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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 10 settembre 2010, n. 249

Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (11G0014)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/02/2011 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2013)
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vigente al 29/03/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal:  15-2-2011

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 3 agosto 1998, n. 315, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 268;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto l'articolo 64 e, in particolare, il comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il piano programmatico predisposto in data 4 settembre 2008 dal Ministro dell' istruzione, dell' università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, del decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, concernente la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009 , n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 settembre 2007, n. 137 concernente l'attivazione, nei conservatori di musica, e negli istituti musicali pareggiati, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82 concernente l'attivazione, nelle accademie di belle arti, dei corsi biennali di secondo livello, ad indirizzo didattico;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 concernente norme sull'autonomia didattica degli atenei, che ha sostituito il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n. 37 concernente le classi di abilitazione nella scuola secondaria di primo grado;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 25 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale, espresso nell'adunanza del 26 maggio 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari espresso nell'adunanza del 26 giugno 2009;
Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 22 giugno 2009;
Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sessione consultiva degli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 2010;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;
Ritenuto di non doversi adeguare al parere della VII Commissione della Camera dei deputati riguardo alla condizione 5, in quanto la possibilità di approfondire determinate aree disciplinari nel percorso di Scienze della Formazione Primaria è già contemplata nei crediti a scelta dello studente e la figura di docente esperto in determinati ambiti non è attualmente prevista dall'ordinamento vigente; riguardo alla condizione 8, poiché la maturazione di competenze docimologiche è già prevista negli insegnamenti indicati nelle tabelle ed è approfondita nel corso del tirocinio; riguardo alla condizione 11, perché i criteri di scelta dei tutor sono oggetto di successivo decreto e la previsione di eventuali meccanismi premiali esula dall'ambito del presente decreto;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota del 7 settembre 2010;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, collegato all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133, i requisiti e le modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni di cui al piano programmatico adottato dal Ministro dell'istruzione dell' università e della ricerca, ai sensi del predetto articolo 64.

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto all'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008):
«416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 33, sesto comma e 117, secondo comma, lettera n) e sesto comma della Costituzione:
«Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.»
«Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
a)-m) (omissis)
n) norme generali sull'istruzione;»
«La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.»
- Il testo dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Per il testo dell'articolo 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 concernente: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", si veda la nota al titolo.
- La legge 2 dicembre 1991, n. 390 recante: "Norme sul diritto agli studi universitari" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1991, n. 291.
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo":
«95. L'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341 , in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l'eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonché la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 3 agosto 1998, n. 315 recante "Interventi finanziari per l'università e la ricerca":
«4. Le università possono utilizzare personale docente in servizio presso istituzioni scolastiche, al fine di svolgere compiti di supervisione del tirocinio e di coordinamento del medesimo con altre attività didattiche nell'ambito di corsi di laurea in scienze della formazione primaria e di scuole di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie. Le modalità di utilizzazione di detto personale sono determinate con decreti del Ministero della pubblica istruzione, nel limite di un onere per il bilancio dello Stato, relativo alla spesa per la sostituzione dei docenti esonerati, di lire 8 miliardi per il 1998, di lire 28,5 miliardi per il 1999 e di lire 50 miliardi a decorrere dal 2000. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente comma, tali modalità sono individuate nella concessione di esoneri parziali dal servizio. Gli atenei, con proprie disposizioni, adottano apposite procedure di valutazione comparativa per l'individuazione dei docenti da utilizzare, sulla base di criteri generali determinati dalla commissione di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168 , nonché disciplinano le modalità di partecipazione dei predetti docenti agli organi accademici.
Delle commissioni incaricate dagli atenei di provvedere alle valutazioni comparative fanno comunque parte componenti designati dall'amministrazione scolastica.
5. Per le finalità di cui al comma 4 possono essere altresì utilizzati per periodi non superiori a un quinquennio, docenti e dirigenti scolastici della scuola elementare, su richiesta delle strutture didattiche dei corsi di laurea di cui al medesimo comma 4 nel limite del contingente previsto dall'articolo 456, comma 13, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 . Le utilizzazioni sono disposte con le procedure di cui al comma 4 sui posti già disponibili e che si renderanno tali per effetto dell'applicazione del comma 6.»
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 recante "Norme in materia di accessi ai corsi universitari", è stata pubblica nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 1999, n. 183.
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2.
- La legge 10 marzo 2000, n. 62 recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" , è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2000, n. 67.
- Il testo del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212 recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2002, n. 226 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 22 novembre 2002, n. 268 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2002, n. 276.
- Il testo del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 recante: "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53" stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2004, n. 51, S.O.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53." è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257, S.O.»
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n.296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007):
«605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: a)-b) (omissis);
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 30.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione.
Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso.
Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;»
La rubrica dell'articolo 13, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), reca:
«Art. 13. Disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica. Misure in materia di rottamazione di autoveicoli. Semplificazione del procedimento di cancellazione dell'ipoteca per i mutui immobiliari. Revoca delle concessioni per la progettazione e la costruzione di linee ad alta velocità e nuova disciplina degli affidamenti contrattuali nella revoca di atti amministrativi. Clausola di salvaguardia. Entrata in vigore.»
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85 recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2008, n. 114, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14 luglio 2008 n. 121, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2008, n.164.
- Si riporta il testo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria:
«4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:
a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti;
b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;
c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;
d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;
e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi;
f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa;
f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;
f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti.»
- Si riporta il testo dell'articolo 5-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137 recante Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:
«Art. 5-bis. Disposizioni in materia di graduatoria ad esaurimento - 1. Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti.
2. Analogamente sono iscritti , a domanda, nelle predette graduatorie e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti i docenti che hanno frequentato il primo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A e hanno conseguito la relativa abilitazione.
3. Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti.»
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1999, n. 186, S.O.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 concernente Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della L. 21 dicembre 1999, n. 508, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre 2005, n. 243.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 recante Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2009, n. 151.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009, n. 162.
- Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 28 settembre 2007, n. 137 reca: «Attivazione biennio di secondo livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di educazione musicale (A 31 e A 32) e di strumento musicale ( A 77).»
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2004 n.82, riguarda la Formazione degli insegnanti: attivazione corsi abilitanti presso le Accademie di Belle Arti.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n.270 recante Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 novembre 2004, n. 266.
- Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2009, n.37, ridefinisce le classi di abilitazione all'insegnamento, compresi i relativi titoli di accesso, in coerenza con i nuovi piani di studio della scuola secondaria di primo grado.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2, comma 416, legge 24 dicembre 2007, n.244 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), si veda la nota al titolo.
- Per il testo dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, si vedano le note alle premesse.