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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 settembre 2010, n. 169

Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. (10G0191)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/10/2010
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Testo in vigore dal:  30-10-2010

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo, 28 giugno 2005, n. 139, che attribuisce al Ministro della giustizia l'adozione, su proposta del Consiglio nazionale, delle tariffe degli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
Visto il comma 3 dell'articolo 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Esaminata la proposta di tariffa professionale formulata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili trasmessa al Ministro della giustizia il 4 marzo 2008, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lett. n), del decreto legislativo n. 139 del 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 2 luglio 2010;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. 5594.U del 3 agosto 2010);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Contenuto della tariffa - Definizioni
1. La presente tariffa stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione e la liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti negli albi professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al fine di garantire la qualità della prestazione, nel rispetto dell'importanza dell'opera e del decoro della professione.
2. Ai fini della presente tariffa il termine «professionista» indica sia il dottore commercialista, sia il ragioniere commercialista, sia l'esperto contabile.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 29, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34.):
«Art. 29 (Attribuzioni). - 1. Il Consiglio nazionale, oltre ad esercitare gli altri compiti conferitigli dal presente ordinamento:
a) rappresenta istituzionalmente gli iscritti negli Albi e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
b) formula pareri, quando ne è richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
c) adotta ed aggiorna il codice deontologico della professione e disciplina, con propri regolamenti, l'esercizio della funzione disciplinare a livello territoriale e nazionale;
d) coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
e) vigila sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
f) formula pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali e alla loro separazione;
g) designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni ed organizzazioni di carattere nazionale ed internazionale;
h) determina la misura del contributo da corrispondersi annualmente dagli iscritti negli Albi per le spese del proprio funzionamento, delegandone la riscossione agli Ordini territoriali;
i) decide in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine in materia di iscrizione nell'Albo e nell'elenco speciale e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e, inoltre, sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine;
l) formula il regolamento elettorale, il regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia;
m) valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
n) propone al Ministro competente le tariffe professionali, che dovranno essere aggiornate ogni quattro anni;
o) determina l'organizzazione dei propri uffici, curando altresì i rapporti giuridici ed organizzativi con il personale dipendente;
p) esercita la potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale nonché negli altri casi previsti dalla legge;
q) individua le attribuzioni da delegare al Comitato esecutivo, ove costituito ai sensi dell'art. 26.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».