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LEGGE 12 luglio 2010, n. 109

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia. (10G0133)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/2010
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Testo in vigore dal:  1-8-2010
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La carenza accertata, parziale o totale, dell'enzima G6PDH (glucosio-6-fosfatodeidrogenasi) non può essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 luglio 2010

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano