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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/09/2024)
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vigente al 18/09/2024
  • Articoli

  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI
    CONTRATTI DI
    CREDITO AI CONSUMATORI

  • 1
  • 2
  • 3

  • COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1°
    SETTEMBRE
    1993, N. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA
    DI
    TRASPARENZA

  • 4
  • 5
  • 6

  • REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL
    SETTORE
    FINANZIARIO

  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  • DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ
    FINANZIARIA E DEI
    MEDIATORI CREDITIZI


    Capo I

    Modifiche al
    decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

  • 11

  • Ulteriori disposizioni di attuazione

  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 17 bis
  • 18

  • Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in
    attività finanziaria e dei mediatori creditizi
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • Disposizioni in materia di sanzioni
  • 25

  • DISPOSIZIONI FINALI

  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

  • ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
    PUBBLICO
    DI
    PREVENZIONE,
    SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL
    SETTORE
    DEL
    CREDITO AL
    CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL
    FURTO
    D'IDENTITÀ
    ))

  • 30 bis
  • 30 ter
  • 30 quater
  • 30 quinquies
  • 30 sexies
  • 30 septies
  • 30 octies
Testo in vigore dal: 17-10-2012
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2008/48/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti  di  credito  ai
consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE; 
  Vista la legge 7 luglio  2009,  n.  88,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'articolo 33; 
  Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e  creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'10 giugno 2010; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 30 luglio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'economia e delle finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto-legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Modifiche al testo unico bancario 
 
  1. Il capo II del titolo VI del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' sostituito dal seguente: 
 
                              "Capo II 
                       Credito ai consumatori 
 
 
                              Art. 121. 
                             Definizioni 
 
  1. Nel presente capo, l'espressione: 
  a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo  6  settembre
2005, n. 206; 
  b) "consumatore" indica una persona fisica  che  agisce  per  scopi
estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,  artigianale  o
professionale eventualmente svolta; 
  c)  "contratto  di  credito"  indica  il  contratto  con   cui   un
finanziatore concede o si impegna a concedere  a  un  consumatore  un
credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
facilitazione finanziaria; 
  d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di  credito
finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o  la
prestazione di un servizio specifici  se  ricorre  almeno  una  delle
seguenti condizioni: 
  1)  il  finanziatore  si  avvale  del  fornitore  del  bene  o  del
prestatore del servizio per promuovere o concludere il  contratto  di
credito; 
  2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente  individuati
nel contratto di credito; 
  e) "costo totale del credito" indica  gli  interessi  e  tutti  gli
altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre  spese,  a
eccezione di quelle notarili,  che  il  consumatore  deve  pagare  in
relazione al contratto di credito e  di  cui  il  finanziatore  e'  a
conoscenza; 
  f) "finanziatore" indica  un  soggetto  che,  essendo  abilitato  a
erogare finanziamenti a titolo  professionale  nel  territorio  della
Repubblica, offre o stipula contratti di credito; 
  g) "importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma
totale degli importi messi a disposizione in virtu' di  un  contratto
di credito; 
  h) "intermediario del  credito"  indica  gli  agenti  in  attivita'
finanziaria,  i  mediatori  creditizi  o  qualsiasi  altro  soggetto,
diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria  attivita'
commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro
o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel  rispetto
delle riserve di attivita' previste dal  Titolo  VI-bis,  almeno  una
delle seguenti attivita': 
  1) presentazione o proposta di contratti di  credito  ovvero  altre
attivita' preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 
  2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore; 
  i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte  del  consumatore  di
fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto  al  saldo  del
conto corrente in assenza di  apertura  di  credito  ovvero  rispetto
all'importo dell'apertura di credito concessa; 
  l) "supporto  durevole"  indica  ogni  strumento  che  permetta  al
consumatore di conservare le informazioni che gli sono  personalmente
indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un  periodo  di
tempo adeguato alle finalita' cui esse sono destinate e che  permetta
la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; 
  m) "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo  totale
del  credito  per  il  consumatore  espresso  in  percentuale   annua
dell'importo totale del credito. 
  2. Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi
a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi  i
premi assicurativi, se la  conclusione  di  un  contratto  avente  ad
oggetto tali servizi e' un requisito per ottenere il credito,  o  per
ottenerlo alle condizioni offerte. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
stabilisce  le  modalita'  di  calcolo  del  TAEG,  ivi  inclusa   la
specificazione dei casi in cui  i  costi  di  cui  al  comma  2  sono
compresi nel costo totale del credito. 
 
 
                              Art. 122. 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai  contratti  di
credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: 
  a) finanziamenti di importo inferiore a  200  euro  o  superiore  a
75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si  prendono  in
considerazione anche i crediti frazionati  concessi  attraverso  piu'
contratti, se questi sono riconducibili  a  una  medesima  operazione
economica; 
  b) contratti di somministrazione previsti dagli  articoli  1559,  e
seguenti,  del  codice  civile  e  contratti  di   appalto   di   cui
all'articolo 1677 del codice civile; 
  c) finanziamenti nei quali e' escluso il pagamento di  interessi  o
di altri oneri; 
  d) finanziamenti a fronte dei quali  il  consumatore  e'  tenuto  a
corrispondere  esclusivamente  commissioni   per   un   importo   non
significativo, qualora il rimborso del credito debba  avvenire  entro
tre mesi dall'utilizzo delle somme; 
  e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di  un
diritto di proprieta' su un terreno o  su  un  immobile  edificato  o
progettato; 
  f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili  aventi  una
durata superiore a cinque anni; 
  g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di  investimento,
finalizzati a effettuare un'operazione  avente  a  oggetto  strumenti
finanziari quali definiti  dall'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,  e  successive  modificazioni,
purche' il finanziatore partecipi all'operazione; 
  h) finanziamenti concessi in base a un  accordo  raggiunto  dinanzi
all'autorita' giudiziaria  o  a  un'altra  autorita'  prevista  dalla
legge; 
  i) dilazioni del  pagamento  di  un  debito  preesistente  concesse
gratuitamente dal finanziatore; 
  l) finanziamenti garantiti da  pegno  su  un  bene  mobile,  se  il
consumatore non e' obbligato per un ammontare eccedente il valore del
bene; 
  m) contratti di locazione, a condizione che in  essi  sia  prevista
l'espressa clausola che in nessun momento la  proprieta'  della  cosa
locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario; 
  n) iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo  111  e  altri
contratti di  credito  individuati  con  legge  relativi  a  prestiti
concessi  a  un  pubblico  ristretto,  con  finalita'  di   interesse
generale, che non prevedono il pagamento  di  interessi  o  prevedono
tassi inferiori a quelli  prevalenti  sul  mercato  oppure  ad  altre
condizioni piu' favorevoli  per  il  consumatore  rispetto  a  quelle
prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori  a  quelli
prevalenti sul mercato; 
  o) contratti di credito sotto  forma  di  sconfinamento  del  conto
corrente, salvo quanto disposto dall'articolo 125-octies. 
  2. Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora  il
rimborso delle somme prelevate  debba  avvenire  su  richiesta  della
banca ovvero entro tre  mesi  dal  prelievo,  non  si  applicano  gli
articoli 123, comma 1, lettere da d) a f),  124,  comma  5,  125-ter,
125-quater, 125-sexies, ((125-octies)). 
  3. Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla
base di accordi separati, non comportano l'obbligo di acquisto  della
cosa locata da parte  del  consumatore,  non  si  applica  l'articolo
125-ter, commi da 1 a 4. 
  4. Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalita' agevolate di
rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito
di un inadempimento del consumatore, non si  applicano  gli  articoli
124, ((comma 5, 124-bis)), 125-ter,  125-quinquies,  125-septies  nei
casi stabiliti dal CICR. 
  5. I venditori di beni e servizi possono  concludere  contratti  di
credito nella sola forma della dilazione del  prezzo  con  esclusione
del pagamento degli interessi e di altri oneri. 
 
