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DECRETO LEGISLATIVO 13 agosto 2010, n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonchè modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (10G0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
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vigente al 25/04/2024
  • Articoli

  • ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI
    CONTRATTI DI
    CREDITO AI CONSUMATORI

  • 1
  • 2
  • 3

  • COORDINAMENTO DEL TITOLO VI DEL DECRETO LEGISLATIVO 1°
    SETTEMBRE
    1993, N. 385, CON ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN TEMA
    DI
    TRASPARENZA

  • 4
  • 5
  • 6

  • REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL
    SETTORE
    FINANZIARIO

  • 7
  • 8
  • 9
  • 10

  • DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DEGLI AGENTI IN ATTIVITÀ
    FINANZIARIA E DEI
    MEDIATORI CREDITIZI


    Capo I

    Modifiche al
    decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

  • 11

  • Ulteriori disposizioni di attuazione

  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 17 bis
  • 18

  • Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in
    attività finanziaria e dei mediatori creditizi
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24

  • Disposizioni in materia di sanzioni
  • 25

  • DISPOSIZIONI FINALI

  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

  • ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
    PUBBLICO
    DI
    PREVENZIONE,
    SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL
    SETTORE
    DEL
    CREDITO AL
    CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL
    FURTO
    D'IDENTITÀ
    ))

  • 30 bis
  • 30 ter
  • 30 quater
  • 30 quinquies
  • 30 sexies
  • 30 septies
  • 30 octies
Testo in vigore dal:  19-9-2010

Art. 25

Esercizio abusivo dell'attività
1. Nel titolo VIII del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 140, è inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis


Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi


Art. 140-bis.


Esercizio abusivo dell'attività

1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.
2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.».