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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 8 marzo 2010, n. 65

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonchè dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature. (10G0087)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2010 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/08/2013)
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  • Modalità semplificate per la gestione dei RAEE domestici

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  • Modalità semplificate per la gestione dei RAEE professionali
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-5-2010
al: 3-9-2013
aggiornamenti all'articolo
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                                  e 
 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive
modifiche, ed in particolare la parte quarta relativa  alla  gestione
dei rifiuti; 
  Visto il decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.  151,  recante
«Attuazione delle  direttive  2002/95/CE,  2002/96/CE  e  2003/108/CE
relative  alla  riduzione  dell'uso  di  sostanze  pericolose   nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche nonche'  allo  smaltimento
dei rifiuti», e successive modifiche; 
  Visto in  particolare  l'articolo  6,  comma  1,  lettera  b),  del
predetto decreto legislativo n. 151 del 2005, che prevede  l'obbligo,
per i distributori  di  apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche
(AEE), di assicurare il ritiro gratuito, in  ragione  di  uno  contro
uno, dell'apparecchiatura usata al momento  della  fornitura  di  una
nuova  apparecchiatura  ad  un  nucleo  domestico,   provvedendo   al
trasporto dei rifiuti di apparecchiature elettriche  ed  elettroniche
(RAEE)  presso  i  centri  di  raccolta  comunali   organizzati   dai
produttori, nonche' il comma 1-bis, che prevede che con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del  lavoro  della
salute e delle politiche sociali, sentita  la  Conferenza  unificata,
siano individuate nel rispetto delle norme  comunitarie  e  anche  in
deroga alle disposizioni della parte quarta del decreto legislativo 3
aprile  2006,  n.  152,  specifiche  modalita'  semplificate  per  la
raccolta e il trasporto dei RAEE ritirati da parte dei distributori; 
  Visto l'articolo 195, comma 2, lettera s-bis,  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006,  ai  sensi  del  quale  rientra  tra  le
competenze dello Stato l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
delle norme comunitarie e anche in  deroga  alle  disposizioni  della
parte quarta del medesimo decreto n. 152 del 2006, di semplificazioni
in materia  di  adempimenti  amministrativi  per  la  raccolta  e  il
trasporto di specifiche tipologie di rifiuti destinati al recupero  e
conferiti direttamente dagli utenti finali dei beni che  originano  i
rifiuti ai produttori e ai distributori dei beni stessi; 
  Ritenuto di individuare modalita' semplificate per la gestione  dei
RAEE provenienti dai nuclei  domestici  da  parte  dei  distributori,
tenuti ad adempiere all'obbligo predetto al fine di rendere possibile
la restituzione dei RAEE  al  produttore  e  la  realizzazione  degli
obiettivi di recupero fissati a livello comunitario; 
  Ritenuto altresi' di  individuare  modalita'  semplificate  per  la
gestione dei RAEE provenienti dai nuclei  domestici  da  parte  degli
installatori e dei gestori di centri di assistenza di AEE, al fine di
incentivarne il conferimento presso  i  centri  di  raccolta  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo  n.
151 del 2005; 
  Ritenuto infine di prevedere modalita' semplificate per la gestione
dei RAEE professionali  da  parte  dei  distributori,  nonche'  degli
installatori e dei gestori di centri di assistenza  che  agiscano  in
nome dei produttori  di  AEE  professionali,  al  fine  di  agevolare
l'organizzazione di adeguati sistemi di  raccolta  separata  di  tali
rifiuti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto n.  151
del 2005; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare dell'8 aprile 2008, pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana  del  28  aprile  2008,  n.  99,
recante  «Disciplina  dei  centri  di  raccolta  dei  rifiuti  urbani
raccolti in modo  differenziato,  come  previsto  dall'articolo  183,
comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,  e
successive  modifiche»  come  modificato  ed  integrato  dal  decreto
ministeriale del 13 maggio 2009, pubblicato sulla Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 18 luglio 2009, n.165; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentito il parere della Conferenza unificata Stato Regioni,  citta'
e autonomie locali, espresso nella seduta del 26 marzo 2008; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 maggio  e  del
23 luglio 2009; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988 ed il relativo nulla-osta n.
DAGL 6.1.6/7/09/8324 del 10 novembre 2009: 
 
                               Adotta 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Ritiro dei RAEE da parte dei distributori e loro  raggruppamento  per
                 il trasporto ai centri di raccolta 
 
  1. I distributori di cui all'articolo 3, comma 1, lettera  n),  del
decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151, al momento della fornitura
di una nuova apparecchiatura elettrica od  elettronica,  in  appresso
AEE, destinata ad un nucleo domestico assicurano il  ritiro  gratuito
della apparecchiatura che viene sostituita. I distributori,  compresi
coloro che  effettuano  televendite  o  vendite  elettroniche,  hanno
l'obbligo di informare i consumatori sulla gratuita' del ritiro,  con
modalita' chiare e di  immediata  percezione,  anche  tramite  avvisi
posti nei locali commerciali con caratteri facilmente leggibili. 
  2.  Rientra  nella  fase  della  raccolta,  cosi'   come   definita
dall'articolo 183, comma 1, lettera e),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, il raggruppamento dei RAEE finalizzato  al  loro
trasporto presso i centri di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1,
del  decreto  legislativo  25  luglio  2005,  n.151,  effettuato  dai
distributori presso i locali del proprio punto vendita o presso altro
luogo risultante  dalla  comunicazione  di  cui  all'articolo  3  del
presente decreto, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
    a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE  disciplinati
dal decreto legislativo  n.  151  del  2005  provenienti  dai  nuclei
domestici; 
    b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto  legislativo
n.  151  del  2005  con  cadenza  mensile  e,  comunque,  quando   il
quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3500 Kg; 
    c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso  il  punto  di
vendita del  distributore  o  presso  altro  luogo  risultante  dalla
comunicazione di cui all'articolo 3, in luogo idoneo, non accessibile
a terzi e pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche  e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura  anche
mobili e  raggruppati  avendo  cura  di  tenere  separati  i  rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo  187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita'  delle  apparecchiature,  adottando  tutte  le
precauzioni atte ad evitare  il  deterioramento  delle  stesse  e  la
fuoriuscita di sostanze pericolose. 
  3. I distributori che effettuano il raggruppamento di cui al  comma
2 adempiono all'obbligo di tenuta del registro di  carico  e  scarico
mediante la compilazione, all'atto del ritiro di cui al comma  1,  di
uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello  di  cui
all'Allegato I, dal quale risultino il nominativo e  l'indirizzo  del
consumatore che conferisce il rifiuto e la  tipologia  dello  stesso.
Tale schedario,  integrato  con  i  documenti  di  trasporto  di  cui
all'articolo 2, comma 2,  e'  conservato  per  tre  anni  dalla  data
dell'ultima registrazione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competenze  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
          «Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, (S.O.) 
              - Si riporta il testo dell'art. 6  decreto  legislativo
          25 luglio 2005, n. 151, recante «Attuazione della direttiva
          2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE  e  della  direttiva
          2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso  di  sostanze
          pericolose    nelle    apparecchiature    elettriche     ed
          elettroniche,  nonche'  allo  smaltimento   dei   rifiuti.»
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2005, n. 175,
          (S.O.): 
              «Art. 6 (Raccolta separata). - 1. Entro la data di  cui
          all'articolo 20, comma 5, al fine di realizzare un  sistema
          organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il  loro
          smaltimento  insieme  al  rifiuto  urbano   misto   e,   in
          particolare, al fine di garantire,  entro  il  31  dicembre
          2008, il raggiungimento di un tasso  di  raccolta  separata
          dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno  4
          kg in media per abitante all'anno: 
                a)   i   comuni    assicurano    la    funzionalita',
          l'accessibilita' e l'adeguatezza dei  sistemi  di  raccolta
          differenziata dei RAEE  provenienti  dai  nuclei  domestici
          istituiti ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di
          raccolta separata dei rifiuti urbani, in modo da permettere
          ai  detentori  finali  ed  ai  distributori  di   conferire
          gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti  nel
          loro territorio; il conferimento  di  rifiuti  prodotti  in
          altri comuni e' consentito solo  previa  sottoscrizione  di
          apposita convenzione con il comune di destinazione; 
                b)  i  distributori  assicurano,  al  momento   della
          fornitura  di  una  nuova  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica destinata ad un  nucleo  domestico,  il  ritiro
          gratuito,   in   ragione   di   uno   contro   uno,   della
          apparecchiatura usata, a condizione che la  stessa  sia  di
          tipo equivalente e abbia svolto le  stesse  funzioni  della
          nuova apparecchiatura  fornita;  provvedono,  altresi',  ai
          sensi dell'articolo 1, comma  1,  lettere  a)  e  b),  alla
          verifica  del  possibile  reimpiego  delle  apparecchiature
          ritirate ed al trasporto presso i centri istituiti ai sensi
          delle lettere a) e c) di quelle valutate  non  suscettibili
          di reimpiego; 
                c) fatto salvo quanto stabilito alle lettere a) e b),
          i produttori od i terzi che agiscono in loro  nome  possono
          organizzare e gestire, su base  individuale  o  collettiva,
          sistemi  di  raccolta  di  RAEE  provenienti   dai   nuclei
          domestici conformi agli obiettivi del presente decreto. 
              1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri  dello  sviluppo  economico  e  della  salute,  da
          adottarsi entro il 28 febbraio 2008, sentita la  Conferenza
          unificata,   sono   individuate,   nel    rispetto    delle
          disposizioni   comunitarie   e   anche   in   deroga   alle
          disposizioni  di  cui  alla  parte   quarta   del   decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  specifiche  modalita'
          semplificate per la raccolta e il trasporto presso i centri
          di cui al comma 1, lettere a) e c), dei  RAEE  domestici  e
          RAEE professionali ritirati da parte  dei  distributori  ai
          sensi del comma 1, lettera b), nonche' per la realizzazione
          e la gestione dei centri medesimi. L'obbligo di  ritiro  di
          cui al comma 1, lettera b), decorre dal  trentesimo  giorno
          successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto. 
              2. Tenuto conto delle vigenti disposizioni  in  materia
          di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il
          ritiro  gratuito  di  una  apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica previsto al comma 1,  lettere  a)  e  b),  puo'
          essere rifiutato nel caso in  cui  vi  sia  un  rischio  di
          contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro
          o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in
          questione non  contiene  i  suoi  componenti  essenziali  o
          contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle  predette  ipotesi
          lo smaltimento dei RAEE  e'  a  carico  del  detentore  che
          conferisce,  a  proprie  spese,  i  RAEE  ad  un  operatore
          autorizzato alla gestione di detti rifiuti. 
              3. Fatto salvo  quanto  stabilito  all'articolo  12,  i
          produttori od i terzi che agiscono in loro nome organizzano
          e   gestiscono,   su   base   individuale   o   collettiva,
          sostenendone i relativi costi, sistemi adeguati di raccolta
          separata  di  RAEE  professionali.  A  tal   fine   possono
          avvalersi delle strutture di cui al comma  1,  lettera  a),
          previa convenzione con il comune interessato, i  cui  oneri
          sono a carico degli stessi produttori o terzi che  agiscono
          in loro nome.» 