 
                              Art. 123. 
                             Pubblicita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dalla parte II, titolo  III,  del
Codice del consumo, gli annunci pubblicitari che riportano  il  tasso
d'interesse o altre cifre concernenti il costo del  credito  indicano
le  seguenti  informazioni  di  base,  in  forma  chiara,  concisa  e
graficamente evidenziata con l'impiego di un esempio rappresentativo: 
  a) il tasso d'interesse, specificando se fisso o  variabile,  e  le
spese comprese nel costo totale del credito; 
  b) l'importo totale del credito; 
  c) il TAEG; 
  d)  l'esistenza  di  eventuali  servizi  accessori  necessari   per
ottenere il credito o per ottenerlo  alle  condizioni  pubblicizzate,
qualora i costi relativi a tali servizi non siano inclusi nel TAEG in
quanto non determinabili in anticipo; 
  e) la durata del contratto, se determinata; 
  f) se  determinabile  in  anticipo,  l'importo  totale  dovuto  dal
consumatore, nonche' l'ammontare delle singole rate. 
  2. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
precisa le caratteristiche  delle  informazioni  da  includere  negli
annunci pubblicitari e le modalita' della loro divulgazione. 
 
 
                              Art. 124. 
                      Obblighi precontrattuali 
 
  1. Il finanziatore o l'intermediario del credito, sulla base  delle
condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle  preferenze
espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono  al
consumatore, prima che egli  sia  vincolato  da  un  contratto  o  da
un'offerta di credito, le informazioni necessarie per  consentire  il
confronto delle diverse offerte di credito sul mercato,  al  fine  di
prendere  una  decisione  informata  e  consapevole  in  merito  alla
conclusione di un contratto di credito. 
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal  finanziatore
o dall'intermediario del credito su  supporto  cartaceo  o  su  altro
supporto durevole attraverso il modulo  contenente  le  "Informazioni
europee di base sul credito ai consumatori". Gli obblighi informativi
di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso  la  consegna  di
tale modulo. Il finanziatore o l'intermediario  forniscono  qualsiasi
informazione aggiuntiva in un documento  distinto,  che  puo'  essere
allegato al modulo. 
  3. Se il contratto di credito e' stato concluso, su  richiesta  del
consumatore, usando un mezzo di  comunicazione  a  distanza  che  non
consente  di  fornire  le  informazioni  di  cui  al  comma   1,   il
finanziatore o l'intermediario del credito forniscono al  consumatore
il modulo di cui al comma 2 immediatamente dopo  la  conclusione  del
contratto di credito. 
  4. Su richiesta, al consumatore, oltre al modulo di cui al comma 2,
e' fornita gratuitamente copia della bozza del contratto di  credito,
salvo che il finanziatore o l'intermediario del credito,  al  momento
della richiesta, non intenda procedere alla conclusione del contratto
di credito con il consumatore. 
  5. Il finanziatore o  l'intermediario  del  credito  forniscono  al
consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi  possa  valutare
se il contratto di credito proposto sia adatto alle  sue  esigenze  e
alla  sua  situazione  finanziaria,  eventualmente   illustrando   le
informazioni precontrattuali che devono essere fornite ai  sensi  dei
commi 1 e 2, le caratteristiche essenziali dei  prodotti  proposti  e
gli effetti specifici che possono avere sul consumatore,  incluse  le
conseguenze del mancato pagamento. In caso di offerta contestuale  di
piu' contratti non collegati ai sensi  dell'articolo  121,  comma  1,
lettera d), e' comunque specificato se la validita'  dell'offerta  e'
condizionata alla conclusione congiunta di detti contratti. 
  ((6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come
intermediari del credito  a  titolo  accessorio  non  sono  tenuti  a
osservare gli obblighi di informativa  precontrattuale  previsti  dal
presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva
comunque le informazioni  precontrattuali;  assicura  inoltre  che  i
fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino  la  disciplina
ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.)) 
  7. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
detta  disposizioni  di  attuazione  del   presente   articolo,   con
riferimento a: 
  a) il contenuto, i criteri di redazione, le modalita'  di  messa  a
disposizione delle informazioni precontrattuali; 
  b) le  modalita'  e  la  portata  dei  chiarimenti  da  fornire  al
consumatore ai sensi del comma 5, anche in caso di contratti conclusi
congiuntamente; 
  c) gli obblighi specifici o derogatori da osservare  nei  casi  di:
comunicazioni mediante telefonia vocale; aperture di credito regolate
in conto corrente;  dilazioni  di  pagamento  non  gratuite  e  altre
modalita'  agevolate  di  rimborso  di   un   credito   preesistente,
concordate  tra  le  parti  a  seguito  di   un   inadempimento   del
consumatore; offerta attraverso intermediari del credito che  operano
a titolo accessorio. 
 
