nella  validazione
          delle valutazioni dell'analisi degli impatti. 
              Al contrario, per le sostanze chimiche  dell'elenco  di
          priorita' e per tutte le altre  sostanze  chimiche  per  le
          quali  nel  primo  monitoraggio  di  sorveglianza   vengono
          riscontrate concentrazioni  che  garantiscono  il  rispetto
          dello standard di qualita', le frequenze  di  campionamento
          nei successivi monitoraggi di sorveglianza  possono  essere
          ridotte. In tal caso le modalita' e  le  motivazioni  delle
          riduzioni sono riportate nel piano di gestione e nel  piano
          di tutela delle acque. 

         Parte di provvedimento in formato grafico

               A.3.6 . Monitoraggio d'indagine 
              Il  monitoraggio  d'indagine  e'  richiesto   in   casi
          specifici e piu' precisamente: 
              - quando  sono  sconosciute  le  ragioni  di  eventuali
          superamenti (ad esempio quando non si ha chiara  conoscenza
          delle cause del  mancato  raggiungimento  del  buono  stato
          ecologico e/o chimico, ovvero del peggioramento dello stato
          delle acque); 
              - quando il monitoraggio di sorveglianza indica per  un
          dato corpo idrico il probabile rischio di  non  raggiungere
          gli obiettivi, di cui all'art. 77 e seguenti  del  presente
          decreto legislativo, e il  monitoraggio  operativo  non  e'
          ancora  stato  definito,  al  fine  di  avere   un   quadro
          conoscitivo piu' dettagliato sulle cause che impediscono il
          raggiungimento degli obiettivi; 
              -   per   valutare    l'ampiezza    e    gli    impatti
          dell'inquinamento accidentale. 
              I risultati del monitoraggio costituiscono la base  per
          l'elaborazione  di  un  programma  di   misure   volte   al
          raggiungimento degli obiettivi ambientali e  di  interventi
          specifici atti a rimediare agli  effetti  dell'inquinamento
          accidentale. 
              Tale tipo di monitoraggio puo'  essere  piu'  intensivo
          sia in termini di frequenze di campionamento che di  numero
          di corpi idrici o parti di essi. 
              Rientrano nei monitoraggi  di  indagine  gli  eventuali
          controlli investigativi per situazioni di allarme o a scopo
          preventivo per  la  valutazione  del  rischio  sanitario  e
          l'informazione al pubblico oppure i monitoraggi di indagine
          per la redazione di autorizzazioni preventive (es. prelievi
          di acqua o scarichi).  Questo  tipo  di  monitoraggio  puo'
          essere considerato  come  parte  dei  programmi  di  misure
          richiesti dall'art. 116 del presente decreto legislativo  e
          puo' includere misurazioni in continuo di  alcuni  prodotti
          chimici e/o l'utilizzo di determinandi biologici  anche  se
          non previsti dal regolamento per quella categoria di  corpo
          idrico. L'Autorita' competente  al  monitoraggio  definisce
          gli elementi (es. ulteriori indagini su sedimenti e  biota,
          raccolta ed elaborazione di  dati  sul  regime  di  flusso,
          morfologia  ed  uso  del  suolo,  selezione   di   sostanze
          inquinanti non rilevate precedentemente ecc.)  e  i  metodi
          (ad es. misure ecotossicologiche,  biomarker,  tecniche  di
          remote  sensing)  piu'  appropriati  per   lo   studio   da
          realizzare sulla base delle caratteristiche e problematiche
          dell'area interessata. 
              Il   monitoraggio   d'indagine   non   e'   usato   per
          classificare direttamente, ma contribuisce a determinare la
          rete operativa di monitoraggio. Pur  tuttavia  i  dati  che
          derivano  da  tale  tipo  di  monitoraggio  possono  essere
          utilizzati  per  la  classificazione   qualora   forniscano
          informazioni integrative necessarie a un quadro conoscitivo
          piu' di dettaglio. 
              A.3.7. Aree protette 
              Per le  aree  protette,  i  programmi  di  monitoraggio
          tengono conto di quanto gia' riportato al punto A.3.1.1 del
          presente Allegato. I programmi di monitoraggio esistenti ai
          fini del controllo delle acque per la vita dei pesci e  dei
          molluschi  di  cui  all'art.  79   del   presente   decreto
          legislativo costituiscono fino al 22  dicembre  2013  parte
          integrante del monitoraggio di cui dal presente Allegato. 
              A.3.8.  Acque  utilizzate  per  l'estrazione  di  acqua
          potabile 
              I  corpi  idrici  superficiali  individuati   a   norma
          dell'art.  82  del   presente   decreto   legislativo   che
          forniscono in media piu' di 100 m3 al giorno sono designati
          come siti di monitoraggio da eseguire secondo le  modalita'
          riportate ai paragrafi precedenti e sono sottoposti  ad  un
          monitoraggio  supplementare  al  fine   di   soddisfare   i
          requisiti previsti dal decreto legislativo  del  02/02/2001
          n. 31. 
              Il monitoraggio suppletivo, da effettuarsi  annualmente
          secondo la frequenza di campionamento riportata nella  tab.
          3.8, riguarda tutte le sostanze dell'elenco di priorita' di
          cui al punto A.2.6  del  presente  Allegato  scaricate  e/o
          immesse e/o rilasciate, nonche'  tutte  le  altre  sostanze
          appartenenti  alle  famiglie  di  cui  all'Allegato  8  del
          presente decreto  legislativo  scaricate  e/o  immesse  e/o
          rilasciate   in   quantita'   significativa   da   incidere
          negativamente sullo stato del corpo idrico. 
              Nel monitoraggio si applicano  i  valori  di  parametro
          previsti dall'Allegato 1  del  decreto  legislativo  del  2
          febbraio 2001, n. 31 nei casi in cui  essi  risultino  piu'
          restrittivi dei valori individuati per gli stessi parametri
          nelle tabelle 1/A,  1/B  e  2B  del  presente  Allegato.  I
          parametri di cui alla tabella 1/A, indipendentemente  dalla
          presenza di scarichi, immissioni o rilasci conosciuti, sono
          comunque tutti parte integrante di uno screening chimico da
          effettuarsi con cadenza biennale. 


Tab. 3.8. Frequenza di campionamento

Comunità servita      Frequenza

[lt ] 10.000          4 volte l'anno
Da 10.000 a 30.000    8 volte l'anno
> 30.000              12 volte l'anno


              Il monitoraggio supplementare non si  effettua  qualora
          siano gia' soddisfatti tutti i seguenti requisiti: 
                1) le posizioni dei siti di monitoraggio dello  stato
          delle  acque  superficiali  risultano  anche  idonee  a  un
          controllo adeguato ai  fini  della  tutela  della  qualita'
          dell'acqua destinata alla produzione di acqua potabile; 
                2) la frequenza del campionamento dello  stato  delle
          acque superficiali non e' in  nessun  caso  piu'  bassa  di
          quella fissata nella tabella 3.8; 
                3)  il  rischio  per  la  qualita'  delle  acque  per
          l'utilizzo idropotabile non e' connesso: 
                  - a un parametro non  pertinente  alla  valutazione
          dello  stato  delle  acque  superficiali   (es.   parametri
          microbiologici); 
                  - a uno standard di qualita' piu'  restrittivo  per
          le acque potabili rispetto a quello previsto per  lo  stato
          delle acque superficiali del corpo idrico. In tali casi, il
          corpo idrico puo' non essere a rischio di  non  raggiungere
          lo stato buono ma  e'  a  rischio  di  non  rispettare  gli
          obiettivi di protezione delle acque potabili. 
              A.3.9. Aree di protezione dell'habitat e delle specie 
              I corpi idrici che rientrano nelle aree  di  protezione
          dell'habitat e delle specie sono compresi nel programma  di
          monitoraggio operativo qualora, in  base  alla  valutazione
          dell'impatto e al monitoraggio di sorveglianza,  si  reputa
          che essi rischino di  non  conseguire  i  propri  obiettivi
          ambientali. Il monitoraggio viene effettuato  per  valutare
          la grandezza e l'impatto di tutte le  pertinenti  pressioni
          significative  esercitate  su  tali  corpi  idrici  e,   se
          necessario, per  rilevare  le  variazioni  del  loro  stato
          conseguenti  ai  programmi  di  misure.   Il   monitoraggio
          prosegue finche' le aree  non  soddisfano  i  requisiti  in
          materia di acque sanciti dalla normativa in base alla quale
          esse sono  designate  e  finche'  non  sono  raggiunti  gli
          obiettivi  di  cui  all'art.  77   del   presente   decreto
          legislativo. 
              Qualora un corpo idrico sia interessato da piu' di  uno
          degli obiettivi si applica quello piu' rigoroso. 
              Come gia' riportato nella parte generale  del  presente
          Allegato,  ai   fini   di   evitare   sovrapposizioni,   la
          valutazione  dello  stato  avviene  per  quanto   possibile
          attraverso un unico  monitoraggio  articolato  in  modo  da
          soddisfare le specifiche esigenze derivanti dagli  obblighi
          delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti. 
              A.3.10. Precisione e attendibilita' dei  risultati  del
          monitoraggio 
              La precisione ed il livello di confidenza associato  al
          piano di monitoraggio dipendono dalla variabilita' spaziale
          e  temporale  associata  ai  processi  naturali   ed   alla
          frequenza di campionamento ed analisi previste dal piano di
          monitoraggio stesso. 
              Il monitoraggio e' programmato ed effettuato al fine di
          fornire risultati con un adeguato livello di  precisione  e
          di attendibilita'. Una stima di tale  livello  e'  indicata
          nel piano di monitoraggio stesso. 
              Al fine del raggiungimento di un  adeguato  livello  di
          precisione   ed   attendibilita',   e'   necessario   porre
          attenzione a: 
                - il numero dei corpi idrici inclusi nei vari tipi di
          monitoraggio; 
                - il numero di siti necessario per valutare lo  stato
          di ogni corpo idrico; 
                - la frequenza idonea al monitoraggio  dei  parametri
          indicativi degli elementi di qualita'. 
              Per quanto riguarda i metodi sia di natura chimica  che
          biologica, l'affidabilita' e la  precisione  dei  risultati
          devono  essere  assicurati  dalle  procedure  di   qualita'
          interne  ai  laboratori  che  effettuano  le  attivita'  di
          campionamento  ed  analisi.  Per  assicurare  che  i   dati
          prodotti dai laboratori siano  affidabili,  rappresentativi
          ed assicurino una  corretta  valutazione  dello  stato  dei
          corpi idrici, i laboratori  coinvolti  nelle  attivita'  di
          monitoraggio sono accreditati od operano in modo conforme a
          quanto richiesto dalla UNI CEN EN ISO 17025.  I  laboratori
          devono  essere  accreditati  almeno  per  i  parametri   di
          maggiore rilevanza  od  operare  secondo  un  programma  di
          garanzia della  qualita'/controllo  della  qualita'  per  i
          seguenti aspetti: 
                - campionamento, trasporto, stoccaggio e  trattamento
          del campione; 
                - documentazione relativa alle  procedure  analitiche
          che devono essere basate su norme tecniche  riconosciute  a
          livello internazionale (CEN, ISO, EPA)  o  nazionale  (UNI,
          metodi proposti dall'ISPRA o da CNR-IRSA per i corpi idrici
          fluviali e lacustri e metodi  proposti  dall'ISPRA  per  le
          acque marino-costiere e di transizione); 
                - procedure per il controllo di qualita'  interno  ai
          laboratori e partecipazione a prove valutative  organizzati
          da istituzioni conformi alla ISO Guide 43-1; 
                - convalida dei metodi analitici, determinazione  dei
          limiti  di  rivelabilita'  e  di  quantificazione,  calcolo
          dell'incertezza; 
                - piani di formazione del personale; 
                - procedure per la predisposizione  dei  rapporti  di
          prova, gestione delle informazioni. 
              Per i metodi per il  campionamento  degli  elementi  di
          qualita'  biologica  si  fa  riferimento  al  manuale  APAT
          46/2007, quaderni e notiziari CNR-IRSA per le acque dolci e
          manuali ISPRA ed ICRAM per le acque  marino-costiere  e  di
          transizione. 
              I metodi per i parametri  chimici  sono  riportati  nei
          Manuali e Linee Guida APAT/ CNRIRSA n. 29/2003 e successivi
          aggiornamenti e in «Metodologie Analitiche di  Riferimento.
          Programma di Monitoraggio per  il  controllo  dell'Ambiente
          marino   costiero   (Triennio   2001-   2003)»    Ministero
          dell'Ambiente e della Tutela del  Territorio,  ICRAM,  Roma
          2001 e successivi aggiornamenti. 
              Per le sostanze dell'elenco di priorita' per  le  acque
          superficiali  interne,  nelle  more   della   pubblicazione
          dell'aggiornamento  dei  quaderni   APAT/CNR-IRSA   si   fa
          riferimento per i metodi analitici alle  metodiche  di  cui
          alla seguente tabella 3.9. 
              Per la misura della portata (solida e liquida)  per  le
          acque superficiali interne, nelle more della  pubblicazione
          dei metodi ISPRA/CNR, si fa riferimento a  quelli  indicati
          nell'elenco di seguito riportato. 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              I  monitoraggi  e  i  relativi   dati   devono   essere
          rispettivamente programmati  e  gestiti  in  modo  tale  da
          evitare rischi  di  errore  di  classificazione  del  corpo
          idrico al fine di ottimizzare i costi per il monitoraggio e
          poter orientare maggiori risorse economiche  all'attuazione
          delle misure per il risanamento degli stessi corpi idrici. 
              Le Autorita' competenti riportano nei piani di gestione
          e nei piani di tutela delle acque la  metodologia  adottata
          per  garantire  adeguata  attendibilita'  e  precisione  ai
          risultati derivanti dai programmi di monitoraggio.».