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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2010, n. 169

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (10G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2010
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vigente al 13/09/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-10-2010
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo, 28
giugno 2005, n. 139, che  attribuisce  al  Ministro  della  giustizia
l'adozione, su proposta del Consiglio nazionale, delle tariffe  degli
iscritti  nell'Albo  dei  dottori  commercialisti  e  degli   esperti
contabili; 
  Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto  1988,  n.
400, recante «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Esaminata  la  proposta  di  tariffa  professionale  formulata  dal
Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili trasmessa al Ministro della giustizia il 4 marzo  2008,  ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n.
139 del 2005; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 2010; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400  del  1988
(nota prot. 5594.U del 3 agosto 2010); 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Contenuto della tariffa - Definizioni 
 
  1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalita'  per  la
determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti
negli albi professionali dei dottori commercialisti e  degli  esperti
contabili, al fine di garantire la qualita'  della  prestazione,  nel
rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione. 
  2. Ai fini  della  presente  tariffa  il  termine  «professionista»
indica   sia   il   dottore   commercialista,   sia   il   ragioniere
commercialista, sia l'esperto contabile. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
          Note alle premesse. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  29,  del  decreto
          legislativo  28  giugno   2005,   n.   139,   (Costituzione
          dell'Ordine dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
          contabili, a norma dell'art.  2  della  legge  24  febbraio
          2005, n. 34.): 
              «Art. 29 (Attribuzioni). - 1. Il  Consiglio  nazionale,
          oltre ad esercitare  gli  altri  compiti  conferitigli  dal
          presente ordinamento: 
                a) rappresenta istituzionalmente gli  iscritti  negli
          Albi  e  promuove  i  rapporti  con  le  istituzioni  e  le
          pubbliche amministrazioni competenti; 
                b)  formula  pareri,  quando  ne  e'  richiesto,  sui
          progetti di legge  e  di  regolamento  che  interessano  la
          professione; 
                c) adotta ed aggiorna il  codice  deontologico  della
          professione   e   disciplina,   con   propri   regolamenti,
          l'esercizio   della   funzione   disciplinare   a   livello
          territoriale e nazionale; 
                d)  coordina  e  promuove  l'attivita'  dei  Consigli
          dell'Ordine  per   favorire   le   iniziative   intese   al
          miglioramento ed al perfezionamento professionale; 
                e) vigila sul  regolare  funzionamento  dei  Consigli
          dell'Ordine; 
                f) formula  pareri  in  merito  alla  riunione  degli
          Ordini territoriali e alla loro separazione; 
                g)  designa  i  rappresentanti   dell'Ordine   presso
          commissioni ed organizzazioni  di  carattere  nazionale  ed
          internazionale; 
                h)   determina   la   misura   del   contributo    da
          corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le
          spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione
          agli Ordini territoriali; 
                i) decide in via amministrativa sui  ricorsi  avverso
          le deliberazioni dei Consigli  dell'Ordine  in  materia  di
          iscrizione  nell'Albo   e   nell'elenco   speciale   e   di
          cancellazione, nonche' in materia disciplinare e,  inoltre,
          sui   ricorsi   relativi   alle   elezioni   dei   Consigli
          dell'Ordine; 
                l) formula il regolamento elettorale, il  regolamento
          per la trattazione dei ricorsi e quello per gli  affari  di
          sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia; 
                m)  valuta  ed  approva  i  programmi  di  formazione
          professionale continua ed  obbligatoria  predisposti  dagli
          Ordini locali; 
                n)  propone  al  Ministro   competente   le   tariffe
          professionali, che dovranno essere aggiornate ogni  quattro
          anni; 
                o)  determina  l'organizzazione  dei  propri  uffici,
          curando altresi' i rapporti giuridici ed organizzativi  con
          il personale dipendente; 
                p) esercita  la  potesta'  regolamentare  in  materia
          elettorale, di organizzazione, di  tenuta  e  aggiornamento
          periodico  degli  Albi,  di  tirocinio  professionale,   di
          verifica e vigilanza della sussistenza  dei  requisiti  per
          l'iscrizione;   di   attestazione   della    qualificazione
          professionale  nonche'  negli  altri  casi  previsti  dalla
          legge; 
                q) individua le attribuzioni da delegare al  Comitato
          esecutivo, ove costituito ai sensi dell'art. 26.». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».