 
                            Art. 124-bis. 
                   Verifica del merito creditizio 
 
  1.  Prima  della  conclusione  del   contratto   di   credito,   il
finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore  sulla  base
di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore  stesso
e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente. 
  2. Se le  parti  convengono  di  modificare  l'importo  totale  del
credito dopo la conclusione del contratto di credito, il finanziatore
aggiorna le informazioni  finanziarie  di  cui  dispone  riguardo  al
consumatore e valuta il  merito  creditizio  del  medesimo  prima  di
procedere  ad  un  aumento  significativo  dell'importo  totale   del
credito. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
detta disposizioni attuative del presente articolo. 
 
 
                              Art. 125. 
                             Banche dati 
 
  1. I gestori delle banche dati contenenti  informazioni  nominative
sul credito consentono l'accesso dei finanziatori degli Stati  membri
dell'Unione  europea  alle  proprie  banche  dati  a  condizioni  non
discriminatorie rispetto a quelle previste per gli altri finanziatori
abilitati nel  territorio  della  Repubblica.  Il  CICR,  sentito  il
Garante per la protezione dei dati personali, individua le condizioni
di accesso, al fine di garantire il rispetto  del  principio  di  non
discriminazione. 
  2.  Se  il  rifiuto  della  domanda  di  credito  si   basa   sulle
informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore  informa  il
consumatore  immediatamente  e  gratuitamente  del  risultato   della
consultazione e degli estremi della banca dati. 
  3. I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima
volta che  segnalano  a  una  banca  dati  le  informazioni  negative
previste dalla relativa disciplina. L'informativa e' resa  unitamente
all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma. 
  4. I finanziatori assicurano che le  informazioni  comunicate  alle
banche dati siano esatte e aggiornate. In caso di errore  rettificano
prontamente i dati errati. 
  5. I finanziatori informano il consumatore  sugli  effetti  che  le
informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono
avere sulla sua capacita' di accedere al credito. 
  6. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
 
 
                            Art. 125-bis. 
                      Contratti e comunicazioni 
 
  1. I contratti di credito sono redatti su supporto  cartaceo  o  su
altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma  scritta
nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro  e  conciso
le informazioni e le condizioni stabilite dalla  Banca  d'Italia,  in
conformita' alle deliberazioni del CICR. Una copia del  contratto  e'
consegnata ai clienti. 
  2. Ai contratti di credito si applicano l'articolo 117, commi 2,  3
e 6, nonche' gli articoli 118, 119, comma 4, e 120, comma 2. 
  3. In caso di offerta contestuale di piu' contratti  da  concludere
per iscritto, diversi da quelli collegati ai sensi dell'articolo 121,
comma 1,  lettera  d),  il  consenso  del  consumatore  va  acquisito
distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati. 
  4. Nei contratti di credito  di  durata  il  finanziatore  fornisce
periodicamente al cliente, su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto
durevole  una  comunicazione  completa  e  chiara  in   merito   allo
svolgimento del rapporto. La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
deliberazioni del CICR, fissa i contenuti  e  le  modalita'  di  tale
comunicazione. 
  5. Nessuna somma puo' essere richiesta o addebitata al  consumatore
se non sulla base di espresse previsioni contrattuali. 
  6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi  a  carico
del consumatore  che,  contrariamente  a  quanto  previsto  ai  sensi
dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono
stati inclusi in modo  non  corretto  nel  TAEG  pubblicizzato  nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124.
La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto. 
  7. Nei casi di  assenza  o  di  nullita'  delle  relative  clausole
contrattuali: 
  a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni  del  tesoro
annuali  o  di  altri  titoli  similari  eventualmente  indicati  dal
Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  emessi  nei  dodici  mesi
precedenti la conclusione  del  contratto.  Nessuna  altra  somma  e'
dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni  o
altre spese; 
  b) la durata del credito e' di trentasei mesi. 
  8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali
ai sensi del comma 1 su: 
  a) il tipo di contratto; 
  b) le parti del contratto; 
  c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e
di rimborso. 
  9. In caso di nullita'  del  contratto,  il  consumatore  non  puo'
essere tenuto a restituire piu' delle somme utilizzate e ha  facolta'
di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa  periodicita'  prevista
nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili. 
 
 
                            Art. 125-ter. 
                       Recesso del consumatore 
 
  1. Il consumatore puo' recedere  dal  contratto  di  credito  entro
quattordici  giorni;  il  termine  decorre  dalla   conclusione   del
contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore  riceve
tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo
125-bis, comma 1. In caso di  uso  di  tecniche  di  comunicazione  a
distanza il termine e'  calcolato  secondo  l'articolo  67-duodecies,
comma 3, del Codice del consumo. 
  2. Il consumatore che recede: 
  a) ne da' comunicazione al finanziatore  inviandogli,  prima  della
scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione  secondo
le  modalita'   prescelte   nel   contratto   tra   quelle   previste
dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo; 
  b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in  parte,  entro
trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista  dalla  lettera
a), restituisce il capitale e paga gli  interessi  maturati  fino  al
momento della restituzione, calcolati secondo  quanto  stabilito  dal
contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non  ripetibili
da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. 
  3. Il finanziatore non puo' pretendere somme ulteriori  rispetto  a
quelle previste dal comma 2, lettera b). 
  4.  Il  recesso  disciplinato  dal  presente  articolo  si  estende
automaticamente,  anche  in  deroga  alle  condizioni  e  ai  termini
eventualmente previsti  dalla  normativa  di  settore,  ai  contratti
aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito,
se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un  terzo  sulla
base di un accordo  col  finanziatore.  L'esistenza  dell'accordo  e'
presunta. E' ammessa, da parte del terzo, la prova contraria. 
  5. Salvo quanto previsto dai commi 1 e 2, ai contratti disciplinati
dal  presente  capo  non  si  applicano  gli  articoli  64,  65,  66,
67-duodecies e 67-ter decies del Codice del consumo. 
 
 
                          Art. 125-quater. 
                   Contratti a tempo indeterminato 
 
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  125-ter,  nei
contratti di credito a  tempo  indeterminato  il  consumatore  ha  il
diritto di recedere in ogni momento senza penalita' e senza spese. Il
contratto puo' prevedere un preavviso non superiore a un mese. 
  2. I contratti di credito a tempo indeterminato  possono  prevedere
il diritto del finanziatore a: 
  a) recedere dal contratto con un  preavviso  di  almeno  due  mesi,
comunicato al consumatore  su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto
durevole; 
  b) sospendere, per una giusta  causa,  l'utilizzo  del  credito  da
parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo
o altro supporto durevole in anticipo e, ove cio' non sia  possibile,
immediatamente dopo la sospensione. 
 
 
                         Art. 125-quinquies. 
                     Inadempimento del fornitore 
 
  1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento  da
parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo  aver
inutilmente effettuato la costituzione  in  mora  del  fornitore,  ha
diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento
al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono  le  condizioni
di cui all'articolo 1455 del codice civile. 
  2. La risoluzione del contratto di credito comporta  l'obbligo  del
finanziatore di  rimborsare  al  consumatore  le  rate  gia'  pagate,
nonche' ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione  del
contratto di  credito  non  comporta  l'obbligo  del  consumatore  di
rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato  gia'  versato  al
fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha  il  diritto  di
ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso. 
  3. In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore,  dopo
aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore dei
beni o dei servizi, puo' chiedere al finanziatore  di  agire  per  la
risoluzione del contratto. La richiesta  al  fornitore  determina  la
sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di
fornitura determina la risoluzione  di  diritto,  senza  penalita'  e
oneri, del contratto di locazione finanziaria. Si applica il comma 2. 
  4. I diritti previsti dal presente articolo  possono  essere  fatti
valere anche nei confronti del terzo al quale il  finanziatore  abbia
ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. 
 