              - Si riporta il testo del comma 2, dell'art.  195,  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «2. Sono inoltre di competenza dello Stato: 
                a) l'indicazione dei criteri  e  delle  modalita'  di
          adozione, secondo principi di  unitarieta',  compiutezza  e
          coordinamento, delle norme tecniche  per  la  gestione  dei
          rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di  specifiche  tipologie
          di rifiuti, con riferimento anche ai  relativi  sistemi  di
          accreditamento e di certificazione ai  sensi  dell'articolo
          178, comma 5; 
                b) l'adozione delle  norme  e  delle  condizioni  per
          l'applicazione delle procedure  semplificate  di  cui  agli
          articoli 214, 215  e  216,  ivi  comprese  le  linee  guida
          contenenti la specificazione della  relazione  da  allegare
          alla comunicazione prevista da tali articoli; 
                c) la determinazione dei limiti di  accettabilita'  e
          delle caratteristiche chimiche,  fisiche  e  biologiche  di
          talune  sostanze  contenute  nei  rifiuti  in  relazione  a
          specifiche utilizzazioni degli stessi; 
                d) la determinazione e la disciplina delle  attivita'
          di recupero dei prodotti  di  amianto  e  dei  beni  e  dei
          prodotti contenenti amianto, mediante decreto del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio,  di  concerto
          con il Ministro  della  salute  e  con  il  Ministro  delle
          attivita' produttive; 
                e)  la  determinazione  dei  criteri  qualitativi   e
          quali-quantitativi  per  l'assimilazione,  ai  fini   della
          raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti  speciali  e  dei
          rifiuti urbani. Ai rifiuti assimilati, entro due  anni,  si
          applica esclusivamente una tariffazione  per  le  quantita'
          conferite al servizio di gestione dei  rifiuti  urbani.  La
          tariffazione per le quantita' conferite che deve includere,
          nel rispetto del principio della  copertura  integrale  dei
          costi  del  servizio  prestato,  una  parte  fissa  ed  una
          variabile e una quota dei costi dello spazzamento stradale,
          e' determinata dall'amministrazione comunale tenendo  conto
          anche della natura dei rifiuti, del tipo, delle  dimensioni
          economiche e operative delle attivita' che li producono.  A
          tale  tariffazione  si  applica  una   riduzione,   fissata
          dall'amministrazione   comunale,   in   proporzione    alle
          quantita' dei rifiuti assimilati che il produttore dimostri
          di aver avviato al recupero tramite  soggetto  diverso  dal
          gestore  dei  rifiuti  urbani.  Non  sono  assimilabili  ai
          rifiuti  urbani  i  rifiuti  che  si  formano  nelle   aree
          produttive, compresi i magazzini  di  materie  prime  e  di
          prodotti finiti, salvo i  rifiuti  prodotti  negli  uffici,
          nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio
          dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;  allo  stesso
          modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che
          si formano nelle strutture di vendita  con  superficie  due
          volte superiore ai limiti di cui all'articolo 4,  comma  1,
          lettera d), del decreto legislativo n. 114  del  1998.  Per
          gli imballaggi secondari e terziari  per  i  quali  risulti
          documentato il non conferimento al servizio di gestione dei
          rifiuti urbani e  l'avvio  a  recupero  e  riciclo  diretto
          tramite soggetti autorizzati, non si  applica  la  predetta
          tariffazione. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del  mare,  d'intesa  con  il
          Ministro dello sviluppo  economico,  sono  definiti,  entro
          novanta giorni, i criteri per l'assimilabilita' ai  rifiuti
          urbani; 
                f) l'adozione di un modello uniforme del  certificato
          di   avvenuto   smaltimento   rilasciato    dal    titolare
          dell'impianto che  dovra'  indicare  per  ogni  carico  e/o
          conferimento la quota smaltita in relazione alla  capacita'
          autorizzata annuale dello stesso impianto; 
                g) la definizione dei metodi, delle procedure e degli
          standard per il campionamento e l'analisi dei rifiuti; 
                h) la determinazione dei requisiti e delle  capacita'
          tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
          gestione dei rifiuti, ivi compresi i criteri  generali  per
          la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle
          regioni, con particolare riferimento a quelle dei  soggetti
          sottoposti all'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212,
          secondo la  modalita'  di  cui  al  comma  9  dello  stesso
          articolo; 
                i)  la  riorganizzazione  e  la  tenuta  del  Catasto
          nazionale dei rifiuti; 
                l) la definizione del modello  e  dei  contenuti  del
          formulario di cui all'articolo 193  e  la  regolamentazione
          del trasporto dei  rifiuti,  ivi  inclusa  l'individuazione
          delle tipologie  di  rifiuti  che  per  comprovate  ragioni
          tecniche,   ambientali   ed   economiche   devono    essere
          trasportati con modalita' ferroviaria; 
                m) l'individuazione delle tipologie  di  rifiuti  che
          per comprovate ragioni tecniche, ambientali  ed  economiche
          possono essere smaltiti direttamente in discarica; 
                n) l'adozione di un modello uniforme del registro  di
          cui all'articolo 190 e la definizione  delle  modalita'  di
          tenuta  dello  stesso,   nonche'   l'individuazione   degli
          eventuali documenti sostitutivi del registro stesso; 
                o)  l'individuazione   dei   rifiuti   elettrici   ed
          elettronici, di cui all'articolo 227, comma 1, lettera a); 
                p) l'aggiornamento degli Allegati alla  parte  quarta
          del presente decreto; 
                q) l'adozione delle norme tecniche, delle modalita' e
          delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
          compostaggio,  con  particolare  riferimento   all'utilizzo
          agronomico come fertilizzante,  ai  sensi  della  legge  19
          ottobre 1984, n. 748, e del prodotto di  qualita'  ottenuto
          mediante compostaggio da rifiuti organici selezionati  alla
          fonte con raccolta differenziata; 
                r) l'autorizzazione allo smaltimento di rifiuti nelle
          acque marine, in conformita'  alle  disposizioni  stabilite
          dalle norme comunitarie e dalle convenzioni  internazionali
          vigenti in materia, rilasciata dal Ministro dell'ambiente e
          della tutela  del  territorio  su  proposta  dell'autorita'
          marittima nella cui zona di competenza si  trova  il  porto
          piu'  vicino  al  luogo  dove  deve  essere  effettuato  lo
          smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte  la  nave
          con il carico di rifiuti da smaltire; 
                s)  l'individuazione  della  misura  delle   sostanze
          assorbenti  e  neutralizzanti,   previamente   testate   da
          Universita' o Istituti specializzati, di cui devono dotarsi
          gli   impianti   destinati   allo   stoccaggio,   ricarica,
          manutenzione, deposito e sostituzione  di  accumulatori  al
          fine di prevenire l'inquinamento del suolo, del  sottosuolo
          e di evitare danni alla  salute  e  all'ambiente  derivanti
          dalla fuoriuscita di acido, tenuto conto  della  dimensione
          degli impianti, del numero degli accumulatori e del rischio
          di  sversamento  connesso  alla  tipologia   dell'attivita'
          esercitata; 
                s-bis) l'individuazione e la disciplina, nel rispetto
          delle  norme  comunitarie   ed   anche   in   deroga   alle
          disposizioni della parte quarta del  presente  decreto,  di
          semplificazioni con decreto del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare da  adottarsi  entro
          tre mesi dalla entrata in vigore della presente  disciplina
          in materia di adempimenti amministrativi per la raccolta  e
          il trasporto di specifiche tipologie di  rifiuti  destinati
          al recupero e conferiti direttamente  dagli  utenti  finali
          dei  beni  che  originano  i  rifiuti  ai  produttori,   ai
          distributori,  a   coloro   che   svolgono   attivita'   di
          istallazione e manutenzione presso le utenze domestiche dei
          beni stessi o ad impianti autorizzati  alle  operazioni  di
          recupero di  cui  alle  voci  R2,  R3,  R4,  R5,  R6  e  R9
          dell'Allegato C alla parte quarta del presente decreto.» 
              - Si riporta il testo del comma 3, dell'art. 17,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, (S.O.): 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo della lettera n),  del  comma  1,
          dell'articolo 3, del citato decreto legislativo  25  luglio
          2005, n. 151: 
 
              «Art. 3  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del  presente
          decreto si intende per: 
              a)- m) (omissis); 
                n) «distributore»:  soggetto  iscritto  nel  registro
          delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
          successive modificazioni, che, nell'ambito di  un'attivita'
          commerciale,  fornisce  un'apparecchiatura   elettrica   od
          elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi  di
          cui all'articolo 6, comma 1, lettera b);» 
              - Si riporta il testo della lettera e),  del  comma  1,
          dell'articolo 183, del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152: 
              «Art. 183 (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  della  parte
          quarta del presente decreto  e  fatte  salve  le  ulteriori
          definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,   si
          intende per: 
              a) - d) (omissis); 
                e) raccolta: l'operazione di prelievo, di  cernita  o
          di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;». 
              - Il testo del comma 1,  dell'articolo  6,  del  citato
          decreto legislativo 25 luglio 2005, n.  151,  e'  riportato
          nelle note alle premesse; 
              - Si riporta il testo del comma 1,  dell'articolo  187,
          del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              «1. E' vietato miscelare categorie diverse  di  rifiuti
          pericolosi di cui all'Allegato  G  alla  parte  quarta  del
          presente decreto ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti  non
          pericolosi.».