 
                          Art. 125-sexies. 
                         Rimborso anticipato 
 
  1. Il consumatore  puo'  rimborsare  anticipatamente  in  qualsiasi
momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto  al  finanziatore.  In
tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo  totale
del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti  per
la vita residua del contratto. 
  2. In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto ad un
indennizzo equo ed oggettivamente giustificato  per  eventuali  costi
direttamente  collegati   al   rimborso   anticipato   del   credito.
L'indennizzo non puo' superare l'1 per cento dell'importo  rimborsato
in anticipo, se la vita residua del contratto e' superiore a un anno,
ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua  del
contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni  caso,  l'indennizzo
non puo'  superare  l'importo  degli  interessi  che  il  consumatore
avrebbe pagato per la vita residua del contratto. 
  3. L'indennizzo di cui al comma 2 non e' dovuto: 
  a) se il rimborso anticipato e'  effettuato  in  esecuzione  di  un
contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; 
  b) se il rimborso anticipato riguarda un contratto di  apertura  di
credito; 
  c) se il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui  non  si
applica un tasso di interesse espresso da una  percentuale  specifica
fissa predeterminata nel contratto; 
  d) se l'importo rimborsato anticipatamente  corrisponde  all'intero
debito residuo ed e' pari o inferiore a 10.000 euro. 
 
 
                          Art. 125-septies. 
                        Cessione dei crediti 
 
  1. In caso di cessione del credito o del contratto di  credito,  il
consumatore puo' sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che
poteva  far  valere  nei  confronti  del  cedente,  ivi  inclusa   la
compensazione, anche in deroga al  disposto  dell'articolo  1248  del
codice civile. 
  2. Il consumatore e' informato della cessione del credito,  a  meno
che il cedente, in accordo con il cessionario, continui a gestire  il
credito  nei  confronti  del  consumatore.  La  Banca  d'Italia,   in
conformita' alle deliberazioni del CICR, individua le  modalita'  con
cui il consumatore e' informato. 
 
 
                          Art. 125-octies. 
                            Sconfinamento 
 
  1. Se un contratto di conto corrente prevede la possibilita' che al
consumatore  sia  concesso  uno  sconfinamento,   si   applicano   le
disposizioni del capo I. 
  2. In caso di sconfinamento consistente che si protragga per  oltre
un mese, il creditore  comunica  senza  indugio  al  consumatore,  su
supporto cartaceo o altro supporto durevole: 
  a) lo sconfinamento; 
  b) l'importo interessato; 
  c) il tasso debitore; 
  d) le penali, le  spese  o  gli  interessi  di  mora  eventualmente
applicabili. 
  3. La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni  del  CICR,
detta disposizioni di attuazione del comma 2, con riferimento: 
  a) al termine di invio della comunicazione; 
  b)  ai  criteri  per  la  determinazione  della  consistenza  dello
sconfinamento. 
 
 
                          Art. 125-novies. 
                      Intermediari del credito 
 
  1. L'intermediario del credito indica, negli annunci pubblicitari e
nei documenti destinati ai consumatori, l'ampiezza dei propri  poteri
e in particolare  se  lavori  a  titolo  esclusivo  con  uno  o  piu'
finanziatori oppure a titolo di mediatore. 
  2. Il consumatore e' informato dell'eventuale compenso  da  versare
all'intermediario del credito per i  suoi  servizi.  Il  compenso  e'
oggetto di accordo tra il consumatore e l'intermediario  del  credito
su  supporto  cartaceo  o  altro  supporto   durevole   prima   della
conclusione del contratto di credito. 
  3. L'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale
compenso  che  il  consumatore  deve  versare  all'intermediario  del
credito per i suoi servizi, al fine del  calcolo  del  TAEG,  secondo
quanto stabilito dal CICR. 
 
 
                              Art. 126. 
                   Riservatezza delle informazioni 
 
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' individuare,  con
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
23 agosto 1988, n. 400, i  casi  in  cui  le  comunicazioni  previste
dall'articolo 125, comma 2, e 125-quater, comma 2,  lettera  b),  non
sono effettuate in  quanto  vietate  dalla  normativa  comunitaria  o
contrarie all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.". 
                                                                  (1) 
 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218  ha  disposto  (con  l'art.  16,
comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal
presente decreto si applicano a decorrere dalla data  di  entrata  in
vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto
2010,  n.  141.   I   termini   di   conclusione   dei   procedimenti
amministrativi,  stabiliti  da  norme  di  legge  o  di  regolamento,
pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino  a  120
giorni successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto".